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In regime di commissariamento prefettizio tra tutela dell´interesse pubblico e norme civilistiche

Andrea Palazzolo, Docente di Diritto delle società nell’Università Luiss Guido Carli

La nomina degli amministratori prefettizi determina una separazione delle competenze e non realizza segregazione patrimoniale piena, bensì una gestione separata temporalmente e funzionalmente, anche in ipotesi di società di scopo, dove gli amministratori di diritto mantengono le competenze di carattere generale.

The appointment of prefectural administrators consists in a separation of powers and does not achieve full asset segregation, but rather a separate management timely and functionally, even in the case of purpose companies, where the directors keep the general competences.

Keywords: prefectural administrators – receivership – purpose company 

Tribunale di Agrigento, Sez. fall., 11 giugno 2019 Pres. Pinto, Giud. Est. Capitano Concordato Preventivo di Girgenti Acque Concordato preventivo – Ammissibilità – Misure di straordinaria e temporanea gestione – Società di scopo – Soggettività giuridica – Segregazione patrimoniale – Organi sociali – Patrimoni destinati. (Artt. 104-ter e161 L. Fall.; art. 32, D.L. n. 90/2014, artt. 40 e 57, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 2447-bis ss., 2740 e 2941 c.c.) È ammissibile la domanda di concordato preventivo con riserva proposta dagli amministratori volontari di una società di scopo soggetta a commissariamento prefettizio ex art. 32, D.L. n. 90/2014. La straordinaria e temporanea gestione finalizzata all’esecuzione di un’opera o di una concessione pubblica, anche nell’ipotesi di società di scopo, non esautora gli organi sociali di gestione e di controllo dallo svolgimento delle [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Il caso - 2. La natura latamente “cautelare” del termine ex art. 161, 6° comma, L. Fall. - 3. Organi sociali e amministratori di nomina prefettizia - 4. La “soggettività” limitata della “gestione commissariale” - NOTE


1. Il caso
La vicenda in esame presenta connotati di unicità nel panorama giurisprudenziale; mentre sono frequenti le situazioni di accesso a procedure concorsuali di società in regime di amministrazione giudiziaria o di commissariamento prefettizio rispetto ad un contratto o ad un ramo di attività, a quanto consta non è mai accaduto che il commissariamento avvenga nei confronti dell’intera azienda, quando questa afferisce ad una società di scopo, costituita con oggetto sociale esclusivo per gestire una concessione pubblica, nel caso di specie il servizio idrico integrato. Per fronteggiare l’imponente debito aziendale il consiglio d’amministrazione, mentre sono in carica gli amministratori di nomina prefettizia, decide di avviare la procedura di concordato preventivo, depositando una domanda con riserva. I commissari prefettizi si oppongono, ritenendo che gli amministratori non vi sarebbero legittimati, in quanto totalmente spossessati della [continua ..]

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2. La natura latamente “cautelare” del termine ex art. 161, 6° comma, L. Fall.
Sul tema dell’automatismo del termine si registra varietà di opinioni in dottrina [1] ed emergono tre diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo il tribunale dovrebbe limitarsi a sindacare la propria competen­za e la sola condizione di ammissibilità, di cui all’art. 161, 9° comma, L. Fall. e concedere il termine a semplice richiesta del ricorrente [2]; altra giurisprudenza ritiene che il giudice nel concedere il termine, oltre alla condizione di ammissibilità del 9° comma, debba sindacare i presupposti dell’azione e della legittimazione della domanda [3]; secondo altra parte il giudizio di ammissibilità dovrebbe ricomprendere anche il sindacato sulla non strumentalità del ricorso, ossia il fumus boni iuris, considerato che la domanda in bianco non dovrebbe essere piegata ad usi dilatori [4]. Il tribunale di Agrigento ritiene di dover svolgere un controllo in via astratta circa la [continua ..]

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3. Organi sociali e amministratori di nomina prefettizia
L’approccio della giurisprudenza in esame, sia pur nei limiti di una cognizione parziale e sommaria, appare quello di delimitare i poteri dei commissari e degli am­ministratori rispetto alla portata del provvedimento prefettizio. Se, come nel caso di specie, la misura si applica all’intera attività, in quanto oggetto esclusivo di una società di scopo, non dovrebbe residuare alcuno spazio per gli organi sociali in carica, eccettuato il Collegio sindacale, di cui nulla la norma dice e che, sulla scorta di un condivisibile, sia pur limitato, orientamento giurisprudenziale e dottrinale prosegue nelle proprie funzioni [6]. Il problema nasce, ad avviso di chi scrive, dall’infelice terminologia della norma, che parla di “amministratori temporanei di nomina prefettizia”, istituto che evoca la loro sostituzione, parziale o totale, agli amministratori di diritto ma che, in relazione ad un limitato spossessamento ai soli fini [continua ..]

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4. La “soggettività” limitata della “gestione commissariale”
Altro tema sicuramente assai delicato è quello della autonomia patrimoniale della gestione ad opera dei commissari, specie rispetto alle conseguenze che sulla continuità del servizio pubblico potrebbe sortire il grave indebitamento pregresso. Viene in rilievo l’ipotesi, apparentemente negata (sia pur incidenter tantum) dal Tribunale Fallimentare, che venga a costituirsi un’entità autonoma, distinta anche in termini di responsabilità patrimoniale, rispetto alla società. Il tema deve essere scrutinato anzitutto rispetto all’esistenza di una disciplina esplicita che disponga una deroga al principio della responsabilità patrimoniale generale dell’art. 2740, individuato dagli amministratori prefettizi nella norma del 7° comma dell’art. 32, che testualmente recita: “… l’utile d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti d’appalto di cui al comma 1, determinato anche in via [continua ..]

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NOTE

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