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Inapplicabilità nella vendita fallimentare del divieto Per il debitore di presentare l´offerta di acquisto Previsto dal codice di procedura civile
Alexandra Aliotta, Avvocato
Una recente pronuncia del Tribunale di Venezia ha escluso la possibilità di applicare alla vendita disposta in sede fallimentare le norme del codice di procedura civile che contengono il divieto per il debitore di presentare offerta di acquisto del bene.
L’A., dopo avere ripercorso la disciplina della vendita fallimentare alla luce della riforma del 2006-2007, affronta la possibilità di integrare le disposizioni della legge fallimentare con le norme in materia di esecuzione forzata.
The recent decision of the Court of Venezia excludes the application in bankruptcy sale of the ban on participation for the debtor, ruled by civil procedure code.
The Author examines the regulatory framework of the bankruptcy law after the legislative reform of 2006-2007 and focused on the possibility of integrating the bankruptcy law with the rules of civil procedure code applicable to judicial sale.
Keywords: bankruptcy – liquidation of the bankruptcy assets – purchase offer
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Sommario:
1. Premessa - 2. Il quadro normativo di riferimento: la disciplina della vendita fallimentare nella legge del 1942 dopo la riforma del 2006-2007 - 3. Cenni sulla vendita fallimentare nel c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - 4. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia - 5. L’applicazione dei divieti posti dagli artt. 571, 1° comma e 579, 1° comma, c.p.c. nella vendita fallimentare alla luce degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina - 6. Osservazioni conclusive - NOTE
1. Premessa Il provvedimento in esame affronta la questione dell’operatività, in materia di vendita fallimentare, del divieto per il debitore di presentare offerta di acquisto previsto dalle norme sull’esecuzione forzata e nel contempo offre un interessante spunto per la disamina di alcuni aspetti dei rapporti fra esecuzione individuale e concorsuale e in generale sulla compatibilità delle norme sull’esecuzione forzata con la vendita endofallimentare. Prima di affrontare le questioni esaminate dalla decisione in epigrafe, appare utile fornire un quadro dell’attuale sistema delle vendite fallimentari alla luce della riforma fallimentare degli anni 2006-2007. Seguirà un cenno alle novità in materia di vendita in sede concorsuale introdotte dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, il cui art. 216 regola la vendita competitiva ed entrerà [continua ..]
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2. Il quadro normativo di riferimento: la disciplina della vendita fallimentare nella legge del 1942 dopo la riforma del 2006-2007 La disciplina della vendita fallimentare ha subito rilevanti modifiche a seguito del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, successivamente “corretto” dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Prima della riforma, le modalità di vendita dei beni costituenti l’attivo fallimentare erano fissate in termini generali dall’art. 105 L. Fall che, nella formulazione previgente al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, enunciava la regola generale dell’applicazione alle vendite fallimentari delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata. Le successive disposizioni dettavano regole specifiche in relazione alla natura dei beni: per i beni mobili l’art. 106 L. Fall. rimetteva al giudice delegato la scelta tra la vendita ad offerte private oppure all’incanto, mentre per gli immobili l’art. 108 L. Fall. prevedeva la vendita con incanto o senza incanto a norma del codice di procedura civile, sempre innanzi al giudice [continua ..]
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3. Cenni sulla vendita fallimentare nel c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (in avanti CCI) che ha riformato le procedure concorsuali ed ha sostituito il termine fallimento con quello di liquidazione giudiziale. Evidentemente non si potrà neppure parlare di “fallito”! L’entrata in vigore del Codice della crisi era originariamente prevista dopo il decorso di diciotto mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e pertanto il 14 agosto 2020, fatte salve le eccezioni previste dal 2° comma dell’art. 389 del Codice. L’art. 5 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha successivamente disposto che, ferme restando le eccezioni di cui al 2° comma dell’art. 389 CCI, il provvedimento entrerà in vigore il 1 settembre 2021. Per quanto qui interessa, l’art. 216 del Codice della crisi [continua ..]
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4. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia La superiore premessa è funzionale alla migliore comprensione del caso deciso dal Tribunale di Venezia che trae origine da una vendita endofallimentare competitiva svolta ai sensi dell’art. 107, 1° comma, L. Fall. In particolare il curatore aveva disposto una “gara informale” per la vendita di un complesso aziendale che comprendeva un terreno e la partecipazione azionaria del 49% di una società. Presentavano offerta di acquisto la società I. s.p.a. (la reclamante) e anche un’altra società, la C. s.r.l. La C. s.r.l. presentava un’offerta cumulativa, per il terreno e per le partecipazioni azionarie, per euro 1.200,000,00; l’offerta di C. s.r.l. era superiore all’offerta presentata da I s.p.a. Pertanto all’esito della gara, il curatore, con verbale del 17 aprile 2019, aggiudicava provvisoriamente il complesso aziendale a C. s.r.l., risultata la migliore offerente. s.p.a. proponeva reclamo ai sensi [continua ..]
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5. L’applicazione dei divieti posti dagli artt. 571, 1° comma e 579, 1° comma, c.p.c. nella vendita fallimentare alla luce degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina Le affermazioni del Tribunale sono fondate sul tenore letterale dell’attuale testo dell’art. 107 L. Fall. in forza del quale il ricorso alle norme del codice di procedura civile è meramente eventuale e deve superare il vaglio di compatibilità con gli obiettivi precipui e le diverse caratteristiche della procedura di liquidazione fallimentare. Come accennato, invero, la riforma del 2006/2007 ha optato per una procedura “deformalizzata”. Quand’anche il curatore preveda, nel programma di liquidazione, che le vendite vengano effettuate, ai sensi dell’art. 107, 2° comma, L. Fall., dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, queste disposizioni si applicano solo se in concreto risultano compatibili con le modalità della vendita fallimentare. La clausola di compatibilità contenuta nell’art. 107 L. Fall. comporta non solo un giudizio di compatibilità in sé delle [continua ..]
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6. Osservazioni conclusive La soluzione offerta dal Tribunale di Venezia appare pienamente condivisibile. Sul piano del diritto positivo la disciplina della vendita fallimentare, e segnatamente l’attuale tenore dell’art. 107 L. Fall., che non contiene alcun rinvio a queste norme di portata eccezionale, comporta l’inapplicabilità alle vendite fallimentari dei divieti di presentare l’offerta previsti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. La legge fallimentare vigente è in fase di dismissione ma la situazione non muta se si guarda alla nuova disciplina dettata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che doveva entrare in vigore ad agosto 2020 ma ha subito uno slittamento ad opera della normativa emergenziale dettata a causa del covid-19 È pur vero che il Codice della crisi ha regolamentato in modo più dettagliato l’offerta recependo le regole previste dall’art. 571, 2° comma, c.p.c. (che vengono riprodotte al 7° [continua ..]
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