manuale_insolvenza

home / Archivio / Fascicolo / Profili temporali della costituzione del comitato dei creditori nel fallimento

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Profili temporali della costituzione del comitato dei creditori nel fallimento

Leo Piccininni, Professore associato nell’Università di “Roma Tre”

Lo scritto ha ad oggetto la disamina delle principali questioni interpretative in ordine ai tempi di costituzione del comitato dei creditori nel fallimento, in specie quanto all’applicazione dell’art. 40, 1° comma, L. Fall.

 

Issues concerning timings of formation of the creditors’ committee in bankruptcy

The paper examines the main interpretative issues concerning timings of formation of the creditors’ committee in bankruptcy, particularly arising from the application of art. 40, 1st paragraph, L. Fall.

Keywords: bankruptcy; creditors’ committee; formation.

MASSIMA: La costituzione del comitato dei creditori nel fallimento può avvenire anche oltre il termine di trenta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento ma non oltre l’udienza di verifica dello stato passivo per l’esame delle domande tempestive, sulla base di manifestazioni di disponibilità esternate con la domanda di insinuazione o precedentemente. (Massima non ufficiale). PROVVEDIMENTO: (Omissis) La costituzione del Comitato dei Creditori è disciplinata dall’art. 40 l. fall., il quale prescrive che il Giudice Delegato (di seguito anche “giudice” o “G.D.”), sulla base delle risultanze contabili/documentali, nomina i membri che lo compongono “entro trenta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento”, previa audizione del Curatore e dei creditori “che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico”. [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Indici normativi circa il tempo di costituzione del comitato dei creditori nel fallimento - 2. La costituzione, le variazioni soggettive del comitato e la disponibilità ad accettare l’incarico di farne parte - 3. I tempi di costituzione e le funzioni del comitato dei creditori - 4. Costituzione del comitato dei creditori e accertamento del passivo - 5. Costituzione del comitato dei creditori ed esame delle domande tardive ex art. 101 L. Fall. - 6. Il termine finale di costituzione del comitato dei creditori - NOTE


1. Indici normativi circa il tempo di costituzione del comitato dei creditori nel fallimento
Un interessante provvedimento del Giudice delegato di un fallimento aperto davanti al Tribunale di Frosinone risolve con ampiezza di argomenti alcune questioni in tema di costituzione del comitato dei creditori. I temi di maggior rilievo, tra quelli affrontati nel decreto in commento, attengono ai profili temporali della nomina dei componenti del comitato. Il Tribunale di Frosinone muove dal dato positivo, in particolare dalla prima parte dell’art. 40, 1° comma, L. Fall., che offre una densa serie di elementi ricognitivi con cui confrontarsi: il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l’incarico o abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Da tale norma il Tribunale di Frosinone [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


2. La costituzione, le variazioni soggettive del comitato e la disponibilità ad accettare l’incarico di farne parte
Occorre a questo punto chiedersi se, come suggerito dal Tribunale di Frosinone, in assenza di manifestazioni di disponibilità a far parte del comitato dei creditori, espresse con la domanda di ammissione al passivo o anteriormente, sia inevitabile che l’organo non si formi affatto, con irreversibile operatività del regime suppletivo di cui all’art. 41, 4° comma, L. Fall., il quale incarica il giudice delegato di esercitare le funzioni del comitato che non c’è, o che non può funzionare. Sulla scorta di alcuni passaggi dell’analitica motivazione del decreto del Tribunale, è opportuno premettere subito, per maggiore contezza dell’assetto di riferimento, che oltre alle cadenze temporali apertamente riferite alla «costituzione» del comitato dei creditori il sistema presenta specifiche preclusioni inerenti alle modificazioni soggettive dell’organo già formato, sancite da norme che regolano il [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


3. I tempi di costituzione e le funzioni del comitato dei creditori
Tali rapidi spunti inducono a dubitare che effettivamente i creditori, per proporre la propria candidatura a componente del comitato, ovvero per prestare il consenso ad una designazione proveniente da altri, siano soggetti all’osservanza di un termine perentorio. Da un punto di vista sistematico, sembra corretto che ci si accosti con prudenza a soluzioni di indole preclusiva non supportate da univoci indici positivi. In mancanza della previsione di un termine perentorio, cui riconnettere effetti decadenziali, eventuali preclusioni possono invero rinvenirsi in ragione dell’effettivo sviluppo del procedimento, allorché il compimento di un’attività diventi incompatibile con il corretto andamento della procedura; ma tale approdo interpretativo deve essere improntato a rigore. Sempre sul piano dei principi, neppure sembra fisiologico ritenere che, di per sé, l’immobilismo dei creditori impedisca senz’altro l’esercizio del potere [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


4. Costituzione del comitato dei creditori e accertamento del passivo
Tornando sul versante del diritto positivo e del procedimento, per poter apprezzare la sussistenza di eventuali preclusioni derivanti dal concreto sviluppo del fallimento occorre comunque coordinare i tempi della formazione del comitato dei creditori con le dinamiche dell’accertamento del passivo, cui la composizione del comitato è certamente connessa, come pure il Tribunale di Frosinone giustamente ravvisa. Attraverso tale indagine sembra infatti possibile verificare se esistano margini entro i quali i creditori possano rendersi disponibili ad entrare nel comitato, anche oltre la presentazione della domanda tempestiva di ammissione al passivo; ed individuare il termine finale, non fissato dalla legge (dovendosi senz’altro considerare non perentorio il termine di trenta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 40, 1° comma, L. Fall., come constatato) entro il quale il giudice delegato possa nominare i creditori da arruolare nell’organo, se [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


5. Costituzione del comitato dei creditori ed esame delle domande tardive ex art. 101 L. Fall.
Nella proposta sistematica del Tribunale di Frosinone si considera quale riferimento temporale ultimo per la costituzione del comitato dei creditori il momento della verifica dello stato passivo con precipuo riguardo all’esame delle domande tempestive, reputandosi che la formazione successiva del comitato sia da escludersi, coerentemente con la previsione secondo cui le manifestazioni di disponibilità a farne parte si esprimono con l’istanza di ammissione «o precedentemente», nonché con le norme in tema di sostituzione dei componenti e di modificazione del comitato dei creditori. In particolare, ad avviso del Tribunale di Frosinone, poiché soltanto all’esito dell’udien­za di verifica – e prima che sia dichiarato esecutivo lo stato passivo – i creditori possono effettuare «nuove designazioni» in sostituzione di singoli componenti dell’organo, a norma dell’art. 37-bis L. Fall., non è [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


6. Il termine finale di costituzione del comitato dei creditori
Se si accede alla prospettiva più flessibile da ultimo rappresentata, rimane peraltro il problema di individuare il termine finale oltre il quale il comitato non può essere più formato. Si potrebbe cercare di identificare una soglia temporale ex ante – ad esempio, il momento in cui le domande di ammissione diventano «ultratardive», ex art. 101, ultimo comma, L. Fall. – ma ogni sforzo di tal genere parrebbe arbitrario, giuridicamente opinabile e, in definitiva, inutile. Proprio perché la preclusione, diversamente dalla decadenza, discende dall’incompatibilità dell’atto rispetto al­l’andamento, alla fase o allo stato del procedimento in corso, non maturando indefettibilmente in ragione della scadenza di un termine processuale, una concezione elastica della disciplina potrebbe imperniarsi sul potere discrezionale del giudice delegato di stabilire entro quali limiti, anche temporali, sia opportuno costituire [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


NOTE

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio