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Vendita competitiva di quote di s.r.l. e clausole limitative della libera trasferibilità
Alberto Costa, Notaio, Dottore di ricerca nell'Università degli Studi di Catania
La nota prende in esame la disciplina contenuta nell'art. 2471 c.c., richiamata dall'art. 106 L. Fall. (oggi art. 215 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza), soffermandosi sulle clausole ostative alla libera circolazione delle partecipazioni nella società a responsabilità limitata e sul loro coordinamento con la disciplina delle vendite fallimentari.
This contribution examines the rules provided for by Article 2471 of the Civil Code, also in the light of those set out in Article 106 of the Law on Bankruptcy (now Article 215 of the Corporate crisis and insolvency Code), with regard to the clauses preventing the free circulation of shares in limited liability companies and to their coordination regard to bankruptcy sale.
Commento
Sommario:
1. Il caso - 2. I limiti alla libera trasferibilità delle partecipazioni sociali - 3. L’espropriazione della partecipazione ai sensi dell’art. 2471 c.c. - 4. La vendita della partecipazione del socio fallito - NOTE
1. Il caso Con l’ordinanza che si commenta il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale ha accolto il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Delegato col quale era stato disposto il trasferimento della quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata in favore di un socio titolare del diritto di prelazione che ne aveva fatto richiesta, nonostante la vendita competitiva in corso. Le conclusioni del Collegio sono basate sulla prevalenza, rispetto alle regole statutarie, del peculiare procedimento espropriativo della partecipazione contenuto nell’art. 2471, 3° comma, c.c., espressamente richiamato dall’art. 106, 2° comma, L. Fall. (oggi art. 215, 2° comma, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) nell’ipotesi della vendita da parte del curatore fallimentare o del liquidatore del concordato preventivo con cessione dei beni. Afferma infatti il Collegio che “in ogni caso, la procedura per [continua ..]
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2. I limiti alla libera trasferibilità delle partecipazioni sociali In tema di cedibilità delle quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata la regola generale è contenuta nell’art. 2469, 1° comma, c.c., ove è prevista la libera trasferibilità, sia inter vivos che mortis causa, salve le possibili diverse previsioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Invero, nella prassi, l’inserimento di clausole che limitato la libera trasferibilità è molto frequente [1], probabilmente per soddisfare le esigenze della compagine sociale delle società a responsabilità limitata, sovente costituite, a differenza delle società per azioni, per interessi di natura personalistica riferibili a pochi soggetti, peraltro spesso mossi dall’intento di partecipare attivamente all’attività imprenditoriale [2]; al riguardo bisogna infatti sottolineare l’elasticità della struttura delle società a [continua ..]
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3. L’espropriazione della partecipazione ai sensi dell’art. 2471 c.c. L’attuale art. 2471 c.c., introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, nel riprodurre il testo del previgente art. 2480 c.c., se ne discosta anzitutto per la sostituzione del termine “partecipazione” al termine “quota” al 1° comma (ma stranamente e probabilmente solo per un difetto di coordinamento non al 3° comma); secondariamente, per la espressa possibilità di espropriare la partecipazione in società a responsabilità limitata, con l’inserimento di (seppur scarne) indicazioni processuali. In realtà la possibilità di espropriare la partecipazione non destava anche in precedenza particolari perplessità; la relativa espressa menzione può ritenersi pertanto una tecnica di richiamo a un principio generale in relazione al successivo contenuto della previsione normativa. La quota è infatti un bene immateriale equiparabile ai beni mobili materiali [17], così come confermato [continua ..]
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4. La vendita della partecipazione del socio fallito Il caso oggetto del provvedimento che qui si commenta concerne la vendita all’incanto della partecipazione in una società a responsabilità limitata ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, 2° comma, L. Fall. (oggi art. 220, 2° comma, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e 2471 c.c., in presenza di una clausola di prelazione. Trattavasi, nel caso specifico, di una vendita effettuata nell’ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni, con la conseguente applicabilità, ai sensi dell’art. 182 L. Fall., degli articoli da 105 a 108-ter L. Fall., ed in particolare dell’art. 106 L. Fall., richiamato anche nel provvedimento di omologa. La decisione adottata, peraltro, ha portata generale anche al di là del caso specifico, riguardando l’interpretazione degli artt. 2471 c.c. e 106 L. Fall. (ora art. 215 c.c.i.) anche in sede di fallimento/liquidazione giudiziale. L’art. 106 L. [continua ..]
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NOTE