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Brevi note in tema di sospensione delle delibere assembleari di società di capitali tra cautela tipica ed innominata

Valeria Bisignano, Dottore di ricerca in Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Palermo

La nota esamina la problematica relativa al rapporto intercorrente tra tutela cautelare tipica e innominata nel campo dell’impugnazione delle delibere assembleari di società di capitali al fine di indagare se, dinnanzi ad una norma come quella di cui all’art. 2378 c.c. – che espressamente subordina la richiesta di sospensiva alla instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la illegittimità della delibera – possano individuarsi esigenze ulteriori o diverse, tali da giustificare che la stessa richiesta venga inoltrata prima dell’avvio del giudizio ordinario, tramite il ricorso allo strumento d’urgenza e residuale previsto e disciplinato dall’art. 700 c.p.c.

 

Short notes on the suspension of shareholders’ meeting decisions, between typical and unnamed protection

This work deepens the matter of relationships between “typical” and “unnamed” protection regarding the decisions adopted by the meetings of a LLC and the possibility to avoid the judicial remedy given by the special procedural rule (art. 2378 c.c.), by filing such claim trough the general procedural remedy (art. 700 c.p.c.).

Keywords: Company, Limited company, Resolution, Appeal, Ante causam suspension, Atypical interim protection.

MASSIMA(1) Poiché il rimedio tipico inibitorio previsto all’art. 2378, 3° comma, c.c. si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di merito, è inammissibile la richiesta di sospensione ante causam di una delibera assembleare di società di capitali. MASSIMA(2) Nel campo delle impugnazioni delle delibere assembleari di società di capitali la tutela cautelare atipica è ammissibile solo là dove venga prospettata una eventuale lacuna di tutela con riferimento all’azione cautelare tipica ai sensi dell’art. 2378, 3° comma, c.c., che non può tuttavia individuarsi nella sussistenza di una clausola compromissoria all’interno dello statuto societario, atteso che, ai sensi dell’art. 35, 5° comma, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia delle delibere [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Il caso - 2. Le questioni di diritto rilevanti sottoposte all’esame del Tribunale e la soluzione adottata - 3. Sospensione della delibera, tra cautela tipica ed innominata - NOTE


1. Il caso
Il provvedimento in esame, reso in sede collegiale dal Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese, consente di fare il punto su un problema assai dibattuto nella dottrina e nella giurisprudenza processual-societaria, ovvero quello del rapporto tra art. 700 c.p.c. ed art. 2378, 3° comma, c.c. La decisione origina da un’azione cautelare esperita, ai sensi del combinato disposto degli articoli succitati, dal socio di una s.r.l. avverso una delibera di aumento del capitale e modifica dello statuto sociale, solo successivamente impugnata in sede di merito e per via arbitrale, in attivazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto medesimo. In prime cure, il Tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso, siccome proposto prima dell’instaurazione del procedimento di cognizione e, quindi, in vio­lazione delle rigide preclusioni fissate dall’art. 2378 c.c., strumento ideato dal legislatore come procedimento [continua ..]

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2. Le questioni di diritto rilevanti sottoposte all’esame del Tribunale e la soluzione adottata
L’ordinanza merita piena condivisione con riferimento alla ritenuta inammissibilità della tutela cautelare richiesta dal socio, ai sensi dell’art. 2378, 3° comma, c.c., antecedentemente all’attivazione del giudizio di cognizione arbitrale. Aderendo all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, il Tribunale, sulla scorta della premessa per cui il rimedio tipico inibitorio previsto dal codice civile si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di merito, ne predica l’i­nammissibilità ante causam. Tale conclusione trova invero una prima conferma dal raffronto tra il testo di cui all’art. 2378 c.c., così come novellato ad opera del D.Lgs. n. 5/2003, rispetto alla previgente previsione, che ipotizzava, «su richiesta del socio opponente», una sospensione dell’esecuzione «della deliberazione impugnata»; ed infatti l’attuale disposizione, al 3° comma, dispone che la [continua ..]

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3. Sospensione della delibera, tra cautela tipica ed innominata
Fermo tale rilievo, la questione più rilevante che la lettura dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro spinge ad indagare riguarda il rapporto intercorrente tra tutela cautelare tipica e quella innominata nel campo dell’impugnazione delle delibere assembleari di società di capitali. In sostanza, dinnanzi ad una norma, come quella di cui all’art. 2378 c.c. che espressamente subordina la richiesta di sospensiva alla instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la illegittimità della delibera, possano individuarsi esigenze “altre” o più “urgenti” tali da giustificare che la stessa richiesta venga inoltrata prima dell’avvio del giudizio ordinario, tramite il ricorso strumento d’urgenza e residuale previsto e disciplinato dall’art. 700 c.p.c. In considerazione cioè delle finalità, dei limiti di ammissibilità e dei presupposti cui è [continua ..]

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NOTE

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