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Proposta di concordato fallimentare ex art. 124, 4° comma, l. Fall.: legittimità delle clausole limitative della responsabilità dell´assuntore

Marta Monzani, Dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Il presente scritto ripercorre i passaggi motivazionali della decisione della Corte d’Appello di Brescia, decreto n. 334/2020, che ha definitivamente riconosciuto la legittimità della proposta di concordato fallimentare ai sensi dell’art. 124, 4° comma, L. Fall. nel caso in cui l’assuntore abbia li­mitato la propria responsabilità alla soddisfazione dei soli creditori che risultino al momento del deposito della proposta. L’impostazione adottata dalla Corte evidenza le finalità sottese alla novellata disciplina del concordato fallimentare, che mira a favorire la gestione e rapida composizione della crisi d’impresa.

This paper analyses the grounds of the Italian Court of Appeal of Brescia decision, decree no. 334/2020, that definitively confirms the legitimacy under Article 124, paragraph 4, of the Italian Bankruptcy Law of an in-bankruptcy composition in which the assumption of commitments is limited to the liabilities resulting from creditors disclosed at the time when the proposal is filed with the Bankruptcy Court. The Court highlights the purpose of the reformed in-bankruptcy composition, which aims to speed up bankruptcy proceedings.

Keywords: agreement with creditors – limitation of liability clauses

CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, SEZ. I, 3 FEBBRAIO 2020, DECRETO N. 334 Pres. Dott. Pianta, Cons. Rel. Magnoli Concordato fallimentare – Assuntore – Clausola limitativa della responsabilità – Contenuto – Natura processuale – Disciplina sostanziale privilegi e diritti reali di garanzia – Limitazione ai crediti am­messi al tempo della proposta – Ammissibilità. (Art. 124, 4° comma, L. Fall.) In tema di concordato fallimentare, l’art. 124, 4° comma, L. Fall. precisa che è data all’assuntore la possibilità di limitare l’impegno assunto con la proposta di concordato alla soddisfazione dei creditori che in quel momento risultino essere già stati ammessi al passivo ovvero ne abbiano fatto richiesta ancorché tardiva o, infine, abbiano proposto opposizione avverso il decreto di esecutività del passivo fallimentare. Tale norma rappresenta, con ogni evidenza, un precetto [continua ..]


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