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Concordato preventivo e controversie sui crediti
Giacinto Parisi, Assegnista di ricerca nell'Università di Roma “Roma Tre”
Lo scritto prende le mosse da una decisione del Tribunale di Brescia, la quale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie relative ai diritti dei singoli creditori sono sottratte alla cognizione dell'autorità giurisdizionale preposta alla vigilanza e al controllo sulla procedura di concordato preventivo, per poi esaminare le implicazioni generali che derivano dall'assenza di una fase di verificazione dei crediti in tale procedura concorsuale.
The paper starts from a decision of the Court of Brescia, which reiterated the consolidated case-law according to which disputes relating to the rights of individual creditors are not devolved to the court responsible for supervising and controlling the composition with creditors procedure (concordato preventivo). The paper then examines the general implications deriving from the absence of a verification phase of claims in the same procedure.
Commento
Sommario:
1. Il caso concreto e i principi di diritto ribaditi dal Tribunale di Brescia - 2. Le peculiarità della formazione dello stato passivo nell’ambito del concordato preventivo - 3. La tutela dei creditori nei confronti del debitore in concordato - 3.1. (segue): le tipologie di azioni giudiziali proponibili dai creditori - 3.2. (segue): interesse ad agire e legittimazione a contraddire nel giudizio ordinario promosso dai creditori - 4. Le iniziative esperibili dal debitore nei confronti dei creditori concordatari - 5. Gli accantonamenti in favore dei creditori contestati e il loro inserimento nella proposta di concordato - NOTE
1. Il caso concreto e i principi di diritto ribaditi dal Tribunale di Brescia La fattispecie concreta che ha offerto al Tribunale di Brescia l’occasione per tornare ad occuparsi del rapporto tra concordato preventivo e controversie sui crediti coinvolti nella medesima procedura può essere così riassunto. Nell’ambito di un concordato preventivo liquidatorio, due creditori contestavano mediante reclamo ai sensi dell’art. 36 L. Fall. dinanzi al giudice delegato il terzo piano di riparto, ritenendo che il liquidatore avesse erroneamente omesso di includere nel medesimo piano la restante parte del loro credito, già parzialmente soddisfatto nei primi due riparti. I reclamanti chiedevano, quindi, al giudice delegato di riconoscere il loro credito e di disporre l’accantonamento delle somme ritenute loro dovute ai sensi dell’art. 110 L. Fall. L’iniziativa assunta dai creditori si è tuttavia infranta contro la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice delegato con il provvedimento in [continua ..]
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2. Le peculiarità della formazione dello stato passivo nell’ambito del concordato preventivo In via preliminare, occorre soffermarsi brevemente sulle modalità di formazione dello stato passivo del debitore nell’ambito del concordato preventivo, anche in raffronto ad altre procedure concorsuali, prima tra tutte il fallimento [4], che, come noto, costituisce il prototipo delle procedure di tipo giudiziale. L’art. 52 L. Fall. [5] dispone che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, prevedendo la parità di trattamento degli stessi ai fini del soddisfacimento delle rispettive pretese creditorie, in ossequio al principio generale della par condicio creditorum sancito dall’art. 2740 c.c. [6]. I titolari di un diritto di credito nei confronti del fallito, alla data della dichiarazione di fallimento, assumono dunque la qualifica di creditori concorsuali, potendo far valere le proprie pretese unicamente secondo la disciplina prevista nell’ambito della procedura fallimentare; soltanto a seguito del [continua ..]
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3. La tutela dei creditori nei confronti del debitore in concordato Alla luce della sintetica ricostruzione del quadro normativo sopra svolta, è possibile ora passare ad esaminare gli strumenti a disposizione dei creditori per far valere le loro doglianze rispetto all’esclusione, anche parziale, del loro credito, nonché in ordine al rango allo stesso attribuito nell’elenco depositato dal debitore. Va, peraltro, rilevato come la contestazione del creditore possa avere ad oggetto anche il trattamento riservato dal debitore a un altro creditore. Anche l’inclusione nella proposta di concordato di un credito in tutto o in parte inesistente potrebbe in effetti alterare gli esiti della votazione, nonché incidere sul grado di soddisfazione degli altri creditori, aumentando il passivo concordatario e deprimendo le aspettative di soddisfacimento di questi ultimi [20]. Non vi sono, tuttavia, apprezzabili differenze tra le contestazioni rivolte da un creditore rispetto ad un proprio diritto ovvero a quello vantato da [continua ..]
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3.1. (segue): le tipologie di azioni giudiziali proponibili dai creditori In considerazione dell’assenza di una fase di verifica endoconcorsuale, si deve ritenere che i creditori possano sempre agire nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione ovvero di un procedimento speciale [28], da introdurre dinanzi al giudice competente secondo i criteri di cui agli artt. 18 ss. c.p.c., al fine di veder accertati l’esistenza e l’ammontare del proprio diritto contestato dal debitore in concordato [29] e, una volta omologata la proposta, possono agire nei confronti del medesimo debitore in via esecutiva per ottenere soddisfazione concreta alla loro pretesa, al netto ovviamente della falcidia concordataria [30]. Inoltre, i creditori contestati possono richiedere nell’ambito dell’autonomo giudizio di cognizione promosso nei confronti del debitore anche gli interessi moratori maturati in corso di procedura, oltre all’eventuale maggior danno subito ai sensi dell’art. 1224, 2° comma, c.c., atteso che [continua ..]
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3.2. (segue): interesse ad agire e legittimazione a contraddire nel giudizio ordinario promosso dai creditori L’interesse ad agire del creditore nell’ambito di un autonomo giudizio ordinario presuppone evidentemente la semplice esistenza di una contestazione rispetto alle modalità attraverso cui il debitore ha trattato il relativo credito nell’ambito dell’elenco depositato unitamente alla propria domanda. Né sembra condivisibile l’opinione di una parte della giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che tale interesse non sussisterebbe là dove il creditore non abbia contestato in sede concordataria l’ammontare o il rango del proprio credito [43]: ciò in quanto, da un lato, nessuna disposizione normativa, né tantomeno le finalità della procedura, impone al creditore di far valere all’interno della procedura le proprie contestazioni in ordine all’esistenza, all’entità o al rango del credito vantato. La determinazione del credito deve, dunque, ritenersi indipendente rispetto alla [continua ..]
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4. Le iniziative esperibili dal debitore nei confronti dei creditori concordatari Nulla impedisce che la contestazione rispetto alla sussistenza, all’ammontare o al rango del credito possa essere sollevata dallo stesso debitore, il quale, ad esempio, pur ravvisando dalle proprie scritture contabili una determinata posta creditoria, ben potrebbe ritenere, per le più svariate ragioni, che il medesimo credito si sia in tutto o in parte estinto o, comunque, che goda o meno di un determinato privilegio [47]. In tali casi il debitore dovrà specificare nella propria proposta di concordato l’esistenza di crediti contestati, provvedendo ad inserirli in una apposita classe, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo. Nel caso in cui un credito sia stato contestato, in tutto o in parte, dal debitore, lo stesso deve ritenersi, per la parte non riconosciuta dal debitore, inesigibile sino alla pronuncia di una sentenza che ne accerti l’esistenza, l’ammontare e la natura [48] e ciò in ossequio al vincolo impresso [continua ..]
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5. Gli accantonamenti in favore dei creditori contestati e il loro inserimento nella proposta di concordato Gli artt. 180, 6° comma, e 185, 2° comma, L. Fall. – riprodotti ad litteram, rispettivamente, agli artt. 112, 6° comma, e 118, 2° comma, c.c.i.i. – disciplinano entrambi gli accantonamenti che possono essere disposti in relazione, tra l’altro, ai crediti contestati. La due norme sopra richiamate sono apparentemente incompatibili, poiché tra loro sovrapponibili e destinate a organi diversi della procedura. A tale proposito una parte della dottrina ha addirittura sostenuto l’abrogazione implicita, per incompatibilità sopravvenuta, dell’art. 185, 2° comma, L. Fall. [53], mentre altri ne hanno affermato l’operatività alla luce del diverso ambito applicativo delle due disposizioni. Secondo quest’ultima opzione ermeneutica [54], che appare preferibile in quanto consente di giustificare la scelta del legislatore di non intervenire sul testo dell’art. 185, 2° comma, L. Fall. anche a [continua ..]
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NOTE