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Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale: riflessioni a prima lettura *

Martino Zulberti, Ricercatore di Diritto processuale civile nell’Università Statale di Milano

L’Autore analizza alcune delle previsioni dedicate alla liquidazione giudiziale di cui al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. L’attenzione si focalizza, in primo luogo, sulle moda­lità di tutela che deve seguire il mero titolare di diritto di ipoteca nei confronti del debitore nei cui confronti è aperta la procedura; in secondo luogo, sulle problematiche relative all’efficacia del decreto che dichiara l’esecutività dello stato passivo; infine, sulla disciplina delle impugnazioni di tale decreto.

The Author analyses some of the provisions regulating the judicial liquidation provided by the Insolvency Code. The attention is focalized, first of all, on the procedure applicable in case a creditor has a mortgage on the estate of the insolvent in guarantee of a credit towards a third party; secondly on issues related to the effect of the decree that approves the statement of liabilities; lastly, on the new discipline of the challenge of such decree.

Keywords: Insolvency Code – compulsory liquidation – enforceability of the statement of liabilities

Sommario:

1. Premessa - 2. La domanda in sede di verifica del mero titolare di diritto di ipoteca - 3. L’efficacia del decreto che dichiara l’esecutività dello stato passivo - 4. Le impugnazioni avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo - 4.1. (Segue): meri titolari di diritto di ipoteca e impugnazioni - 4.2. (Segue): le impugnazioni incidentali - NOTE


1. Premessa

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, adottato in base alla legge delega n. 155/2017, disciplina agli artt. 200 ss. il procedi­mento di accertamento del passivo previsto nel contesto della liquidazione giudiziale, ricalcando in molta parte le norme attualmente vigenti, di cui agli artt. 92 ss. L. Fall., non senza qualche novità [1]. In questa sede, intendo concentrarmi solo su alcune di esse. Per la precisione, mi occuperò i) del trattamento riservato al titolare di diritto di ipoteca, il quale sia creditore verso un soggetto diverso da quello sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale (art. 201 CCII); ii) della disposizione che regola l’efficacia del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo (art. 204, 5° comma, CCII); iii) delle principali novità in tema di impugnazioni di tale decreto (artt. 206 e 207 CCII).

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2. La domanda in sede di verifica del mero titolare di diritto di ipoteca

Le modalità attraverso cui far valere l’ipoteca costituita sui beni immobili compresi nel fallimento, a garanzia di un credito vantato verso un soggetto diverso dal fallito, hanno da sempre costituito motivo di dibattito tra gli interpreti. Per lungo tempo la giurisprudenza ha affermato che i titolari dei diritti d’ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non potevano avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, ma solo intervenire in sede di riparto [2]. La Suprema Corte ha confermato questa conclusione anche successivamente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 5/2006 all’art. 52, 2° comma, L. Fall., che aveva esteso il procedimento di verifica del passivo ad «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare» [3]: il riferimento ai diritti reali o personali, mobiliari o immobiliari, era in­teso alle [continua ..]

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3. L’efficacia del decreto che dichiara l’esecutività dello stato passivo

Come da programma, si può ora passare ad esaminare quale sia la disciplina relativa agli effetti del decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo e dei provvedimenti resi in sede di impugnazione dello stesso. È noto il dibattito sull’efficacia di tali provvedimenti: in passato si discuteva, anzitutto, sull’idoneità del decreto del giudice delegato a far stato di giudicato sul­l’esistenza del diritto di credito [13]; una volta risolto il quesito in senso negativo, ci si chiedeva se tale attitudine potesse comunque riconoscersi ai provvedimenti resi in sede di impugnazione [14]. È altrettanto noto che il legislatore della novella del 2006 aveva preso posizione su questi profili, stabilendo all’art. 96, 5° comma, L. Fall. che «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale al­l’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti [continua ..]

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4. Le impugnazioni avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo

Resta infine da considerare l’ultimo tema che mi sono proposto di trattare, ossia quello dei rimedi contro il decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo. Va premesso che il Codice, per un verso, conferma, all’art. 206, 1° comma, che tale decreto è soggetto all’opposizione allo stato passivo, all’impugnazione dei crediti ammessi ed a revocazione, su cui il tribunale collegiale decide con decreto e, per altro verso, ricalca per gran parte, all’art. 207, la disciplina procedimentale dettata all’art. 99 L. Fall. Ciò posto, intendo concentrare l’attenzione esclusivamente su due profili: i) l’in­dividuazione dei soggetti legittimati ad impugnare lo stato passivo e ii) la possibilità di proporre impugnazione incidentale.

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4.1. (Segue): meri titolari di diritto di ipoteca e impugnazioni

L’art. 206 CCII individua i soggetti legittimati ad impugnare e, riprendendo alla lettera l’art. 98 L. Fall., stabilisce che: I) l’opposizione allo stato passivo può essere proposta dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili che contestano il rigetto in tutto o in parte della loro domanda (2° comma); II) l’impugnazione dei crediti ammessi può essere proposta dal curatore, dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili che contestano la domanda di un creditore o di altro concorrente che sia stata accolta (3° comma); III) la revocazione può essere proposta dal curatore, dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili (5° comma). Alla luce di tali previsioni, va ricordato che, a mente dell’art. 201 CCII, oltre ai creditori ed ai titolari di diritti su beni mobili o immobili, sono annoverati fra i soggetti tenuti a proporre domanda secondo il rito della [continua ..]

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4.2. (Segue): le impugnazioni incidentali

Quanto al procedimento di impugnazione, la principale novità da segnalare è la presa di posizione del nuovo Codice sul discusso tema dell’ammissibilità dell’impu­gnazione incidentale. È noto che, se in dottrina si è affermato che l’impugnazione dello stato passivo andrebbe «ascritta al genus delle impugnazioni, con coerente applicazione dell’intero stato delle impugnazioni e, di riflesso, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione incidentale anche nella forma tardiva» [44], la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di negare l’impugnazione incidentale sia nella forma tempestiva, sia in quella tardiva, fondando tale assunto sulla completezza della disciplina processuale delle impugnazioni avverso il provvedimento di accertamento del passivo e sull’assenza di qualsiasi espresso rinvio, per quanto non stabilito, alle norme del codice di [continua ..]

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NOTE

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