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Il concordato minore alla luce del d.lgs. N. 83/2022

Nicola Soldati, Professore associato di Diritto dell’economia nell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Il Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza ha innovato la disciplina in tema di sovraindebitamento che era stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico della L. 27 gennaio 2012, n. 3; la disciplina è stata ulteriormente modificata in sede di trasposizione della Direttiva Insolvency. L'articolo esamina criticamente il nuovo istituto del concordato minore, evidenziando problematiche e proponendo soluzione interpretative.

The minor composition with creditors in the light of legislative decree no. 83/2022

Crisis and insolvency code has innovated the discipline on the subject of over-indebtedness which had been introduced for the first time in our legal system by L. 27 January 2012, no. 3; the discipline was further modified during the transposition of the Insolvency Directive. The article critically examines the new institution of the minor composition with creditors, highlighting problems and proposing interpretative solutions.

Sommario:

1. Introduzione - 2. Il concordato minore quale strumento integrato nell’ambito di un corpus normativo di regolazione della crisi d’impresa e per l’esdebita­zione - 3. La differente impostazione sistematica dell’esdebitazione per il superare il sovraindebitamento - 4. Il “non consumatore”: concordato minore o liquidazione controllata dei beni - 5. Le caratteristiche del concordato minore - 6. L’omologa del concordato minore - 7. L’esecuzione e la revoca del concordato minore - NOTE


1. Introduzione

La disciplina del sovraindebitamento [1] che era stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico della L. 27 gennaio 2012, n. 3 mediante la regolazione di tre apposite procedure al fine di permettere al debitore – vuoi impresa, vuoi consumatore [2] – di porre rimedio alla propria posizione debitoria [3], risulta completamente rinnovata a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza [4] e della trasposizione della Direttiva Insolvency 2019/1023 per il tramite del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 [5]. All’interno della L. n. 3/2021 il legislatore aveva disegnato tre differenti procedure costituite dall’accordo di composizione della crisi, regolato dagli artt. 10 e seguenti, dal piano del consumatore, regolato dagli artt. 12-bis e seguenti, e dalla liquidazione del patrimonio, regolata dagli art. 14-ter e seguenti. A fare tempo dal dicembre 2020 era stata poi aggiunta [continua ..]

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2. Il concordato minore quale strumento integrato nell’ambito di un corpus normativo di regolazione della crisi d’impresa e per l’esdebita­zione

La composizione della crisi da sovraindebitamento, come meccanismo di estinzione, controllata in sede giudiziale dei debiti di soggetti indebitati non fallibili, ha avuto in passato differenti inquadramenti sistematici; infatti, in un primo momento, era stata collocata nell’alveo degli accordi di ristrutturazione dei debiti per poi subire, a seguito dell’intervento normativo del 2012, una trasformazione in chiave concordataria [9]; questa chiave risulta ampiamente confermata nel c.c.i. Nella relazione alla legge delega di riforma delle procedure concorsuali [10] veniva indicato che era necessaria una revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, per armonizzarla con le modifiche che il Governo intendeva fossero apportare alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi di impresa, già chiamate procedure concorsuali, in un quadro di rivisitazione [continua ..]

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3. La differente impostazione sistematica dell’esdebitazione per il superare il sovraindebitamento

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha posto particolare attenzione all’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari delle norma in tema di sovraindebitamento, assai di sovente sprovvisti – soprattutto nelle realtà imprenditoriali di più piccola dimensione – di una benché minima cultura economica e/o giuridica, tanto da renderli particolarmente vulnerabili all’accumularsi del debito nella gestione dell’impresa [17]. In considerazione del fatto che l’ottenimento dell’esdebitazione prevista dall’art. 278 è basato, non tanto su di una forma di premialità soggettiva, quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a tutti i soggetti di cui all’art. 1 del c.c.i. – vale a dire imprese sopra e sotto soglia liquidazione giudiziale [18] comprese persone fisiche – soci illimitatamente responsabili e consumatori – ogni [continua ..]

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4. Il “non consumatore”: concordato minore o liquidazione controllata dei beni

Nell’ambito della procedura di concordato minore [26] l’unico debitore escluso risulta essere il consumatore proprio per espressa previsione normativa: l’art. 74, infatti, afferma testualmente che i debitori che versano in stato di sovraindebitamento «escluso il consumatore» possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività professionale o imprenditoriale [27]. Il debitore «non consumatore» che intende, quindi, accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si trova davanti ad una valutazione di rilevante importanza poiché le caratteristiche di formazione del ceto creditorio e la natura dei debiti incidono profondamente sulla scelta, tanto da potere divenire anche motivo di inammissibilità della domanda [28]. Una siffatta valutazione diventa maggiormente complessa per la persona fisica che può avere [continua ..]

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5. Le caratteristiche del concordato minore

Il concordato minore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei crediti futuri [32]. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi [33]. Il c.c.i. prevede, come norma di chiusura all’art. 74, innovando alla disciplina della L. n. 3/2012, che, per quanto non previsto dalle disposizioni in materia di concordato minore, si applicano le disposizioni in tema di concordato «maggiore», eliminando, in questo modo, i dubbi più volti emersi in giurisprudenza [34]. L’OCC, entro sette giorni dal [continua ..]

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6. L’omologa del concordato minore

Una volta raggiunta la percentuale dei creditori favorevoli alla proposta, il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano [49], omologa con sentenza il concordato minore in mancanza di contestazioni e dispone adeguate forme di pubblicità e, ove necessario, la trascrizione della sentenza [50]; al pari di quanto accade per il concordato preventivo, la procedura si chiude con la sentenza di omologazione, rimanendo l’esecuzione del concordato al di fuori della sfera del tribunale. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il concordato, se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecu­zione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria sentiti il debitore e l’OCC; competente a conoscere del reclamo, da proporsi ai sensi [continua ..]

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7. L’esecuzione e la revoca del concordato minore

L’art. 81 riguardante l’esecuzione del concordato minore è stato integralmente modificato dal decreto correttivo al c.c.i. e stabilisce che questa fase sia oggetto di attenta vigilanza da parte dell’OCC e, quindi, da parte del gestore della crisi, il quale vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice e ogni sei mesi riferisce al giudice sullo stato dell’esecuzione [57]. Il debitore, da parte sua, deve compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato; allo stesso modo, è tenuto ad eseguire le vendite e le cessioni, previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la [continua ..]

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NOTE

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