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Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (anche a proposito del “decreto dirigenziale”)

Cristiano Cincotti, Professore associato di Diritto commerciale nell’Università di Cagliari

Il contributo esamina la disciplina degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dettata dal “Decreto Dirigenziale” per le imprese che accedono alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (D.L. n. 118/2021) e svolge alcune considerazioni sulla (limitata) portata sistematica delle relative previsioni.

 

The organizational, administrative and accounting structure of the company in the negotiated composition for the business crisis (“il decreto dirigenziale”)

The paper examines the legal framework of the organizational, administrative and accounting structures required by the “Decreto Dirigenziale” for enterprises that have access to the negotiated composition for the business crisis (D.L. n. 118/2021) and makes some remarks on the (limited) systematic impact of these provisions.

Keywords: D.L. n. 118/2021, negotiated composition, crisis, insolvency, corporate governance.

Sommario:

1. Il tema dell’indagine - 2. L’organizzazione nell’impresa e il controllo organizzativo - 3. (Segue): sistema di controllo interno e assetti organizzativi, amministrativi e contabili - 4. Il monitoraggio dei rischi - 5. L’adeguatezza contabile - 6. La (limitata) portata sistematica delle indicazioni provenienti dal Decreto Dirigenziale - NOTE


1. Il tema dell’indagine

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con L. n. 147/2021 (di seguito “D.L.”), introduce nel sistema il procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, gestito da un esperto e volto ad agevolare il superamento della crisi dell’impresa che ritiene di accedervi [1]. L’architrave del procedimento è il piano di risanamento che, redatto dall’imprenditore in crisi, viene sottoposto all’esperto, prospettato ai creditori dell’imprenditore e con questi ultimi negoziati, affinché gli stessi prestino eventualmente il proprio consenso in relazione a stralci o rimodulazioni del debito strumentali all’esecuzione del piano. L’art. 5, 5° comma, D.L., individua, quale condizione di procedibilità della composizione negoziata, l’accertamento da parte dell’esperto della sussistenza di concrete prospettive di risanamento in capo all’imprenditore in crisi. Tale [continua ..]

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2. L’organizzazione nell’impresa e il controllo organizzativo

Il Decreto Dirigenziale intitola il paragrafo 1 della Sezione II al requisito dell’organizzazione nell’impresa. Sotto il profilo funzionale, il menzionato paragrafo intende evidentemente esaminare i prerequisiti dell’impresa necessari per poter condurre il test di perseguibilità del risanamento e per redigere un piano di risanamento affidabile [6]. Per l’interprete, chiamato alla ricostruzione del sistema, si pone necessariamente il problema di coordinare le previsioni contenute nel Decreto Dirigenziale sull’organizzazione nell’impresa con quelle dettate dal legislatore in tema di organizzazione dell’impresa dagli artt. 2082 e 2555 c.c. [7], nonché dal recentemente novellato 2° comma dell’art. 2086 c.c. in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa in forma societaria o collettiva [8]. Esaminando il dettaglio delle previsioni contenute nel Decreto Dirigenziale, i [continua ..]

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3. (Segue): sistema di controllo interno e assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il sistema di controllo interno è menzionato dal codice civile solo nell’ambito della disciplina del sistema di amministrazione monistico, allorquando l’art. 2409-octiesdecies, 5° comma, c.c., prevede che il comitato per il controllo sulla gestione deve “vigilare sull’adeguatezza del sistema di controllo interno”. Per le società quotate, l’art. 149, 1° comma, lett. c), TUF, prevede che il collegio sindacale debba vigilare sull’adeguatezza del sistema di controllo interno (il successivo 4°-bis comma della norma in parola demanda la competenza relativa al consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico); l’art. 150, 4° comma, TUF, nel disciplinare i flussi informativi verso il collegio sindacale, prevede che i preposti al controllo interno riferiscano al collegio su loro iniziativa spontanea o su richiesta del collegio [15] e l’art. 123-bis, 2° comma, lett. b), TUF, prevede che la relazione sul [continua ..]

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4. Il monitoraggio dei rischi

Una volta definiti gli assetti, il secondo livello del sistema di controllo interno così come definito dal CoSO Framework è rappresentato dal c.d. risk assessment [20]. Se, infatti, la predisposizione di un sistema di controllo interno presuppone una programmazione strategica che possa fungere da parametro di giudizio per l’esame dei risultati della rendicontazione periodica, a sua volta, l’individuazione degli obiettivi dell’impresa presuppone la previa identificazione e il governo dei rischi che si frappongono al loro conseguimento [21]. Nello stesso senso, il sistema delineato dal Decreto Dirigenziale prevede, al § 5, che l’esperto sottoponga a stress test il piano, alla luce dei fattori di rischio e di incertezza ai quali l’impresa è maggiormente esposta, al fine di verificare ex ante la ragionevolezza degli obiettivi fissati e, dunque, della prospettiva di risanamento. Così come si è osservato [continua ..]

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5. L’adeguatezza contabile

La prima e originaria funzione della contabilità è render conto della gestione svolta [27] e, in questi termini, l’adeguatezza degli assetti contabili impone la tenuta di una ordinata contabilità ai sensi dell’art. 2219 c.c. [28] e, ai sensi dell’art. 2214, 2° comma, c.c., richiede che l’organo amministrativo individui in concreto i libri contabili richiesti “dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”, là dove il sistema mobile [29] adottato dal legislatore italiano rimette all’imprenditore l’apprezzamento dei mezzi da adoperare per conseguire l’intendimento di una compiuta contabilità [30]. Al riguardo, fermo l’obbligo di tenere le scritture contabili imposte dalla normativa tributaria e dall’eventuale normativa speciale di settore [31], si pone evidentemente il problema della portata precettiva dell’art. 2214 c.c. [32] – e, [continua ..]

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6. La (limitata) portata sistematica delle indicazioni provenienti dal Decreto Dirigenziale

È stato evidenziato nelle pagine che precedono che le previsioni contenute nel Decreto Dirigenziale si distaccano significativamente, sia come metodo, sia nel merito delle singole scelte, rispetto all’approccio normalmente adottato dal legislatore nell’affrontare i temi legati agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Nel dettaglio, la previsione dell’obbligo di istituire un sistema di controllo interno avente alcune caratteristiche minime (supra § 3); l’obbligo di prevedere un sistema di Risk Assessment idoneo quantomeno a riscontrare tempestivamente i rischi di insuccesso del piano (supra § 4) e le previsioni in materia di scritture ed assetti contabili, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla registrazione ed elaborazione del momento finanziario della gestione (supra § 5), rappresentano un onere che non trova riscontro negli obblighi imposti alle imprese di minori dimensioni e la cui cogenza [continua ..]

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NOTE

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