Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Il concordato minore alla luce del d.lgs. N. 83/2022 (di Nicola Soldati, Professore associato di Diritto dell’economia nell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna)


Il Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza ha innovato la disciplina in tema di sovraindebitamento che era stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico della L. 27 gennaio 2012, n. 3; la disciplina è stata ulteriormente modificata in sede di trasposizione della Direttiva Insolvency. L'articolo esamina criticamente il nuovo istituto del concordato minore, evidenziando problematiche e proponendo soluzione interpretative.

The minor composition with creditors in the light of legislative decree no. 83/2022

Crisis and insolvency code has innovated the discipline on the subject of over-indebtedness which had been introduced for the first time in our legal system by L. 27 January 2012, no. 3; the discipline was further modified during the transposition of the Insolvency Directive. The article critically examines the new institution of the minor composition with creditors, highlighting problems and proposing interpretative solutions.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Il concordato minore quale strumento integrato nell’ambito di un corpus normativo di regolazione della crisi d’impresa e per l’esdebita­zione - 3. La differente impostazione sistematica dell’esdebitazione per il superare il sovraindebitamento - 4. Il “non consumatore”: concordato minore o liquidazione controllata dei beni - 5. Le caratteristiche del concordato minore - 6. L’omologa del concordato minore - 7. L’esecuzione e la revoca del concordato minore - NOTE


1. Introduzione

La disciplina del sovraindebitamento [1] che era stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico della L. 27 gennaio 2012, n. 3 mediante la regolazione di tre apposite procedure al fine di permettere al debitore – vuoi impresa, vuoi consumatore [2] – di porre rimedio alla propria posizione debitoria [3], risulta completamente rinnovata a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza [4] e della trasposizione della Direttiva Insolvency 2019/1023 per il tramite del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 [5]. All’interno della L. n. 3/2021 il legislatore aveva disegnato tre differenti procedure costituite dall’accordo di composizione della crisi, regolato dagli artt. 10 e seguenti, dal piano del consumatore, regolato dagli artt. 12-bis e seguenti, e dalla liquidazione del patrimonio, regolata dagli art. 14-ter e seguenti. A fare tempo dal dicembre 2020 era stata poi aggiunta una quarta procedura avente ad oggetto la liberazione dei debiti da parte dell’incapiente [6]. Ciascuna delle quattro procedure aveva caratteristiche proprie che differenziava l’una dalle altre, sia dal punto di vista sostanziale, che dal punto di vista procedurale; il debitore, in relazione alle modalità con cui era stata generata la posizione debitoria, aveva la possibilità di scegliere quella che riteneva maggiormente confacente alle proprie esigenze alla luce delle previsioni di legge, potendo tentare, così, di raggiungere un accordo con i creditori, ovvero di sottoporsi alla valutazione del tribunale senza che i creditori potessero esprimere il loro consenso alla definizione della crisi mediante l’espressione di un voto [7]. Sia l’accordo di composizione della crisi che il piano del consumatore potevano essere convertiti in liquidazione del patrimonio dopo la presentazione del ricorso; in alternativa, il debitore poteva accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio, ovvero alla liberazione dei debiti, se totalmente incapiente. Tutte e quattro le procedure avevano come fine ultimo quello di permettere al debitore di potere usufruire dell’esdebitazione con la precisazione che, mentre nel­l’accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore, questa risultava automatica, nella liquidazione del patrimonio l’esdebitazione doveva essere oggetto di espressa richiesta da parte [continua ..]


2. Il concordato minore quale strumento integrato nell’ambito di un corpus normativo di regolazione della crisi d’impresa e per l’esdebita­zione

La composizione della crisi da sovraindebitamento, come meccanismo di estinzione, controllata in sede giudiziale dei debiti di soggetti indebitati non fallibili, ha avuto in passato differenti inquadramenti sistematici; infatti, in un primo momento, era stata collocata nell’alveo degli accordi di ristrutturazione dei debiti per poi subire, a seguito dell’intervento normativo del 2012, una trasformazione in chiave concordataria [9]; questa chiave risulta ampiamente confermata nel c.c.i. Nella relazione alla legge delega di riforma delle procedure concorsuali [10] veniva indicato che era necessaria una revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, per armonizzarla con le modifiche che il Governo intendeva fossero apportare alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi di impresa, già chiamate procedure concorsuali, in un quadro di rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, ritenuta frammentaria e disorganica, anche alla luce dei continui caotici interventi normativi, che regolano il fenomeno dell’insolvenza e della crisi d’im­presa; in secondo luogo, per rilanciare l’utilizzo delle procedure di sovraindebitamento che, ad oggi, hanno avuto assai scarsa diffusione [11]. A fronte di detta delega, anche la disciplina del sovraindebitamento è stata profondamente emendata nel c.c.i. rispetto al testo della L. n. 3/2012, al fine di rispondere a quella ineludibile opera di coordinamento, con i criteri generali delle altre procedure liquidatorie e conservative, finanche con riferimento all’esdebitazione (artt. 282-283), punto chiave e agognato traguardo di ogni soluzione negoziale di composizione della crisi del debitore illimitatamente responsabile persona fisica, vuoi imprenditore, vuoi socio, vuoi professionista. Per ottenere il risultato desiderato è stato fatto riferimento, come in tutte le altre procedure, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali – disciplinate dagli artt. 278-283 c.c.i. – da cui differenziarsi solamente nei casi in cui la particolare caratterizzazione della disciplina non consente un’uniformazione alla luce delle peculiarità della fattispecie trattata. L’intervento novellatore è anche stato diretto a portare l’utilizzo dell’esdebitazione ad una diffusione simile a quella che si è [continua ..]


3. La differente impostazione sistematica dell’esdebitazione per il superare il sovraindebitamento

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha posto particolare attenzione all’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari delle norma in tema di sovraindebitamento, assai di sovente sprovvisti – soprattutto nelle realtà imprenditoriali di più piccola dimensione – di una benché minima cultura economica e/o giuridica, tanto da renderli particolarmente vulnerabili all’accumularsi del debito nella gestione dell’impresa [17]. In considerazione del fatto che l’ottenimento dell’esdebitazione prevista dall’art. 278 è basato, non tanto su di una forma di premialità soggettiva, quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a tutti i soggetti di cui all’art. 1 del c.c.i. – vale a dire imprese sopra e sotto soglia liquidazione giudiziale [18] comprese persone fisiche – soci illimitatamente responsabili e consumatori – ogni limitazione all’ac­cesso all’esdebitazione, a fronte dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri, sicuramente verificabili, rischia di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o, altrimenti, finisce per restringere talmente la portata dell’istituto da frustrare nella sostanza le finalità di politica economica ad esso sottese [19]. In tale ottica, all’interno del testo della norma il legislatore ha deciso di optare nelle condizione per l’esdebitazione (art. 280) per l’inserimento di requisiti ostativi, al verificarsi dei quali non è consentito al debitore accedere ai benefici di legge: gli elementi ostativi sono costituiti dall’avere subito alcune tipologie di condanne in sede penale, dalla colpa grave, dalla malafede o dal compimento di atti di frode (art. 280 c.c.i.) [20], con apertura alla procedura di esdebitazione anche per le persone giuridiche. Al di fuori di queste ipotesi, il debitore persona fisica – anche non consumatore [21] – che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, avrà la possibilità di accedere all’esdebitazione solo per una volta, salvo l’obbligo di pagamento dei debiti entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento [continua ..]


4. Il “non consumatore”: concordato minore o liquidazione controllata dei beni

Nell’ambito della procedura di concordato minore [26] l’unico debitore escluso risulta essere il consumatore proprio per espressa previsione normativa: l’art. 74, infatti, afferma testualmente che i debitori che versano in stato di sovraindebitamento «escluso il consumatore» possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività professionale o imprenditoriale [27]. Il debitore «non consumatore» che intende, quindi, accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si trova davanti ad una valutazione di rilevante importanza poiché le caratteristiche di formazione del ceto creditorio e la natura dei debiti incidono profondamente sulla scelta, tanto da potere divenire anche motivo di inammissibilità della domanda [28]. Una siffatta valutazione diventa maggiormente complessa per la persona fisica che può avere dubbi sulla sua qualificazione a fronte dello svolgimento di una pregressa attività imprenditoriale, vuoi direttamente, vuoi come socio di società di persone, in relazione diretta con la composizione del proprio debito. Il debitore, quindi, a fronte dell’espresso divieto per il consumatore di accedere al concordato minore, per non vedersi dichiarato il ricorso inammissibile, deve, in primo luogo, valutare la propria posizione soggettiva, vale a dire, comprendere se possa effettivamente qualificarsi come «non consumatore», poiché in assenza di siffatto presupposto soggettivo non potrà avere accesso al concordato minore, come, invece, previsto sotto la vigenza della L. n. 3/2012, ma alla differente procedura di ristrutturazione dei debiti. Il debitore, pertanto, dovrà valutare con estrema attenzione il problema della presenza di debiti attinenti alla sfera personale prettamente consumeristica; del pari, dovrà valutare l’eventuale presenza di residui debiti derivanti dallo svolgimento di una pregressa attività di impresa, ovvero di partecipazione in veste di socio illimitatamente responsabile ad una società, ovvero, ancora, il rilascio di una o più fideiussioni a favore di persone o enti svolgenti attività di impresa, per non parlare, poi, di chi persona fisica non è, ma ha avuto una qualificazione consumeristica in giurisprudenza. Questo tema risulta particolarmente complesso [continua ..]


5. Le caratteristiche del concordato minore

Il concordato minore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei crediti futuri [32]. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi [33]. Il c.c.i. prevede, come norma di chiusura all’art. 74, innovando alla disciplina della L. n. 3/2012, che, per quanto non previsto dalle disposizioni in materia di concordato minore, si applicano le disposizioni in tema di concordato «maggiore», eliminando, in questo modo, i dubbi più volti emersi in giurisprudenza [34]. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti. La proposta deve essere corredata dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata, da una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, dall’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute, dagli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. L’OCC ha, anche in questa fase, un ruolo determinante: infatti, alla proposta del debitore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’organismo stesso che deve contenere l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, [continua ..]


6. L’omologa del concordato minore

Una volta raggiunta la percentuale dei creditori favorevoli alla proposta, il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano [49], omologa con sentenza il concordato minore in mancanza di contestazioni e dispone adeguate forme di pubblicità e, ove necessario, la trascrizione della sentenza [50]; al pari di quanto accade per il concordato preventivo, la procedura si chiude con la sentenza di omologazione, rimanendo l’esecuzione del concordato al di fuori della sfera del tribunale. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il concordato, se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecu­zione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria sentiti il debitore e l’OCC; competente a conoscere del reclamo, da proporsi ai sensi dell’art. 50 c.c.i., è il tribunale in composizione collegiale di cui non può fare parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. A seguito dell’omologazione, l’accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento dell’esecuzione della pubblicità prevista [51]; ai creditori con causa o titolo posteriore è fatto divieto di procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Al tempo stesso, però, l’omologazione del concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto. Il terzo comma dell’art. 80, peraltro emendato dal decreto correttivo del c.c.i. [52], innova il vecchio testo della L. n. 3/2012 fornendo una più importante demarcazione tra creditori, di fatto, sterilizzando il voto dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Una siffatta innovazione, comune anche ad altre procedure concorsuali, prima tra tutte il concordato preventivo, rappresenta un importante passo in avanti per la fattibilità pratica del concordato preventivo, in considerazione del fatto che, sotto il vigore della L. n. 3/2012, l’amministrazione finanziaria, in particolare, aveva dimostrato una cronica idiosincrasia nell’esprimere voto favorevole anche laddove attestata dal gestore della crisi la [continua ..]


7. L’esecuzione e la revoca del concordato minore

L’art. 81 riguardante l’esecuzione del concordato minore è stato integralmente modificato dal decreto correttivo al c.c.i. e stabilisce che questa fase sia oggetto di attenta vigilanza da parte dell’OCC e, quindi, da parte del gestore della crisi, il quale vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice e ogni sei mesi riferisce al giudice sullo stato dell’esecuzione [57]. Il debitore, da parte sua, deve compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato; allo stesso modo, è tenuto ad eseguire le vendite e le cessioni, previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati [58]. Al termine dell’esecuzione del piano concordatario l’OCC, sentito il debitore, presenta una relazione finale al giudice, il quale, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto della diligenza dell’OCC e di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. Il giudice, inoltre, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore. Tutti i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni eventualmente posti in essere in violazione dell’accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità prevista dalla legge. Al pari di quanto accade nell’ambito delle altre procedure di soluzione negoziale della crisi, i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato minore sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori [continua ..]


NOTE