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Il codice della crisi e dell'insolvenza e le banche: qualche spunto di riflessione
Giuseppe Fauceglia, Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Salerno
Il contributo analizza la responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, muovendo dalla interpretazione che il fenomeno ha conosciuto nel contesto della legge fallimentare, per giungere, di seguito, all'esame della posizione della banca nel contesto del Codice della crisi e dell'insolvenza. In questa prospettiva vengono delineate la diversa configurazione che può assumere la responsabilità del soggetto finanziatore, anche con riferimento alla lesione non solo della posizione dei creditori, ma dell'impresa sovvenzionata dappoi divenuta insolvente.
The essay analyzes the responsibility of the bank for the abusive granting of credit, starting from the interpretation of the phenomenon in the previous Bankruptcy Law and coming to the assessment of the case in the new Italian Insolvency Code. In this perspective is examined the responsibility of the funder, also in relation to the damage caused to creditors and to the funded enterprise.
Sommario:
1. La concessione di credito ritenuta abusiva: ricostruzione di un percorso - 2. Le banche nel Codice della crisi e dell’insolvenza: nuovi contesti per la responsabilità - 3. Le categorie civilistiche della responsabilità della banca alla luce delle disposizioni del Codice della crisi e dell’insolvenza - 4. I limiti della responsabilità della banca per concessione abusiva del credito: le indicazioni di sistema - 5. Brevi considerazioni conclusive - NOTE
1. La concessione di credito ritenuta abusiva: ricostruzione di un percorso
Nel contesto della legge fallimentare del 1942, in continuità con le disposizioni del codice di commercio, per quanto riguardava i creditori – intesi nella loro peculiare “soggettività” ed in ragione delle “ragioni” del rapporto obbligatorio – nulla era detto, avendo ad oggetto la disciplina la sola qualità o natura del credito con riferimento alla distinzione tra prelatizi e chirografi. Del resto, nella concezione c.d. “oggettiva” dell’insolvenza, in cui cioè non era possibile altra valutazione se non quella dell’impossibilità di far fronte regolarmente alle assunte obbligazioni, alla valutazione del tribunale, non solo nella sentenza dichiarativa di insolvenza ma pure nel prosieguo della procedura, restava estraneo un esame dedicato a comportamenti esogeni, idonei a produrre o ad aggravare lo stato di insolvenza. Questi profili di “indifferenza” nei riguardi dei comportamenti [continua ..]
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2. Le banche nel Codice della crisi e dell’insolvenza: nuovi contesti per la responsabilità
Diversa pare restare la posizione della banca nel contesto del Codice della crisi e dell’insolvenza, in cui possono individuarsi norme che, sia pure collocate in differenti prospettive, consentono una possibile ricostruzione del sistema. Innanzi tutto, si tratta di obblighi di comportamento, che assumono particolare rilievo nel procedimento di composizione negoziata della crisi, inteso come percorso “negoziale” strutturato, condotto sotto la guida di un “esperto”, che, unitamente alla previsione di obblighi di comportamento e alle misure di protezione del patrimonio dell’impresa debitrice, dovrebbe assicurare una “reale” ed “effettiva” negoziazione, che si assume “utile” e “proficua” per tutte le parti interessate (nella prospettiva della continuità dell’attività). In questo contesto, viene richiamato il 5° comma dell’art. 16, il quale richiede che le banche e gli altri [continua ..]
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3. Le categorie civilistiche della responsabilità della banca alla luce delle disposizioni del Codice della crisi e dell’insolvenza
Ritornando a profili più generali, deve rilevarsi come in questo contesto permangono spazi assai ampi per un ricorso alla fattispecie civilistica della responsabilità della banca, idonea a svilupparsi nel contesto dei diversi strumenti di soluzione della crisi, specie laddove questi si risolvano nella liquidazione giudiziale, in ordine alla quale interferiscono comportamenti assunti in violazione delle regole (generali e specifiche) di diligenza valutativa o di concorso nell’aggravamento, oltre che nella produzione, dell’insolvenza. Permane, in tal caso, comunque la necessità di delineare il perimetro della responsabilità della banca, al fine di evitare che quest’ultima diventi il soggetto di ultima istanza chiamata, sostanzialmente, a rispondere, in uno al debitore, del risultato dell’insolvenza, cui conseguirebbe un altrettanto ingiustificato aggravamento del rischio dell’impresa bancaria, idoneo finanche a pregiudicare [continua ..]
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4. I limiti della responsabilità della banca per concessione abusiva del credito: le indicazioni di sistema
Nel più recente dibattito sul tema, un primo elemento di significativo distacco rispetto alle varie tesi che nel passato hanno riguardato la responsabilità della banca, per quanto specificamente riguarda i creditori che avrebbero potuto agire in danno, escludendosi la configurazione di un danno comune ai creditori anteriori alla concessione abusiva del credito e dei creditori ad essa successivi [32], riguarda la stessa possibilità che i singoli creditori subiscano differenti pregiudizi, autonomamente valutabili, sì da pervenire alla individuazione tra loro di un minimo comune denominatore, con la conseguenza di affermare la possibilità di una diversità di pregiudizio subita dai singoli creditori idonea a configurare un debito di massa e la conseguente legittimazione del curatore [33]. Il tema, così posto, riguarda, ancora una volta, la legittimazione del curatore, nel tentativo evidente di “recuperare” uno spazio [continua ..]
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5. Brevi considerazioni conclusive
In questa prospettiva, in uno agli ulteriori “spunti” interpretativi che emergono dal Codice della crisi e dell’insolvenza, nonché dalle prospettive delineate dalla stessa giurisprudenza [35], può trarsi la convinzione che l’ordinamento giuridico in materia concorsuale abbia ormai attribuito al curatore la legittimazione ad agire non solo o non più nell’interesse della massa indistinta dei creditori, ma anche a tutela dell’“impresa” e del valore intrinseco dell’organizzazione aziendale. Del resto, ciò resterebbe confermato dalla “centralità” che all’“impresa” è stata attribuita dalle norme del Codice, nonché dal diverso atteggiarsi della garanzia patrimoniale rispetto alla collettività dei creditori, nel passaggio dalla fase fisiologica a quella patologica della crisi, sì da confortare (anche) l’opinione che vuole ampliate le [continua ..]
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NOTE