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Il rapporto banca-impresa, tra concessione abusiva di credito, composizione negoziata della crisi e nuove linee guida eba

Giovanni Turazza, Dottore commercialista in Trieste

La più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che gli organi delle procedure concorsuali siano legittimati ad agire per il risarcimento dei danni cagionati da abusiva concessione di credito. Il presente contributo si propone di analizzare il coordinamento delle regole di comportamento che sono di conseguenza tenute ad adottare le banche, con i nuovi obblighi previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ed in particolare con il dovere di agire secondo buona fede e correttezza nel corso dei procedimenti di Composizione Negoziata della Crisi. Vengono altresì analizzati i rischi cui le banche sono esposte, nelle situazioni di crisi dei loro debitori, per abusiva interruzione del credito (in senso opposto rispetto all’abusiva concessione o mantenimento del credito stesso), e quindi considerate le nuove Linee Guida EBA in tema di concessione e monitoraggio del credito, che richiedono alle banche processi valutativi e di controllo più ampi e articolati rispetto al passato.

The bank-company relationship, between abusive credit granting, negotiated crisis resolution and new eba guidelines

The most recent jurisprudence of legitimacy has held that the bodies of insolvency proceedings are entitled to take legal action for compensation for damages caused by abusive granting of credit. This contribution aims to analyze the coordination of the rules of conduct that banks are consequently required to adopt, with the new obligations set forth in the Italian Code of enterprise crisis and insolvency, and in particular with the duty to act according to good faith and fairness in the course of the Negotiated Crisis Resolution. The risks to which banks are exposed, in crisis situations of their debtors, due to abusive credit interruption (in opposite sense respect to the abusive granting or maintenance of the credit itself) are also analysed, and therefore are considered the new EBA Guidelines on the subject of credit granting and monitoring, which require banks to evaluate and control processes that are broader and more articulated than in the past.

Sommario:

1. Profili di responsabilità delle banche per concessione abusiva di credito - 2. La Composizione Negoziata della Crisi: nuovi obblighi e standard di comportamento per le banche - 3. Le banche tra concessione abusiva e interruzione brutale del credito - 4. Monitoraggio del credito e nuove Linee Guida EBA - 5. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Profili di responsabilità delle banche per concessione abusiva di credito

In assenza di una regolamentazione normativa, le questioni concernenti la responsabilità delle banche conseguenti a concessioni di finanziamenti non precedute da istruttorie svolte con la prescritta diligenza, sono state oggetto di frequenti, risalenti, interventi [1], che non sembrano essere ancora pervenuti ad approdi definitivi. In via di sintesi, si può assumere in termini generali che tali fattispecie siano riferibili a situazioni in cui la banca, con grado decrescente di responsabilità: I. abbia erogato abusivamente il credito, pur conoscendo (o dovendo conoscere, trattandosi di operatore qualificato) la situazione di crisi irreversibile o d’insolvenza in cui versava l’impresa finanziata, e lo abbia fatto (con dolo o anche sola colpa) ingerendosi nei, o condizionando i, meccanismi decisori di quest’ultima, potendo in conseguenza assumere una responsabilità quale amministratore di fatto della stessa ovvero una [continua ..]

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2. La Composizione Negoziata della Crisi: nuovi obblighi e standard di comportamento per le banche

Si inserisce in tale scenario il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (c.c.i.i.), che ha introdotto un triplice ordine di disposizioni relative al rapporto tra banche e imprese in crisi, in particolare nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi (CNC), i) in tema di correttezza e buona fede, nonché leale e fattiva partecipazione, alla quale debbono attenersi le banche nel corso delle trattative [27], ii) in funzione dei nuovi obblighi di comunicazione agli organi di controllo, delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti [28], nonché iii) quanto agli effetti dell’avvio del procedimento della Composizione Negoziata della Crisi sugli affidamenti in essere [29]. Senza pretese di un’esaustiva analisi di tali articolate innovazioni, ci si limita ad osservare, per quanto di rilievo ai presenti fini, quanto al primo aspetto – dovere di agire secondo buona fede e correttezza – che già [continua ..]

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3. Le banche tra concessione abusiva e interruzione brutale del credito

La delicatezza dei processi decisionali delle banche nelle situazioni di crisi delle imprese finanziate si manifesta anche in relazione al duplice rischio che potrebbe vederle incorrere in responsabilità da un lato per concessione abusiva di credito e dall’altro, in senso diametralmente opposto, per abusiva interruzione dell’eroga­zione del credito [47]. Vale la pena di considerare brevemente che gli elementi costitutivi della responsabilità da interruzione abusiva del credito sono stati individuati dalla giurisprudenza nella «imprevedibilità» ed «arbitrarietà» della condotta assunta dalla banca [48]. È stato ad esempio ritenuto tale il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell’affidamento concesso, benché la facoltà di recesso fosse pattiziamente prevista anche in difetto di giusta causa [49]. Analoghe le [continua ..]

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4. Monitoraggio del credito e nuove Linee Guida EBA

Si è già detto che stante tali contesti di operatività, è opportuno che le banche provvedano a rafforzare i propri sistemi di valutazione del merito creditizio [56] ed a rafforzare i loro presidi di monitoraggio periodico del credito [57]. L’innalzamento del livello di approfondimento delle attività di valutazione dei clienti affidati potrà avvenire, sia in fase di erogazione del credito che nel corso del rapporto, utilizzando sistemi informatici sviluppati utilizzando i moderni meccanismi di intelligenza artificiale [58], per combinare gli elementi informativi disponibili: i) ai singoli Istituti, in particolare desumibili dall’andamento dei rapporti (c.d. andamentale interno); ii) da terzi, non esclusivamente da Centrale Rischi e CRIFF ma anche da informazioni pubblicamente disponibili [59], iii) dall’impresa sovvenuta, non esclusivamente gli usuali bilanci e situazioni infrannuali consuntivi, dovendosi [continua ..]

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5. Considerazioni conclusive

In generale, un certo grado di scetticismo circa i risultati concreti del processo di innovazione richiesto alle banche appare quanto meno comprensibile [70], anche perché la consapevolezza della necessità di una gestione più appropriata dei flussi informativi riguardanti la clientela affidata, in particolare nelle situazioni di crisi, non è un’esigenza sorta di recente, ma già identificata sin dalla fine degli anni ‘90 da chi si è occupato del ruolo, già allora innovativo, richiesto alle banche nella composizione delle crisi d’impresa [71]. È però un dato di fatto che il sistema bancario, sulla spinta del regolatore, ha in un certo qual modo fatto da apripista alle imprese nello sviluppo di sistemi organizzativi evoluti, sì da indurre ad un’aspettativa di realizzabilità di meccanismi decisionali idonei a dar corso ad una più diffusa collaborazione con le imprese [continua ..]

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NOTE

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