Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Proposta di concordato fallimentare ex art. 124, 4° comma, l. Fall.: legittimità delle clausole limitative della responsabilità dell´assuntore (di Marta Monzani, Dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca)


Il presente scritto ripercorre i passaggi motivazionali della decisione della Corte d’Appello di Brescia, decreto n. 334/2020, che ha definitivamente riconosciuto la legittimità della proposta di concordato fallimentare ai sensi dell’art. 124, 4° comma, L. Fall. nel caso in cui l’assuntore abbia li­mitato la propria responsabilità alla soddisfazione dei soli creditori che risultino al momento del deposito della proposta. L’impostazione adottata dalla Corte evidenza le finalità sottese alla novellata disciplina del concordato fallimentare, che mira a favorire la gestione e rapida composizione della crisi d’impresa.

This paper analyses the grounds of the Italian Court of Appeal of Brescia decision, decree no. 334/2020, that definitively confirms the legitimacy under Article 124, paragraph 4, of the Italian Bankruptcy Law of an in-bankruptcy composition in which the assumption of commitments is limited to the liabilities resulting from creditors disclosed at the time when the proposal is filed with the Bankruptcy Court. The Court highlights the purpose of the reformed in-bankruptcy composition, which aims to speed up bankruptcy proceedings.

Keywords: agreement with creditors – limitation of liability clauses

CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, SEZ. I, 3 FEBBRAIO 2020, DECRETO N. 334 Pres. Dott. Pianta, Cons. Rel. Magnoli Concordato fallimentare – Assuntore – Clausola limitativa della responsabilità – Contenuto – Natura processuale – Disciplina sostanziale privilegi e diritti reali di garanzia – Limitazione ai crediti am­messi al tempo della proposta – Ammissibilità. (Art. 124, 4° comma, L. Fall.) In tema di concordato fallimentare, l’art. 124, 4° comma, L. Fall. precisa che è data all’assuntore la possibilità di limitare l’impegno assunto con la proposta di concordato alla soddisfazione dei creditori che in quel momento risultino essere già stati ammessi al passivo ovvero ne abbiano fatto richiesta ancorché tardiva o, infine, abbiano proposto opposizione avverso il decreto di esecutività del passivo fallimentare. Tale norma rappresenta, con ogni evidenza, un precetto a carattere processuale, che non incide sulla disciplina sostanziale in materia di privilegi e di diritti reali di garanzia. Essa muove dalla considerazione che l’assuntore, essendo terzo rispetto all’impresa fallita, non può presumersi a conoscenza di ulteriori ragioni creditorie verso di essa non precedentemente rese note: l’art. 124, 4° comma, L. Fall. concede infatti al proponente la facoltà di circoscrivere la propria responsabilità alle sole posizioni conosciute, escludendone quelle ignote che eventualmente sopraggiungano nel prosieguo della procedura, altrimenti assumendo la proposta un connotato di manifesta aleatorietà. (Omissis) IL MERITO Con la legge di delega il legislatore ha delegato al governo, per ciò che qui rileva, quanto segue: «12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti». Per quel che qui rileva la delega ha pertanto un contenuto meramente processuale, ed è rivolta alla regolamentazione dello svolgimento della procedura in discorso. L’art. 124 LF attua la delega disciplinando il contenuto della proposta di concordato. Essa ne individua al secondo comma ed alla prima parte del quarto il possibile contenuto, nel mentre, sul piano sostanziale, al quarto comma [continua..]
Fascicolo 3-4 - 2020