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La revocabilità della transazione ex art. 166 c.c.i.i.

Ruggero Corona, Dottorando di ricerca nell'Università degli Studi di Palermo

Il provvedimento del Tribunale di Palermo che si annota offre un'occasione per affrontare il tema della revocabilità ex art. 166 c.c.i.i. (già art. 67 L. Fall.) della transazione. Si tratta di un tema controverso che verrà affrontato, in primo luogo, ripercorrendo le opposte tesi che si sono susseguite negli anni e che, con diverse argomentazioni, hanno a volte ammesso, altre volte negato, l'esperibilità di tale azione. In secondo luogo, si affronterà il problema dei criteri nella disponibilità del giudice per valutare l'effettiva lesività del regolamento transattivo delle ragioni creditorie: anche in questa sede verranno richiamate le diverse soluzioni che, nel tempo, sono state utilizzate dalla giurisprudenza, per giungere poi all'approdo seguito dal provvedimento del Tribunale di Palermo in commento.

The avoidability of the settlement pursuant to section 166 of the crisis and insolvency code

The decision of the Court of Palermo that is being annotated provides an opportunity to address the issue of the avoidability under Section 166 of the Italian Corporate Crisis and Insolvency Code (before Section 67 of the Italian Bankruptcy Act) of the settlement. This is a controversial issue that will be addressed, firstly, by tracing the opposing theses that have followed one another over the years and that, with different arguments, have at times admitted, at other times denied, the admissibility of such action. Secondly, the problem of the criteria available to the judge to assess the actual harmfulness of the settlement of creditors' claims will be addressed: here, too, the various solutions that have been used by case law over time will be recalled, leading to the approach followed by the decision of the Court of Palermo in comment.

MASSIMA: Il contratto di transazione è soggetto alla revocatoria fallimentare, atteso che la sua natura non aleatoria ma commutativa fa sì che ciascun contraente subisca un sacrificio patrimoniale determinato, onde procurarsi un vantaggio corrispondente, e rende possibile al giudice valutare, ex art. 67, n. 1, L. Fall. se la prestazione assunta dal fallito sorpassi notevolmente la controprestazione. Pertanto, i creditori e, dopo il fallimento del debitore, il curatore ben possono esercitare l’azione revocatoria contro un atto di transazione posto in essere in danno delle ragioni dei creditori. In tema di revocatoria fallimentare della transazione promossa per sproporzione tra le prestazioni (art. 67, 1° comma, n. 1, L. Fall.), ai fini della quantificazione del presupposto della sproporzione il giudice è anche chiamato a stabilire il valore della pretesa originaria, e ciò principalmente sulla base delle sue probabilità di successo, tenendo [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Premessa: la revocabilità della transazione ex art. 166 c.c.i.i. (già art. 67 L. Fall.) - 2. L’orientamento restrittivo: la difficile valutazione della proporzione tra le attribuzioni transattive - 3. La tesi della giurisprudenza di legittimità: la natura commutativa della transazione e la conseguente ammissione della revocatoria ex art. 166 c.c.i.i. (già art. 67 L. Fall.) - 4. I criteri di apprezzamento della lesività della transazione - 5. Conclusioni - NOTE


1. Premessa: la revocabilità della transazione ex art. 166 c.c.i.i. (già art. 67 L. Fall.)
Il Tribunale di Palermo, ponendosi in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità, ha confermato l’ammissibilità della revocatoria concorsuale ex art. 67 L. Fall. avente ad oggetto una transazione di cui all’art. 1965 c.c. In via preliminare è opportuno precisare che il tema in oggetto, nel quadro della recente riforma di cui al D.Lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14 – recante il c.d. codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022 –, è stato interessato da modifiche soltanto marginali. Pertanto, anche avendo riguardo non più agli artt. 64 ss. L. Fall. bensì agli artt. 163 ss. c.c.i.i., può continuarsi a fare riferimento al quadro giurisprudenziale e dottrinale formatosi sotto la disciplina previgente [1]. Ciò premesso, il tema della revocabilità del contratto di transazione [2], importante strumento di [continua ..]

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2. L’orientamento restrittivo: la difficile valutazione della proporzione tra le attribuzioni transattive
Un primo orientamento, quello restrittivo, ritiene che la transazione non possa essere oggetto di revocatoria. Fra gli argomenti posti a fondamento di tale tesi vi è quello che nega l’e­speribilità dell’azione revocatoria in base ad un’interpretazione letterale dell’art. 1970 c.c., che espressamente afferma la non impugnabilità della transazione per causa di lesione [7]. Segnatamente, si evidenzia come l’indagine avente ad oggetto il carattere della lesività, presupposto necessario ai fini della proposizione dell’actio pauliana, richieda che sia possibile accertare univocamente ciò che viene dalle parti dato a fronte di quanto ricevuto. Nella transazione però, diversamente dai contratti commutativi, questa indagine non è realizzabile, proprio in ragione del fatto che «la misura del diritto di ciascuna parte è ignorata o dovrebbe essere accertata giudizialmente o [continua ..]

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3. La tesi della giurisprudenza di legittimità: la natura commutativa della transazione e la conseguente ammissione della revocatoria ex art. 166 c.c.i.i. (già art. 67 L. Fall.)
L’orientamento restrittivo, così come gli argomenti che ne sono stati posti a fondamento, sono stati messi in discussione dall’opposto versante interpretativo. Già una prima apertura era stata registrata nel momento in cui si ritenne che ai fini della valutazione circa l’esperibilità, o meno, dell’azione revocatoria sarebbe stato necessario assumere un approccio casistico. In particolare, solo se fosse stato possibile operare un accertamento negoziale ex post dell’alterazione rispetto alla situazione giuridica preesistente si sarebbe potuta esperire l’actio pauliana, non potendo questa essere aprioristicamente utilizzata senza apprezzare le peculiarità del singolo caso di specie [27]. È stato però con riferimento al primo argomento speso dai sostenitori della tesi restrittiva (relativo all’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 1970 c.c.) che si è apprezzata una netta [continua ..]

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4. I criteri di apprezzamento della lesività della transazione
Ammessa la proponibilità della revocatoria avente ad oggetto una transazione resta da sciogliere il nodo relativo ai criteri di apprezzamento nella disponibilità del giudice per valutare l’effettiva lesività della transazione e procedere così alla sua quantificazione. È opportuno in via preliminare evidenziare che si tratta di una valutazione tutt’altro che agevole: infatti, «a differenza di un qualunque contratto traslativo di diritti, in cui l’alterazione patrimoniale assume una spiccata evidenza, nella transazione questa può emergere soltanto da un accertamento giudiziale ex post di quella che era la reale situazione giuridica precedente alla transazione» [67]. La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che – posta l’integrazione del presupposto dell’eventus damni che, ai fini dell’azione revocatoria concorsuale, deve essere considerato in re ipsa, consistendo nella [continua ..]

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5. Conclusioni
Volendo svolgere alcune considerazioni conclusive, si rileva innanzitutto che l’ammissibilità dell’azione revocatoria avente ad oggetto una transazione può oggi ritenersi un dato assodato, sia ex artt. 2901 c.c. e 165 c.c.i.i. sia ai sensi dell’art. 166 c.c.i.i. Il tribunale di Palermo ha correttamente speso le argomentazioni della Cassazione che, respingendo l’orientamento restrittivo, hanno diversamente interpretato i dati normativi che tradizionalmente ne sono stati posti a fondamento. Il curatore potrà, pertanto, esperire l’azione revocatoria concorsuale ex art. 166 c.c.i.i. beneficiando del sistema presuntivo a tal fine delineato, che consente un più facile assolvimento dell’onere probatorio. Nel caso in cui l’atto dispositivo non ricada nel periodo sospetto si potrà sempre esperire la revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 c.c. e 165 c.c.i.i., dovendo però essere assolto un più [continua ..]

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NOTE

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