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Le conclusioni delle trattative: riflessioni sull'art. 11, 1° comma, lett. A), l. n. 147/2021
Giuseppe Fauceglia, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Salerno
Lo scritto analizza una delle soluzioni indicate dall’art. 11, L. n. 147/2021 per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico finanziario dell’impresa, valorizzandone la natura contrattuale e la funzione di integrazione del contenuto negoziale attribuita alla relazione dell’esperto; nonché si esaminano le interferenze che il contratto, idoneo ad assicurare la continuità aziendale, può presentare con altre possibili vicende concorsuali.
The essay analyzes one of the solutions provided for in article 11 of the Law 147/2021 to overcome the financial and economic distress of the company, enhancing its contractual nature and the function of the expert’s report related to the integration of the content of the contract; the connections between the contract, able to ensure business continuity, and other insolvency proceedings are also examined.
Keywords: Negotiated solution of the crisis, Conctract that ensures the going concern, Inteference with the Insolvency proceedings.
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Sommario:
1. La peculiarità del contratto idoneo ad assicurare la continuazione aziendale - 2. Il contenuto e la causa concreta del contratto - 3. Le possibili interferenze con vicende concorsuali - NOTE
1. La peculiarità del contratto idoneo ad assicurare la continuazione aziendale
L’art. 11 L. n. 147/2021 disciplina, come è noto, la fase delle conclusioni delle trattative, condotte sotto la guida dell’esperto, con particolare riferimento alle soluzioni alternative prospettate per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico finanziario dell’impresa. In questa sede, si affronterà la soluzione indicata dalla lett. a) dell’art. 11, ovvero la conclusione “di un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’art. 14 se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’art. 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuazione aziendale per un periodo non inferiore a due anni”. Il tema merita di essere affrontato attraverso le sue molteplici implicazioni e nei suoi plurimi intrecci, considerata la connotazione “multidimensionale” che il contratto in oggetto assume nell’ordito della L. n. 147/2021 [1]. Si allude alla [continua ..]
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2. Il contenuto e la causa concreta del contratto
Innanzitutto, il presupposto di ogni conclusione delle trattative coincide con l’individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi o pre-crisi indicata dall’art. 2, 1° comma [10]; più precisamente, si tratta, nella specie, di una soluzione la quale resta il risultato del “dialogo contrattuale” che si è svolto sotto la guida dell’esperto. Il primo elemento che si ricava è indubbiamente connesso al risultato di tipo (esclusivamente) negoziale, che si rinviene nel contratto con uno o più creditori, che “produce gli effetti di cui all’art. 14 (che, però, non possono essere considerati i soli “effetti conseguibili”), se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’art. 5, 8° comma, esso è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni [11]. Attraverso la “scomposizione” della [continua ..]
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3. Le possibili interferenze con vicende concorsuali
Emergono, però, in questo contesto alcuni nodi controversi. Il primo riguarda l’esito dell’eventuale ricorso presentato da un creditore per la dichiarazione di insolvenza dell’imprenditore (art. 5, 3° comma, lett. d), posto che dal giorno della pubblicazione dell’istanza di accesso al procedimento negoziale e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o l’accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata (art. 6, 4° comma). Orbene, se il positivo esito delle trattative si conclude con il contratto in oggetto, ne dovrebbe derivare la dichiarazione di improcedibilità (sopravvenuta) del ricorso. Ben più articolato resta il riscontro a fronte di altre situazioni che pure potrebbero presentarsi. Pur in presenza di detto contratto, è possibile che l’impresa stessa possa presentare una [continua ..]
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NOTE