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Rapporti e flussi comunicativi interorganici nella Procedura di ammissione del concordato preventivo (secondo il codice della crisi d´impresa e dell´insolvenza) *
Francesco De Santis, Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Salerno
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha valorizzato il ruolo del commissario giudiziale del concordato preventivo, al quale è affidato il compito di recepire, organizzare e valutare il flusso di informazioni necessario, da un lato, ai fini delle decisioni del giudice concorsuale circa gli atti di straordinaria amministrazione e la fattibilità economica del piano, e, dall’altro lato, a porre i creditori in condizione di esprimere un voto libero e consapevole.
The Corporate Crisis and Insolvency Code enhanced the role of the judicial commissioner of the composition with creditors, who is entrusted with the task of receiving, organizing and evaluating the flow of information necessary, on the one hand, for the purposes of the judge’s decisions insolvency regarding extraordinary administration and economic feasibility of the plan, and, on the other hand, to put creditors in a position to express a free and conscious vote.
Keywords: Insolvency Code – creditors' trustee – composition with creditors
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Sommario:
1. L’assenza del comitato dei creditori e l’attivazione ab ovo del circuito informativo commissario-giudice concorsuale in funzione dell’autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione - 2. Centralità e specializzazione del giudice concorsuale e del commissario giudiziale: riflessi sui percorsi formativi degli organi concordatari - 3. Il rapporto tra gli organi del concordato nella verifica dell’esistenza e della permanenza dei presupposti di fattibilità per l’accesso alla procedura - 4. L’indefettibilità della nomina ab ovo del commissario giudiziale in funzione di un costante flusso informativo verso il giudice concorsuale - 5. Il rapporto tra giudice e commissario alla luce della nuova latitudine del giudizio di fattibilità - 6. Rapporti tra il commissario giudiziale ed il giudice delegato - 7. Le attività gestionali e valutative del commissario giudiziale, in funzione di una compiuta informazione del giudice concorsuale - NOTE
1. L’assenza del comitato dei creditori e l’attivazione ab ovo del circuito informativo commissario-giudice concorsuale in funzione dell’autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione
Benché sia evidente che organi della procedura concordataria sono il tribunale, il giudice delegato ed il commissario giudiziale, nella Sezione II del Capo III del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), sotto la rubrica “Organi e amministrazione” della procedura, è menzionato il solo commissario giudiziale (art. 92), differentemente dalla “toponomastica” adottata dagli artt. 121 ss. per la liquidazione giudiziale (ove l’“organigramma” della procedura è declinato secondo il tradizionale assetto degli organi tribunale concorsuale-giudice delegato-curatore-comitato dei creditori). La cosa non stupisce, atteso il ruolo centrale e fortemente “operativo” che la legge, nell’àmbito della procedura, assegna al commissario, e di cui si dirà nelle pagine che seguono. È altresì da segnalare che nella procedura di concordato preventivo, fino [continua ..]
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2. Centralità e specializzazione del giudice concorsuale e del commissario giudiziale: riflessi sui percorsi formativi degli organi concordatari
L’esigenza che, fin dalle prime battute della procedura di concordato, si attivi il flusso informativo tra giudice concorsuale e commissario giudiziale impone un’ulteriore riflessione di sistema. Negli anni più recenti la disciplina legislativa del processo di concordato preventivo è stata caratterizzata da una strutturale instabilità normativa e da continui adattamenti del diritto vivente. Il legislatore ha valorizzato, talora non in perfetta coerenza con la natura negoziale degli strumenti di soluzione pattizia della crisi d’impresa, la centralità del giudice e dell’organo commissariale [10], e ne ha progressivamente implementato i poteri di controllo e d’intervento. Tanto da chiedersi se ci troviamo di fronte all’affievolimento del tratto privatistico dell’istituto, a vantaggio delle esigenze pubblicistiche di tutela dei creditori e dell’economia; oppure se l’accentuazione del profilo [continua ..]
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3. Il rapporto tra gli organi del concordato nella verifica dell’esistenza e della permanenza dei presupposti di fattibilità per l’accesso alla procedura
L’esame dei rapporti tra giudici e commissario giudiziale impone di effettuare una ricostruzione in senso diacronico, con riguardo a tutte le “tappe” che conducono all’omologazione del concordato, che rappresenta l’atto finale della procedura concordataria. Si tratta, in altre parole, di esaminare tali rapporti in vista (ovvero in funzione) dell’omologazione, noto essendo che il concordato, nel momento in cui viene omologato, è già “chiuso” (art. 113 CCII), e si entra nella successiva fase dell’esecuzione del patto votato dai creditori [11]. Il dipanarsi di tale rapporto ed il rispetto dei reciproci ruoli nell’interpretazione dei fatti aziendali rappresenta il motore della procedura concordataria; buona parte di esso corre sul filo della valutazione della fattibilità del piano, rispetto alla quale, nella pratica, la collaborazione del commissario giudiziale coi giudici concorsuali [continua ..]
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4. L’indefettibilità della nomina ab ovo del commissario giudiziale in funzione di un costante flusso informativo verso il giudice concorsuale
La formulazione letterale delle norme potrebbe indurre a chiedersi se la presenza del commissario giudiziale sia necessaria fin dall’inizio della vicenda concordataria. Nel sistema della legge fallimentare, l’art. 161 dà facoltà al tribunale di nominare, già al momento della concessione del termine per la presentazione della domanda e del piano, il commissario giudiziale, senza tuttavia rendere obbligatoria tale nomina. La lett. b) del 1° comma dell’art. 44 CCII prevede invece che, nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo (non distinguendosi in questa parte le possibili tipologie di concordato preventivo, dunque comprendendosi anche la domanda di concordato “con riserva”), il tribunale nomini un commissario giudiziale (la norma testualmente prevede che il tribunale “nomina”, e non “può nominare”, come nell’art. 161 L. Fall.). D’altro canto, il 1° [continua ..]
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5. Il rapporto tra giudice e commissario alla luce della nuova latitudine del giudizio di fattibilità
L’art. 6, lett. e), della delega 19 ottobre 2017, n. 55, aveva delegato l’esecutivo a stabilire i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano concordatario, attribuendogli anche poteri di verifica in ordine alla fattibilità economica dello stesso, “tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale”. La latitudine così impressa al giudizio di fattibilità rafforza, a mio avviso, l’idea che il combinato disposto degli artt. 44 e 47 (in parte qua) CCII vadano (almeno allo stato e salvo successive precisazioni normative [17]) interpretati nel senso che la nomina di un commissario giudiziale sia fin dall’inizio funzionale ad adiuvare il tribunale nella valutazione – non solo dell’ammissibilità della proposta sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti giuridici – ma soprattutto della fattibilità economica del piano, vuoi che [continua ..]
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6. Rapporti tra il commissario giudiziale ed il giudice delegato
Fino all’apertura del concordato preventivo il commissario giudiziale si relaziona col tribunale. Nella fase successiva alla domanda concordataria, ma anteriore all’apertura del concordato, il CCII (al pari della legge fallimentare) non prevede la nomina di un giudice delegato; la mancata “istituzionalizzazione” di tale figura fa sì, come sopra si è detto, che gli atti di straordinaria amministrazione, ovvero la sospensione o lo scioglimento dai contratti pendenti, debbano essere autorizzati (ad esempio in costanza di decorso del termine per il deposito della proposta e del piano) dal collegio. Nella prassi già consolidata sotto il vigore della legge fallimentare si assiste, tuttavia, all’uso frequente della delega ad un componente del collegio (ovvero al magistrato che, verosimilmente, sarà delegato alla procedura, se quest’ultima è dichiarata aperta), al fine dell’audizione del debitore, [continua ..]
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7. Le attività gestionali e valutative del commissario giudiziale, in funzione di una compiuta informazione del giudice concorsuale
L’ammissione del concordato apre, infine, un ventaglio di ulteriori attività gestionali e valutative, che il commissario giudiziale deve svolgere sotto le direttive ed a stretto contatto del giudice delegato, che è in questa fase il suo diretto referente. Molte delle attività gestionali vengono svolte dal commissario in autonomia (nel qual caso può aprirsi, per gli interessati che se ne ritengano lesi, la strada del reclamo al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 CCII, richiamato dall’art. 92), ma è evidente che per le questioni di maggior rilievo egli riferirà al giudice delegato (o direttamente al tribunale). Sotto il profilo gestionale, avuto riguardo alle previsioni di cui agli artt. 92 e seguenti CCII, il Commissario cura la trascrizione del decreto di apertura nei pubblici registri e ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati; procede alla verifica dell’elenco dei [continua ..]
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