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Dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di falcidiabilità dell´iva nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
Francesco Cossu, Professore straordinario di Diritto commerciale nell’Università Telematica Pegaso
Il lavoro, partendo dalla decisione della Corte cost. 22 ottobre 2019, n. 245, analizza la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, così come disciplinata dalla L. n. 3/2012 e ripercorre l’elaborazione giurisprudenziale relativa alla falcidia dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento, analizzando le ragioni della Corte che hanno determinato l’illegittimità costituzionale dell’infalcidiabilità dell’IVA in dette procedure.
This work deals with the regulations concerning the settlement of over-indebtedness crisis under Law no. 3/2012, based on Constitutional Court ruling no. 245, issued on 22 October 2019. It also analyses the legal approaches to VAT reduction in over-indebtedness cases, taking into account the reasons for the Constitutional Court to deem the impossibility of VAT reduction in such cases unconstitutional.
Keywords: over-indebtedness – VAT reduction – settlement of the crysis
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Sommario:
1. La vexata quaestio dell’infalcidiabilità dell’IVA nel sovraindebitamento - 2. Il trattamento dei crediti tributari e contributivi - 3. I crediti tributari nella composizione della crisi da sovraindebitamento - 4. Il decisum della Corte costituzionale - NOTE
1. La vexata quaestio dell’infalcidiabilità dell’IVA nel sovraindebitamento La falcidiabilità dell’IVA e della sua compatibilità con le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento [1], torna a fare parlare di sé, ma questa volta in maniera risolutiva, attraverso la sentenza della Corte cost. 22 ottobre 2019, n. 245 depositata in cancelleria il 29 novembre 2019, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, 1° comma, terzo periodo, L. n. 3/2012 limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto” [2]. Il concetto di sovraindebitamento, che non coincide con quello di insolvenza, è la condizione di mancanza, prolungata nel tempo, di risorse economiche che consentono di fronteggiare gli impegni assunti, rappresentando una situazione di difficoltà non temporanea di adempiere facendo ricorso ai propri redditi. La definizione si caratterizza dunque per la sua elasticità ed infatti non rilevano tutte le [continua ..]
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2. Il trattamento dei crediti tributari e contributivi Preliminarmente è necessario fornire un quadro generale sull’istituto della transazione fiscale disciplinata dall’art. 182-ter L. Fall., che a seguito di numerosi interventi legislativi di coordinamento tra normativa concorsuale e quella fiscale [9], ha quale obiettivo quello di definire i rapporti tra fisco e contribuente attraverso il raggiungimento di accordi negoziali [10], di tipo remissorio o dilatorio [11], all’interno della regolazione concordata della crisi [12]. L’accordo transattivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente diventa parte integrante di una proposta di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione: l’imprenditore in crisi può sottoporre all’Amministrazione finanziaria un’ipotesi di ristrutturazione dei debiti tributari nell’ambito di un più generale piano di soluzione della crisi, da sottoporre ai creditori secondo i meccanismi negoziali e [continua ..]
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3. I crediti tributari nella composizione della crisi da sovraindebitamento Il legislatore, come visto in precedenza, ha deciso di dedicare un trattamento speciale ai crediti di natura erariale nella disposizione contenuta nell’art. 7, della L. n. 3/2012, che prevede, senza ampi margini di interpretazione: “con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento”. La L. n. 232/2016, riformulando il contenuto dell’art. 182-ter L. Fall., a seguito della sentenza della Corte di Giustizia causa C-546/14/2016, ha consentito il pagamento parziale dei crediti erariali anche se costituiti da IVA, previo accertamento di “incapienza” da parte di un perito indipendente. Dopo l’apertura della Corte di Giustizia europea in ordine alla possibile falcidia del debito IVA e l’ammissione del principio dettato dall’art. 182-ter L. Fall. che ne ammette lo [continua ..]
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4. Il decisum della Corte costituzionale Si è avuto modo di vedere come l’accordo di composizione della crisi da indebitamento riproduce le caratteristiche fondamentali del concordato preventivo, confermandone, tra l’altro, una identica ratio sottostante. Ed è proprio su questo dato sostanziale che si fonda la decisione definitiva della Corte costituzionale che qui si commenta. La Corte costituzionale, pur non dissentendo con l’esclusione di una interpretazione indirizzata al dato censurato consono al diritto unionale, in ragione della chiara ed univoca lettera dell’art. 7, 1° comma, terzo periodo, L. n. 3/2012, è consapevole che non sarebbe praticabile alcuna altra diversa interpretazione senza sconvolgere il significato letterale della locuzione “in ogni caso” che non concede alcuna possibilità di diversa interpretazione, impedendo un avvicinamento della disciplina interna ai principi e agli obiettivi espressi nella direttiva di riferimento. La Corte [continua ..]
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