Lo scritto esamina la sorte dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nell’ambito della disciplina della crisi da sovraindebitamento, con particolare attenzione alle ultime innovazioni legislative, in larga parte anticipatrici della disciplina del Codice della crisi e dell’insolvenza. Il progressivo ampliamento del novero dei crediti falcidiabili, anche alla luce delle recenti prese di posizione della giurisprudenza, consente all’A. di riflettere sull’attuale conformazione assunta dalla crisi del debitore incapiente, non senza rilevare alcune criticità che la disciplina solleva con riferimento al principio di neutralità delle procedure concorsuali rispetto ai rapporti obbligatori in essere e alla par condicio creditorum.
The essay deals with some of the most controversial issues related to the salary-backed loans in the context of the over-indebtedness procedures, with a peculiar emphasis on the most recent legislative innovations, broadly pioneering the renovated Italian Insolvency Law. The smooth increase of debts that can be restructured through the settlement of over-indebtedness crisis enables the Author to focus on the current shape of the insolvent debtor’s crisis, with a critical eye towards the regulatory challenges raised by the new legal provisions.
Keywords: over-indebtedness, settlement of over-indebtedness crisis, incapacitated debtor, salary-backed loans, restructuring, debt relief.
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1. Inquadramento del problema - 2. Cessione del quinto e sovraindebitamento: i termini della questione - 2.1. I dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 8, 1°-bis comma, L. n. 3/2012 e la soluzione delineata dal giudice delle leggi (Corte cost. sent. n. 65/2022) - 2.2. Cessione volontaria e cessione coattiva - 2.3. Le interferenze con l’ordinanza di assegnazione del credito - 2.4. Spossessamento del debitore e crisi da sovraindebitamento: la rilevanza marginale dell’art. 44 L. Fall. - 3. Le implicazioni connesse all’esdebitazione del debitore incapiente - 4. La tenuta dell’interpretazione proposta alla luce dell’art. 67 CCII - NOTE
Le evoluzioni normative che hanno interessato nell’ultimo decennio la disciplina della crisi da sovraindebitamento evidenziano un crescente interesse del legislatore verso le intersezioni tra la gestione dell’insolvenza del sovraindebitato e le multiformi fattispecie di credito al consumo; si tratta di questioni di sicura rilevanza pratica in ragione del largo impiego delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio da parte di soggetti non fallibili [1], la cui vulnerabilità economica – specie all’indomani della protratta emergenza pandemica [2] – impone uno sforzo di coordinamento con i principi immanenti allo svolgimento delle procedure di composizione della crisi [3]. Non può trascurarsi che l’ordinamento domestico si è affacciato alla regolazione del debitore insolvente con ritardo [4] rispetto alla legislazione degli altri paesi occidentali (sia di tradizione continentale che di common law) [5] e ha preferito aderire a schemi disciplinari sbilanciati sul piano della regolazione negoziata. Scelta, questa, dalla quale scaturiscono non poche incertezze interpretative. Le riflessioni che qui si propongono si soffermeranno su uno degli aspetti più controversi in seno al dibattito giurisprudenziale e dottrinale che ha contraddistinto i primi anni di applicazione della L. n. 3/2012 (recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»), ovvero la possibilità di includere nei piani di composizione della crisi da sovraindebitamento i debiti destinati a estinguersi mediante cessione del quinto, prendendo le mosse dalle più recenti modifiche normative [6], fino agli ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale; l’analisi si concentrerà, quindi, sul piano del consumatore (piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII) e sulla falcidia dei crediti oggetto di assegnazione giudiziale all’esito di una procedura di espropriazione presso terzi, nella misura in cui la cessione del credito avente per oggetto il quinto dello stipendio (o del trattamento di fine rapporto o della pensione) – tanto volontaria quanto coattiva – costituisce un utile banco di prova dell’attuale portata del principio della par condicio creditorum [7] e della effettiva consistenza che le istanze di protezione del consumatore sovraindebitato [continua ..]
Risulta difficilmente revocabile in dubbio che, in un’economia di crisi [11], la cessione del quinto dello stipendio, fattispecie negoziale transtipica [12] disciplinata a partire dall’art. 39 d.P.R. n. 180/1950 [13], sia destinata ad assumere un ruolo via via crescente, stante l’indispensabilità del finanziamento per i consumatori [14]; la ritrovata centralità delle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento, in generale, e la possibilità di aprire ad ulteriori contenuti del piano del consumatore [15] hanno suscitato un notevole interesse sul fronte operativo, ancor prima che sul piano teorico. In mancanza di una norma che consentisse di includere nel piano del consumatore anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, veniva posto in discussione che il riassetto del debito del consumatore fosse idoneo a consentire di svincolarlo dall’accordo pregresso, concorsualizzando i crediti del cessionario. Una preclusione siffatta era tanto più netta a causa della diffusa riconduzione dell’operazione di finanziamento allo schema di una delegazione di pagamento, idonea a creare, in via surrettizia, una sorta di garanzia atipica a vantaggio del cessionario [16]; tale rilievo, peraltro, deve essere coordinato con un dato empirico ulteriore: la soddisfazione extraconcorsuale o preferenziale dei crediti del cessionario si frappone alla sostenibilità del piano, nella misura in cui attua una riduzione proporzionale del patrimonio da destinare al soddisfacimento degli altri crediti [17]. E ciò a tacere del fatto che, molto spesso, il consumatore che presenta il piano ha già ceduto il quinto del proprio stipendio o della propria pensione a un finanziatore [18], quindi si è già privato di una porzione libera di reddito da utilizzare per soddisfare i creditori. Dalle prime applicazioni della L. n. 3/2012 emergevano segnali di forte incertezza in ordine alla collocazione della cessione del quinto dello stipendio all’interno delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; sul tema, si erano formati tre distinti orientamenti [19]: una prima opzione affermava l’inopponibilità della cessione, facendo leva sulla asserita incoerenza rispetto agli scopi della procedura concorsuale, che risulterebbero [continua ..]
I profili controversi appena tratteggiati hanno dato origine ad una questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, 1°-bis comma, L. n. 3/2012 – sollevata d’ufficio dal Tribunale di Livorno, con ordinanza del 7 aprile 2021 [40]– in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui la norma non stabilisce che «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione del soggetto sovraindebitato». Ad avviso del rimettente, investito della decisione di omologa di una proposta congiunta di piano del consumatore avanzata da due coniugi per la composizione della crisi da sovraindebitamento, il tenore letterale della norma indubbiata escluderebbe la possibilità di estendere al credito dell’assegnatario la soluzione dell’inopponibilità; nella prospettazione del giudice a quo, l’art. 8, 1°-bis comma, L. n. 3/2012, riserverebbe la falcidia e la ristrutturazione ai soli debiti per i quali vi sia stata la cessione volontaria del credito, avente per oggetto il quinto dello stipendio (o del trattamento di fine rapporto o della pensione), non disciplinando invece l’ipotesi in cui un analogo credito del debitore abbia formato oggetto di assegnazione giudiziale all’esito di una procedura di espropriazione presso terzi. Nondimeno, «il meccanismo attraverso il quale opera il soddisfacimento del credito è del tutto analogo […] in entrambi i casi si ha una modificazione soggettiva del rapporto creditorio […] con effetto liberatorio posteriore condizionato all’effettiva riscossione successiva, ossia pro solvendo». In seguito, il giudice designato aveva dichiarato inammissibile la richiesta di omologa del piano del consumatore, sul presupposto che uno dei creditori chirografari indicati nel piano avesse ottenuto dal giudice dell’esecuzione un’ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio dei debitori, al fine di soddisfare lo stesso credito inserito nel piano; tale assegnazione, non impugnata e, nelle more, divenuta definitiva, impedirebbe l’approvazione del piano, posto che, nella procedura di sovraindebitamento, non è prevista una sospensione automatica delle procedure [continua ..]
Così inquadrata la fattispecie nei suoi termini generali, occorre quindi verificare su quali presupposti sia stata affermata l’estensione dell’ambito di operatività dell’art. 8, 1°-bis comma, L. n. 3/2012, fino ad includere anche la cessione coattiva del credito. La disposizione evoca senza dubbio alcuno la cessione volontaria del credito; meno chiaro è se l’espressione «con» intenda genericamente riferirsi a qualunque cessione, anche coattiva – come quella che si realizza all’esito di un procedimento di espropriazione presso terzi con un’ordinanza di assegnazione del quinto ex art. 553 c.p.c. – ovvero se il richiamo contiguo ai contratti di finanziamento si esaurisca nella sola cessione volontaria. Quanto al risultato traslativo finale, la vicenda risulta analoga a quella della cessione su base volontaria; infatti, il meccanismo attraverso il quale opera il soddisfacimento del credito non muta tanto nella cessione del quinto dello stipendio quanto nella ordinanza di assegnazione relativa a crediti ancora non sorti: in entrambi i casi, si produce una modificazione soggettiva del rapporto (nel credito futuro [46] verso il terzo subentra il creditore assegnatario, in luogo del cessionario), con effetto liberatorio posteriore condizionato all’effettiva riscossione successiva, ossia pro solvendo [47]. Comunque, le diverse modalità attuative non scalfirebbero la meritevolezza dell’interesse perseguito mediante la complessa operazione di credito al consumo [48], con la conseguenza che una inclusione “selettiva” nel piano del consumatore dei crediti derivanti da contratti di finanziamento a seconda della genesi della relativa cessione mostrerebbe una dubbia coerenza rispetto all’approccio debtor oriented che permea la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento [49]. Non vi sarebbero, quindi, ostacoli teorici nel riferire la norma anche ai debiti restitutori nascenti da finanziamento, per i quali l’estinzione mediante cessione del quinto intervenga successivamente alla conclusione del contratto e dipenda da un’iniziativa creditoria di pignoramento presso terzi, seguita dalla conseguente assegnazione giudiziale. Come condivisibilmente osservato, «è solo la posizione debitoria (che il cedente ha nei confronti del cessionario del credito stipendiale o pensionistico) ad essere interessata dalla [continua ..]
Resta quindi da valutare se, sul presupposto della natura pro solvendo comune ad entrambe le cessioni, l’effetto di reindirizzamento che scatta nelle ipotesi di sopravvenuta inefficacia della vicenda traslativa (es. interruzione del rapporto di lavoro con il terzo) risulti impedito, nel caso di credito ceduto coattivamente, dall’irretrattabilità dell’ordinanza di assegnazione ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. [56]. Secondo l’opinione dominante, l’ordinanza di assegnazione del credito costituisce l’atto conclusivo e finale del processo di espropriazione forzata presso terzi e produce immediatamente ed automaticamente tutti gli effetti suoi propri, senza che occorra alcuna attività di esecuzione o realizzazione [57] (arg. ex art. 487, 1° comma, c.p.c.). A tal proposito, l’inclusione nel piano di un debito “assistito” da cessione del quinto (volontaria o coattiva) esclude la necessità di ipotizzare l’inefficacia dei pagamenti eseguiti dal terzo debitore al cessionario; così, si afferma che tali pagamenti debbano proseguire nello stesso modo, almeno sino alla concorrenza del debito come falcidiato nel piano, subendo dunque solo una riduzione del numero delle rate. Ne deriva che l’inefficacia dei pagamenti, al più, potrebbe prospettarsi soltanto per le eventuali quote che il terzo continui a corrispondere al cessionario oltre il limite fissato nel piano, fermo restando che l’inefficacia come conseguenza legale dell’omologazione, valida per tutti i pagamenti eseguiti dal debitore in violazione del piano, qualunque sia la fonte dei debiti, è già assicurata nella procedura di sovraindebitamento dall’art. 13, 4° comma, L. n. 3/2012 (e dall’art. 71 CCII). Si tratta, peraltro, di un esito che non postula affatto la ritrattabilità dell’ordinanza che chiude la procedura esecutiva [58] e che, dunque, non integra alcuna violazione dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., dal momento che l’omologazione del piano del consumatore, al pari dell’omologazione del concordato preventivo, incide di per sé sugli effetti dei rapporti in essere [59], determinandone una nuova conformazione [60]. All’opposto, qualora si ipotizzasse che ogni intervento sul debito successivo all’ordinanza di assegnazione risulti precluso dal principio di intangibilità [continua ..]
Quanto sopra chiarito ridimensiona la necessità di verificare se il debitore, per effetto della cessione del credito (volontaria o coattiva), si sia spossessato del credito; il soggetto sovraindebitato, per quanto qui interessa, si è sì spossessato del credito a beneficio del creditore cessionario, ma soltanto in misura pari all’ammontare del debito principale e, comunque, fintantoché un debito principale esiste. A questo proposito, dal momento che la disciplina del sovraindebitamento attribuisce al debitore, in via eccezionale, il potere di disporre dei suoi crediti, ne discende che il vincolo della cessione non sottrae dal suo patrimonio il credito, così come non sottrae dal patrimonio il bene ipotecato, ma al più potrà essere tenuto in considerazione in sede di omologazione del piano del consumatore. Dai rilievi che precedono si desume, quindi, che per riconoscere l’inserimento dei debiti, per i quali c’è stata la cessione, può prescindersi dall’applicazione analogica dell’art. 44 L. Fall. [68], che prevede l’inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento [69], incidendo sulla sua legittimazione a disporre [70]. A tutto concedere, solo ove si fosse trattato di una procedura di liquidazione controllata, non sarebbe stata priva di rilievo la perdita di disponibilità del patrimonio, con contestuale attribuzione dell’amministrazione ad un organo terzo, obbligato a gestirlo secondo principi di natura concorsuale [71]. Se l’art. 44 L. Fall. si configura come logico corollario del principio generale di cui all’art. 42, 1° comma, L. Fall. [72] – trasfuso nell’art. 142, 1° comma, CCII [73] –, norma che sancisce il principio generale dello spossessamento [74], funzionale a preservare l’integrità del patrimonio da destinare al soddisfacimento dei creditori, in ossequio alla par condicio [75], è intuitivo che l’assenza di uno spossessamento vero e proprio – tanto nel concordato preventivo quanto nelle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento diverse da quella liquidatoria – si rivela coerente con la logica immanente alle procedure concorsuali di tipo concordatario non fallimentare (almeno quelle con continuità diretta soggettiva), nelle quali il debitore conserva la formale [continua ..]
Deve ora accennarsi alle ricadute sul meccanismo esdebitatorio determinate dall’accesso del consumatore sovraindebitato alle procedure di regolazione della crisi (art. 14-terdecies L. n. 3/2012; artt. 278 ss. CCII) [89]. Non può farsi a meno di rilevare che si tratta di congegno che interviene dall’esterno del rapporto obbligatorio, senza alcun coinvolgimento attivo della parte creditrice [90]; tale profilo strutturale condiziona inevitabilmente la necessità di ricercarne una giustificazione funzionale al di fuori del rapporto obbligatorio che ne è investito, non potendosi ravvisare alcuna controprestazione diretta all’esdebitazione in senso stretto (possibile, invece, nella falcidia concordataria) [91]. Sul presupposto che l’esdebitazione consiste nella liberazione dei debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti a seguito della liquidazione [92], dalla struttura dell’art. 278 CCII si desume che la parte di credito esdebitata non costituisce più oggetto di azione da parte dei creditori, ma soltanto nei confronti del debitore liquidato o gravato delle conseguenze del piano, dunque pronto a godere del fresh start [93]. L’apparente rigore della previsione appena richiamata è, però, mitigato dalla regola di cui all’art. 278, 6° comma, CCII, che fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso del debitore esdebitato [94], concorrendo ad evitare che i creditori insoddisfatti risultino pregiudicati allorquando abbiano chiesto garanzie personali e i garanti siano, a loro volta, capienti. Diversamente, non si spiegherebbe la ragione per cui uno stesso credito si configura come inesigibile relativamente al debitore originario, ma tale non è presso i suoi garanti. Una volta riconosciuto che l’esdebitazione, pur nelle molteplici forme in cui si esplica [95], realizza un depotenziamento del diritto di credito senza che venga fornita ai creditori alcuna forma di tutela alternativa, occorre chiarire, per quanto qui rileva, che essa si ricollega non al mero fatto del sovraindebitamento in quanto tale, ma all’accesso ad una procedura concorsuale gestita sul piano giurisdizionale [96]. Si tratta di elemento non trascurabile non appena si consideri che la procedura concorsuale può trasformarsi da strumento di [continua ..]
La tesi favorevole ad includere i crediti derivanti da cessione coattiva nel piano del consumatore si rivela coerente con l’impianto complessivo della regolazione del sovraindebitamento tracciato dal Codice della crisi [120]. In dettaglio, l’art. 67, 1° comma, CCII – oltre ad aver eliminato il riferimento ai crediti impignorabili e tributari – aggiunge che il piano di ristrutturazione è libero [121] e può prevedere la soddisfazione dei crediti anche parziale e differenziata [122], con ciò ridisegnando la portata stessa della concorsualità [123] e, specularmente, della par condicio creditorum [124]. La ristrutturazione dei debiti del consumatore, destinata a sostituire l’attuale piano del consumatore, evidenzia, sul piano sistematico, un progressivo ampliamento dell’ambito della “trattabilità” dei debiti. Innanzitutto, in diretta attuazione dell’art. 9, lett. d) della legge delega [125], il CCI prevede che il relativo piano possa comprendere anche la sistemazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, così definitivamente ponendo fine alla controversa questione inerente alla sorte dei ratei oggetto della cessione e stroncando gli orientamenti di merito per i quali la cessione opererebbe come fuoriuscita del credito ceduto al finanziatore dal patrimonio del debitore, con conseguente soddisfazione del finanziatore fuori concorso e preclusione al soggetto incapiente di disporre nella predisposizione del piano dei ratei stessi, quali elementi dell’attivo patrimoniale (v. supra). Il CCI, quindi, si allinea all’idea che il finanziatore debba essere necessariamente soddisfatto all’interno del concorso e considera i singoli ratei maturati successivamente all’apertura della procedura di composizione della crisi non già quali elementi fuoriusciti dal patrimonio del debitore al momento della conclusione dell’operazione di finanziamento, bensì quali elementi riconducibili a pieno titolo nell’attivo concorsuale, rientranti nella disponibilità del debitore in sede di elaborazione del proprio piano [126]. Oltre a prevedere piena autonomia nella predisposizione del contenuto della proposta che caratterizza la procedura di cui all’art. 67 CCII, è altresì confermata la [continua ..]