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L'unitarietà del procedimento e la flessibilità degli strumenti nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza
Lucilla Galanti, Ricercatrice in Diritto processuale civile e docente di Teoria Generale del Processo nell'Università degli Studi di Firenze
Il contributo analizza il nuovo procedimento unitario, con particolare riguardo al ruolo chiave rivestito dalla flessibilità delle forme in cui è consentito il passaggio tra gli strumenti che su di esso si “innestano”, e allo scenario dei principi processuali generali che al procedimento fanno da cornice. Una specifica riflessione viene riservata ai lineamenti processuali del nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.
The study examines the new unitary procedure, with an emphasis on the role of flexibility between instruments and the overarching procedural principles that govern the proceedings. The study also explores the procedural features of the new restructuring plans subject to approval.
Sommario:
1. Una rinnovata dimensione “processuale” nel diritto della crisi e dell’insolvenza - 2. Il contesto dei principi processuali “generali”: domanda, rinuncia e legittimazione - 3. Procedure e procedimento: pluralità delle iniziative e unicità del giudizio - 4. (Segue): i meccanismi di coordinamento tra iniziative in cui si esprime l’unitarietà del procedimento - 5. L’unitarietà nella regola di graduazione tra iniziative e in fase di impugnazione - 6. Interazione e flessibilità tra strumenti offerti dal c.c.i.i. - 7. Lineamenti processuali del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - 8. (Segue): e sua collocazione entro il procedimento unitario: accesso, flessibilità tra strumenti e modifica della domanda - 9. Alcune riflessioni conclusive sul valore dell’unitarietà processuale e della flessibilità tra gli strumenti - NOTE
1. Una rinnovata dimensione “processuale” nel diritto della crisi e dell’insolvenza
A seguito dell’entrata in vigore del c.c.i.i. il 15 luglio 2022, nel presente contributo si intende ripercorrere i lineamenti processuali degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza offerti al debitore nel quadro del procedimento unitario; a quest’ultimo sono dedicate le riflessioni che seguono, per poi soffermarsi sul coordinamento procedimentale con il più nuovo degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che si pongono (e, come si vedrà, ricompongono) entro il procedimento, ossia il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Può essere utile premettere un dato sistematico, che denota una rinnovata consapevolezza circa il ruolo rivestito dal “processo” nella gestione della crisi e del-l’insolvenza [1]: all’interno del c.c.i.i. le disposizioni processuali precedono quelle sostanziali, collocandosi nella parte I, al titolo II, per quanto riguarda i principi, e al titolo [continua ..]
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2. Il contesto dei principi processuali “generali”: domanda, rinuncia e legittimazione
Pare opportuno partire dai principi a cui il procedimento unitario è ispirato: il sotto-sistema organico delle disposizioni processuali è infatti informato ai principi “generali”. In tal senso, l’iniziativa per l’accesso al procedimento è governata, innanzitutto, dal principio della domanda (art. 37) [5], che si riflette in una legittimazione al «plurale» [6]: da un lato quella del debitore, al quale spetta in via generale la legittimazione ad agire per l’accesso ad ognuno degli strumenti previsti dal c.c.i.i., e dall’altro quella degli altri soggetti, che sono legittimati limitatamente alla domanda di liquidazione giudiziale. Ne deriva che la domanda per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore (art. 37, 1° comma), mentre quella per l’apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta, oltre che [continua ..]
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3. Procedure e procedimento: pluralità delle iniziative e unicità del giudizio
Ai “generali” principi processuali si accostano quelli che caratterizzano nello specifico il procedimento, a partire da quello di unitarietà. Nella versione definitiva del c.c.i.i., il procedimento unitario torna infatti ad essere un vero e proprio procedimento «unico» [15], entro il quale confluiscono e trovano coordinamento le distinte iniziative volte ad accedere agli strumenti offerti al debitore, si tratti della liquidazione giudiziale, del concordato preventivo, di uno degli accordi di ristrutturazione, oppure del nuovo piano di ristrutturazione omologato. Il binomio che si deve tener presente quando ci si accosta ad esaminare i nuovi profili processuali degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proprio questo: pluralità delle procedure, unicità del procedimento [16]. Seppure gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza siano caratterizzati da reciproca autonomia e [continua ..]
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4. (Segue): i meccanismi di coordinamento tra iniziative in cui si esprime l’unitarietà del procedimento
Proseguendo ad esaminare più nel dettaglio le forme in cui si estrinseca il principio di unitarietà del procedimento dettato dall’art. 7, all’interno del medesimo 1° comma si rinviene la prima forma di coordinamento delle diverse iniziative destinate a confluire entro il procedimento unitario: qualora più domande non siano avanzate ab origine entro lo stesso procedimento, le domande sopravvenute devono essere riunite a quella già pendente. Il meccanismo a ciò preposto è appunto la riunione, che consente la realizzazione successiva del simultaneus processus in presenza di più domande che siano state proposte in forma autonoma [23]. Il decreto di recepimento della direttiva è intervenuto anche sulle forme procedimentali da seguire [24]: l’art. 7, 1° comma, nella sua ultima parte prevede infatti che, di fronte alle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e [continua ..]
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5. L’unitarietà nella regola di graduazione tra iniziative e in fase di impugnazione
Il carattere strutturalmente organico del procedimento sul quale si innestano gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza si riflette nelle disposizioni volte a coordinare l’eventuale compresenza di più domande, disciplinando in termini sia temporali che di priorità la pluralità di iniziative anche discordanti tra loro. Alla confluenza delle iniziative entro il procedimento unico si accompagna una regola di graduazione tra strumenti diversi, che impone un preciso vincolo nel superamento del contrasto tra domande discordi; la pluralità delle iniziative viene risolta, infatti, dalla priorità riservata agli strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale. In caso di iniziative plurime, viene così posto in via legislativa un “ordine” tra le domande [29], in base al principio di prioritario esame di quelle volte a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi [continua ..]
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6. Interazione e flessibilità tra strumenti offerti dal c.c.i.i.
L’unitarietà del procedimento si riflette altresì nel passaggio, talvolta obbligato, tra strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il principio generale è fissato, di nuovo, dall’art. 7, il cui 3° comma conferma la conversione della procedura in liquidazione giudiziale in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, ipotesi nelle quali il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale; lo stesso avviene quando la domanda è inammissibile o improcedibile, nei casi di revoca o inutile decorso dei termini concessi dal giudice, e, ancora, in ipotesi di revoca del provvedimento di omologazione di un diverso strumento. Agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione [continua ..]
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7. Lineamenti processuali del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
Si devono allora esaminare i lineamenti processuali del nuovo strumento a cui si è a più riprese fatto cenno, ossia il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, al quale il decreto di recepimento della Direttiva ha dedicato il capo I-bis all’interno del titolo IV della parte I del c.c.i.i.; soffermandosi, in particolare, sulle modalità in cui si inserisce nel contesto del procedimento unitario e sul suo coordinamento con le diverse misure a cui può avere accesso il debitore. Condizione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è l’unanimità delle classi nelle quali i creditori siano suddivisi secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei: come specifica l’art. 64-bis, 7° comma, in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori [continua ..]
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8. (Segue): e sua collocazione entro il procedimento unitario: accesso, flessibilità tra strumenti e modifica della domanda
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione si colloca tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza destinati a confluire entro il procedimento unitario. Dalla proposizione della domanda trae origine una sequenza di momenti che passa dalla verifica preliminare del tribunale; per poi condurre alla fase di approvazione, con il deposito della relazione da parte del commissario giudiziale, e l’eventuale annuncio da parte del debitore della volontà di procedere al test di convenienza (che sarà poi compiutamente svolto con l’opposizione); e, infine, alla fase di omologazione, entro la quale si colloca l’opzione riservata al debitore tra la conferma della scelta compiuta con la proposizione della domanda originaria o la sua modifica nelle forme che la disciplina gli consente. Nello specifico, la domanda viene presentata nelle forme dell’art. 40 (art. 64-bis, 1° e 2° comma) [59]. Insieme al ricorso, il [continua ..]
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9. Alcune riflessioni conclusive sul valore dell’unitarietà processuale e della flessibilità tra gli strumenti
In effetti, dai profili che si sono ripercorsi emerge come la cifra che caratterizza gli assetti processuali del nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza sia quella della flessibilità, in cui si estrinseca la consapevolezza che sia necessario “piegare” gli strumenti offerti dalla disciplina normativa alla funzione di regolazione della crisi e dell’insolvenza a cui sono congenitamente preposti; sicché è essenziale la possibilità di muoversi dall’uno all’altro in termini ampi e il più possibile semplificati [74]. Tale esigenza trova sfogo innanzitutto nel procedimento unitario, che, raccogliendo le diverse istanze di regolazione della crisi e della insolvenza, ne consente il più efficace coordinamento all’insegna del “principio cardinale” di unitarietà. Ma anche i meccanismi di interazione tra i diversi strumenti si collocano nella stessa direzione. La continuità tra [continua ..]
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NOTE