Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
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Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale: riflessioni a prima lettura * (di Martino Zulberti, Ricercatore di Diritto processuale civile nell’Università Statale di Milano)


L’Autore analizza alcune delle previsioni dedicate alla liquidazione giudiziale di cui al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. L’attenzione si focalizza, in primo luogo, sulle moda­lità di tutela che deve seguire il mero titolare di diritto di ipoteca nei confronti del debitore nei cui confronti è aperta la procedura; in secondo luogo, sulle problematiche relative all’efficacia del decreto che dichiara l’esecutività dello stato passivo; infine, sulla disciplina delle impugnazioni di tale decreto.

The Author analyses some of the provisions regulating the judicial liquidation provided by the Insolvency Code. The attention is focalized, first of all, on the procedure applicable in case a creditor has a mortgage on the estate of the insolvent in guarantee of a credit towards a third party; secondly on issues related to the effect of the decree that approves the statement of liabilities; lastly, on the new discipline of the challenge of such decree.

Keywords: Insolvency Code – compulsory liquidation – enforceability of the statement of liabilities

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La domanda in sede di verifica del mero titolare di diritto di ipoteca - 3. L’efficacia del decreto che dichiara l’esecutività dello stato passivo - 4. Le impugnazioni avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo - 4.1. (Segue): meri titolari di diritto di ipoteca e impugnazioni - 4.2. (Segue): le impugnazioni incidentali - NOTE


1. Premessa

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, adottato in base alla legge delega n. 155/2017, disciplina agli artt. 200 ss. il procedi­mento di accertamento del passivo previsto nel contesto della liquidazione giudiziale, ricalcando in molta parte le norme attualmente vigenti, di cui agli artt. 92 ss. L. Fall., non senza qualche novità [1]. In questa sede, intendo concentrarmi solo su alcune di esse. Per la precisione, mi occuperò i) del trattamento riservato al titolare di diritto di ipoteca, il quale sia creditore verso un soggetto diverso da quello sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale (art. 201 CCII); ii) della disposizione che regola l’efficacia del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo (art. 204, 5° comma, CCII); iii) delle principali novità in tema di impugnazioni di tale decreto (artt. 206 e 207 CCII).


2. La domanda in sede di verifica del mero titolare di diritto di ipoteca

Le modalità attraverso cui far valere l’ipoteca costituita sui beni immobili compresi nel fallimento, a garanzia di un credito vantato verso un soggetto diverso dal fallito, hanno da sempre costituito motivo di dibattito tra gli interpreti. Per lungo tempo la giurisprudenza ha affermato che i titolari dei diritti d’ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non potevano avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, ma solo intervenire in sede di riparto [2]. La Suprema Corte ha confermato questa conclusione anche successivamente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 5/2006 all’art. 52, 2° comma, L. Fall., che aveva esteso il procedimento di verifica del passivo ad «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare» [3]: il riferimento ai diritti reali o personali, mobiliari o immobiliari, era in­teso alle domande di rivendica e restituzione da proporre, giusta l’art. 93 L. Fall., secondo il rito previsto per l’insinuazione allo stato passivo, con esclusione invece del diritto di ipoteca su beni ricompresi nel fallimento a garanzia di un credito vantato nei confronti di un soggetto diverso dal fallito. L’opinione non ha riscontrato molta adesione in dottrina la quale, specie a seguito della richiamata modifica all’art. 52, 2° comma, L. Fall. (intervenuta con la novella del 2006), ha ritenuto necessaria l’in­sinuazione al passivo anche per i titolari di quei diritti [4], finendo per influenzare la stessa giurisprudenza di legittimità, che è giunta a mutare il proprio orientamento [5], salvo ritornare ben presto all’orientamento tradizionale [6]. Avvertita la necessità di fare chiarezza sul punto, la legge delega n. 155/2017 ha stabilito, all’art. 7, 8° comma, lett. f), che fossero indicate «le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore d’ipoteca». Su questo aspetto, il legislatore delegato è intervenuto, stabilendo all’art. 201, 1° comma, CCII che debbano proporsi secondo il rito previsto per l’accertamento del passivo anche «le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti [continua ..]


3. L’efficacia del decreto che dichiara l’esecutività dello stato passivo

Come da programma, si può ora passare ad esaminare quale sia la disciplina relativa agli effetti del decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo e dei provvedimenti resi in sede di impugnazione dello stesso. È noto il dibattito sull’efficacia di tali provvedimenti: in passato si discuteva, anzitutto, sull’idoneità del decreto del giudice delegato a far stato di giudicato sul­l’esistenza del diritto di credito [13]; una volta risolto il quesito in senso negativo, ci si chiedeva se tale attitudine potesse comunque riconoscersi ai provvedimenti resi in sede di impugnazione [14]. È altrettanto noto che il legislatore della novella del 2006 aveva preso posizione su questi profili, stabilendo all’art. 96, 5° comma, L. Fall. che «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale al­l’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso», facendo chiarezza sul fatto che la pronuncia, tanto del giudice delegato, quanto del tribunale in sede di impugnazione, ha effetto solo ai fini del concorso, con esclusione dell’idoneità al giudicato sul diritto sostanziale del creditore. Il nuovo Codice innova sul punto stabilendo, all’art. 204, 5° comma, che «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’e­sito dei giudizi di cui all’articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso». A tal riguardo meritano di essere svolte alcune considerazioni. In primo luogo, l’art. 204, 5° comma, conferma l’efficacia endoconcorsuale dei provvedimenti in parola in relazione ai crediti e la estende anche al diritto di partecipare al riparto dei meri titolari di diritto di ipoteca. Aggiunta, quest’ultima, senz’al­tro opportuna alla luce dell’ampliamento dei soggetti che, a mente dell’art. 201 CCII, sono onerati a proporre domanda in sede di verifica. In secondo luogo, discorrere di efficacia endoconcorsuale permette di recuperare gli approdi già precedentemente (e condivisibilmente) raggiunti, ritenendo che l’og­get­to della decisione nel procedimento di verifica sia il diritto al [continua ..]


4. Le impugnazioni avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo

Resta infine da considerare l’ultimo tema che mi sono proposto di trattare, ossia quello dei rimedi contro il decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo. Va premesso che il Codice, per un verso, conferma, all’art. 206, 1° comma, che tale decreto è soggetto all’opposizione allo stato passivo, all’impugnazione dei crediti ammessi ed a revocazione, su cui il tribunale collegiale decide con decreto e, per altro verso, ricalca per gran parte, all’art. 207, la disciplina procedimentale dettata all’art. 99 L. Fall. Ciò posto, intendo concentrare l’attenzione esclusivamente su due profili: i) l’in­dividuazione dei soggetti legittimati ad impugnare lo stato passivo e ii) la possibilità di proporre impugnazione incidentale.


4.1. (Segue): meri titolari di diritto di ipoteca e impugnazioni

L’art. 206 CCII individua i soggetti legittimati ad impugnare e, riprendendo alla lettera l’art. 98 L. Fall., stabilisce che: I) l’opposizione allo stato passivo può essere proposta dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili che contestano il rigetto in tutto o in parte della loro domanda (2° comma); II) l’impugnazione dei crediti ammessi può essere proposta dal curatore, dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili che contestano la domanda di un creditore o di altro concorrente che sia stata accolta (3° comma); III) la revocazione può essere proposta dal curatore, dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili (5° comma). Alla luce di tali previsioni, va ricordato che, a mente dell’art. 201 CCII, oltre ai creditori ed ai titolari di diritti su beni mobili o immobili, sono annoverati fra i soggetti tenuti a proporre domanda secondo il rito della verifica dello stato passivo anche i titolari di diritto di ipoteca a garanzia di un debito altrui, ai quali si impone di riconoscere il potere di impugnare il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. E, a ben vedere, l’art. 206, 2°, 3° e 5° comma, CCII offre gli strumenti impugnatori contro il decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo, tra l’altro, ai «titolari di diritti su beni immobili» fra i quali vanno inclusi i soggetti in parola [42]. Il mero titolare di diritto di ipoteca potrà dunque dolersi, con l’opposizione allo stato passivo, del rigetto in tutto o in parte della sua domanda di partecipare al riparto. Lo stesso avrà, poi, legittimazione a proporre l’impugnazione dei crediti ammessi. Tuttavia, se si tiene conto che il diritto al riparto di tale soggetto è circoscritto al ricavato della liquidazione del bene gravato da ipoteca, va probabilmente esclusa la sussistenza di interesse ad agire [43] per contestare sia l’ammissione al passivo di crediti garantiti con ipoteca sullo stesso bene, ma di grado inferiore, sia di crediti chirografari, sia l’accoglimento di domande di rivendica o restituzione relative a beni differenti. Infine, tale soggetto potrà proporre anche revocazione, con la precisazione che riterrei di poter estendere le precedenti considerazioni in punto di interesse ad agire qualora l’impugnazione si rivolgesse contro [continua ..]


4.2. (Segue): le impugnazioni incidentali

Quanto al procedimento di impugnazione, la principale novità da segnalare è la presa di posizione del nuovo Codice sul discusso tema dell’ammissibilità dell’impu­gnazione incidentale. È noto che, se in dottrina si è affermato che l’impugnazione dello stato passivo andrebbe «ascritta al genus delle impugnazioni, con coerente applicazione dell’intero stato delle impugnazioni e, di riflesso, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione incidentale anche nella forma tardiva» [44], la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di negare l’impugnazione incidentale sia nella forma tempestiva, sia in quella tardiva, fondando tale assunto sulla completezza della disciplina processuale delle impugnazioni avverso il provvedimento di accertamento del passivo e sull’assenza di qualsiasi espresso rinvio, per quanto non stabilito, alle norme del codice di rito [45]. L’art. 206, 4° comma, CCII, interviene in questo dibattito, stabilendo che «La parte contro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all’articolo 207, comma 1», che, a sua volta, prevede che le impugnazioni «si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 205» [46]. La norma sembra contemplare tanto l’impugnazione tempestiva, quanto quella tar­diva, posto che l’impugnazione incidentale viene ammessa non solo quando sono decorsi i termini per impugnare, ma, per l’appunto, anche se tali termini non sono decorsi, in tal modo autorizzando a ritenere che, in tale secondo caso, l’impugnazione possa parimenti essere proposta in via incidentale. Peraltro, se tanto è vero, merita essere evidenziato che la disposizione in esame non sembrerebbe imporre la proposizione in via incidentale dell’impugnazione incidentale tempestiva («La parte contro cui l’impugnazione è proposta (…) può proporre impugnazione incidentale (…)») in ciò differenziandosi dalla regola generale di cui all’art. 333 c.p.c., che, per contro, impone l’obbligo per le parti che hanno ricevuto la notifica [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3-4 - 2020