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Due provvedimenti sulla destinazione dei flussi finanziari nel concordato preventivo con continuità aziendale: Tesi e antitesi

Diego Manente, Avvocato in Venezia, Professore a contratto di Diritto commerciale nell’Università Cà Foscari Venezia

I due provvedimenti in rassegna affrontano il tema della destinazione dei flussi finanziari nel concordato preventivo con continuità aziendale diretta ex art. 186 bis L. Fall., pervenendo a so­luzioni tra loro opposte. Il Tribunale di Padova ritiene che, anche nella disciplina di questo concordato, i principi generali dell’universalità della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.) e della natura vincolante delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) devono essere rispettati e trovare piena applicazione. La Corte d’Appello di Venezia, per converso, ammette che nel concordato in continuità diretta, una volta soddisfatta la condizione del maggior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, il surplus concordatario è liberamente distribuibile dal debitore alla stregua di finanza esterna. L’A. procede schematicamente a coordinare i punti essenziali della tematica.

The two court pronouncements taken into consideration deal with the destination of financial assets in cases of preliminary arrangement to ensure direct economic continuity ex art. 186 bis. The two pronouncements envision opposite solutions. The Padua Court believes that, in such preliminary arrangements, the general principles of universal responsibility (art. 2749 c.c.) and the binding nature of legitimate causes of pre-emption must fully apply. The Venice Appelate Court, on the contrary, allows that in such agreements, once fulfilled the condition of the advantage of creditors satisfaction over the alternative of forced liquidation, any assets left might be freely distributed by the debtor as external assets. The A. proceeds to briefly outline the essential issues pertaining to the pronouncements.

Keywords: composition with creditors – business continuity – financial assets

TRIBUNALE DI PADOVA, DECRETO 24 GENNAIO 2018 Pres. Amenduni, Rel. Maiolino Concordato preventivo – Continuità aziendale diretta – Flussi finanziari prodotti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa – Falcidia dei creditori privilegiati – Soddisfacimento dei creditori chirografari – Esclusione. (Artt. 2740; 2741 c.c.; artt. 160; 162; 182-ter; 184; 186-bis) Nel concordato preventivo con continuità aziendale, i flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell’attività d’impresa devono essere messi a disposizione del ceto creditorio nel rispetto del principio di universalità della responsabilità patrimoniale e dell’ordine delle cause legittime di prelazione, con conseguente inammissibilità della proposta che preveda la falcidia del creditore assistito da privilegio generale mobiliare (Erario) ed il soddisfacimento dei creditori chirografari con la maggiore utilità [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Il fatto - 2. La questione giuridica: il problema della destinazione dei flussi finanziari prodotti dalla continuità aziendale - 3. Le differenti soluzioni del Tribunale di Padova e della Corte d’Appello di Venezia - 4. La prospettiva economico-funzionale del concordato “in continuità” - 5. Il “valore del risanamento” e l’art. 2740, 1° comma, c.c. - 6. Le regole di distribuzione del “valore di risanamento” - NOTE


1. Il fatto
I due provvedimenti in rassegna hanno affrontato nei rispettivi gradi di giudizio il tema della destinazione dei flussi finanziari nel concordato preventivo con continuità aziendale diretta, pervenendo a contrapposte soluzioni. La vicenda che ha dato luogo alle decisioni può essere riassunta come segue. Una società ha proposto un concordato con continuità aziendale soggettiva, prospettando di far fronte al passivo mediante i flussi finanziari, da destinare integralmente al concordato, derivanti dalla prosecuzione dell’attività. La proposta prevedeva, nello specifico, oltre ovviamente al pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento integrale (entro un anno dall’omologa) dei crediti privilegiati diversi da quelli erariali; il pagamento del privilegio erariale (dun­que mobiliare generale), sulla base della contestuale proposta ex art. 182-ter L. Fall., integralmente per una quota (parte entro lo stesso termine annuale, [continua ..]

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2. La questione giuridica: il problema della destinazione dei flussi finanziari prodotti dalla continuità aziendale
Il tema centrale delle due decisioni [1], come si è detto, riguarda la questione della destinazione dei flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa nel concordato con continuità aziendale soggettiva. In particolare, mutuando le parole della Corte lagunare, si è trattato «in primis, di valutare se nell’ambito di un concordato con continuità aziendale diretta (…) laddove è previsto il soddisfacimento dei creditori non tramite il ricavato della liquidazione del patrimonio del debitore, bensì con i flussi derivanti dall’attività d’impresa, tali flussi (evidentemente futuri) vadano ad integrare ed eventualmente in che misura il patrimonio del debitore destinato a soddisfare i creditori»; in secondo luogo, di «rispondere alla domanda se i medesimi flussi siano o meno liberamente disponibili da parte del debitore nella distribuzione ai creditori o, [continua ..]

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3. Le differenti soluzioni del Tribunale di Padova e della Corte d’Appello di Venezia
L’assunto di fondo del Giudice di primo grado è che «tutti beni che vengano ad esistenza nel tempo di esecuzione del piano non solo vanno devoluti ai creditori (…), ma vanno loro devoluti nel rispetto delle cause di prelazione ai sensi dell’art. 2741 c. c.»: «l’art. 160/II l.f., così come il suo “precipitato erariale” 182ter l.f. (…) consentono il degrado del debito privilegiato, ma per l’ipotesi che il patrimonio del proponente(statico o dinamico, risultando la norma applicabile sia al concordato liquidatorio che a quello in continuità) sia incapiente». Conseguentemente, secondo il Tribunale, come nel concordato liquidatorio non è consentito che il proponente trattenga per sé alcuni beni, dovendoli tutti destinare alla soddisfazione dei creditori, nel concordato in continuità, una volta esclusa la liquidazione dei beni strumentali, è necessario devolvere ai [continua ..]

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4. La prospettiva economico-funzionale del concordato “in continuità”
La differente lettura delle norme di riferimento e le argomentazioni che sostengono le due decisioni, riflettono la diversa prospettiva da cui esse muovono: quella del Tribunale, solidamente poggiata sui cardini tradizionali della responsabilità patrimoniale; quella della Corte, più sostanzialmente incentrata sulla valutazione della funzione pratico-economica del concordato in continuità. Questi distinti angoli di visuale sono resi immediatamente percepibili da alcuni passaggi delle rispettive decisioni. Così, il Tribunale sottolinea incisivamente l’ordine logico seguito, per il quale «in primo luogo va rispettato il combinato disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c.; (solo) se il patrimonio statico e dinamico del proponente non è capiente e vi è necessità di falcidiare il debito privilegiato speciale o mobiliare, detta falcidia può essere condotta nel rispetto degli art.li 160 e 182 ter l.f.». La Corte, a [continua ..]

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5. Il “valore del risanamento” e l’art. 2740, 1° comma, c.c.
I rilievi sviluppati nel paragrafo che precede pongono una prima questione di rilevanza centrale per gli ulteriori sviluppi del tema. Si tratta, infatti, di stabilire se, attraverso la proposta di concordato con continuità diretta [12], il debitore possa trattenere per sé una parte delle utilità (al limite, tutte quelle che eccedono l’ammontare potenzialmente ricavabile dalla liquidazione dei beni aziendali, da considerare come parametro su cui calcolare il minimale di soddisfazione dei creditori concorsuali) [13] derivanti dalla prosecuzione dell’attività oppure, al contrario, se egli sia tenuto a destinarle integralmente ai creditori concorsuali. In altre parole, occorre sciogliere il nodo del dibattito tra gli opposti punti di vista, che riguarda il quesito se il principio, sancito dall’art. 2740 c.c., della responsabilità patrimoniale del debitore [14] possa dirsi violato dal concordato con continuità [continua ..]

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6. Le regole di distribuzione del “valore di risanamento”
La prosecuzione del discorso può adesso rivolgersi all’ulteriore questione, affrontata dalle decisioni in esame, delle regole di distribuzione di questo surplus con­cordatario tra creditori privilegiati e creditori chirografari (e tra creditori muniti di differenti titoli di prelazione). La tematica è, evidentemente, quella della possibilità di derogare alle norme contenute nell’art. 2741 c.c. e nell’art. 160, 2° comma, L. Fall. (che, nel CCI, fatte salve alcune varianti, trova il suo pendant nell’art. 85, 6° e 7° comma) [25]. Nella vicenda che ne occupa il Tribunale ha escluso che ciò possa avvenire, configurandosi altrimenti una violazione delle regole del concorso. La Corte d’Appello è, invece, pervenuta all’opposta conclusione. Gli argomenti reperibili nel panorama dottrinale a sostegno di quest’ultima soluzione sono, in estrema sintesi, i seguenti. Nel concordato in [continua ..]

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NOTE

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