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La legittimazione del socio di società personale Ad esperire azione sociale di responsabilità contro Gli amministratori: quid iuris?
Andrea Vincenti, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università Kore di Enna
Il commento che qui si propone riguarda una sentenza del Tribunale di Roma che affronta un tema poco indagato dalla giurisprudenza, ovvero se, nelle società di persone, il socio possa esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore responsabile per mala gestio, alla stregua di quanto avviene nel modello s.r.l. in forza del disposto dell’art. 2476, 3° comma, c.c.
I Giudici capitolini negano la legittimazione del socio di società personale ad agire contro l’amministratore per ottenere il ristoro del danno da questi cagionato alla società, atteso che si tratterebbe di una ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. fuori dai casi espressamente contemplati dal legislatore.
L’impostazione del Tribunale, tuttavia, non appare condivisibile, alla luce di una diversa ricostruzione in punto di diritto della fonte di legittimazione del socio.
The comment proposed here concerns a sentence of the Court of Rome which deals with a subject little investigated by the jurisprudence, or if, in partnerships, the shareholder can exercise the social action of responsibility towards the managing director responsible for bad management, like what happens in the s.r.l. model pursuant to the provisions of art. 2476, third paragraph, of the Italian Civil Code.
The Capitoline Judges deny the legitimacy of the member of a personal company to act against the administrator to obtain compensation for the damage caused by them to the company, given that it would be a hypothesis of procedural replacement pursuant to art. 81 c.p.c. outside the cases expressly contemplated by the legislator.
The approach of the Court, however, does not appear to be acceptable, in light of a different reconstruction in law of the source of legitimacy of the shareholder.
Keywords: partnership – action for liability – "mala gestio"
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Commento
Sommario:
1. Il fatto - 2. La tesi della carenza di legittimazione in capo al socio: critica - NOTE
1. Il fatto In materia di responsabilità degli amministratori di società di persone, un tema [1] che ancora agita dottrina e giurisprudenza riguarda la corretta individuazione di chi sia legittimato a promuovere l’azione di responsabilità, nonché lo stabilire a chi spetti esercitarla in giudizio. Dinanzi al sobrio tenore dell’art. 2260, 2° comma, c.c. – il quale lascia di fatto non disciplinata la materia delle azioni di responsabilità nelle società personali – ed alla poca ed ondivaga giurisprudenza sul tema [2], si segnala la sentenza in epigrafe resa dal Tribunale di Roma, cui va il merito – almeno – di affrontare il delicato tema della legittimazione del socio di società di persone ad esperire azione di responsabilità contro il socio amministratore per i danni cagionati al patrimonio sociale. A fronte delle domande azionate dall’attore, unico socio accomandante, contro [continua ..]
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2. La tesi della carenza di legittimazione in capo al socio: critica Sul tema della legittimazione del socio [3] di società di persone ad esperire l’azione di responsabilità si contrappongono – tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – due orientamenti: l’uno, esclude che il socio possa esperire azione di responsabilità ex art. 2260 c.c., dovendosi radicare la legittimazione in capo alla società, per il tramite del suo legale rappresentante [4]; l’altro, invece, riconosce ad ogni singolo socio, ancorché privo del potere di amministrazione [5] e di rappresentanza, il diritto di esperire l’azione sociale di responsabilità agendo uti socius, vale a dire nell’interesse sociale al fine di reintegrare il patrimonio della società [6]. Quanti negano la legittimazione del singolo socio ad agire in responsabilità contro gli amministratori, osservano che le società di persone, per quanto prive di personalità giuridica, [continua ..]
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NOTE