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In tema di revoca del finanziamento pubblico garantito da SACE S.p.a., disciplina generale del concorso e tutela del ceto creditorio
Francesca Attanasio, Ricercatrice di Diritto commerciale nel Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno
Il lavoro ha ad oggetto la garanzia SACE che costituisce una delle principali misure messe a punto dal legislatore con il Decreto Liquidità per contrastare la crisi economica scaturita dall’attuale emergenza sanitaria e per favorire le banche che erogano finanziamenti a favore delle grandi imprese danneggiate dal Covid-19. Si è colta così l’occasione per riflettere sulla qualificazione del contratto che intercorre tra SACE ed il soggetto finanziatore come contratto autonomo di garanzia e per riesaminare criticamente la questione della natura privilegiata del credito SACE, rispetto alla posizione attualmente assunta dalla giurisprudenza di legittimità.
The work relates to the SACE guarantee which is one of the main measures developed by the legislator with the Decree Liquidity to counter the economic crisis resulting from the current health emergency and to favor banks that provide loans to large companies damaged by Covid-19. Has offered the opportunity to reflect on the qualification of the contract between SACE and the lender as an independent guarantee contract and also to critically review the question of the privileged nature of the SACE credit, with respect to the position currently taken by the jurisprudence of legitimacy.
Commento
Sommario:
1. Sul fatto - 2. Quadro normativo di riferimento - 3. Sul termine finanziamenti e sulla qualificazione della garanzia SACE come garanzia autonoma - 4. Sul presupposto dell’ente concedente di insinuarsi al passivo in caso di fallimento del beneficiario - 5. Osservazioni conclusive - NOTE
1. Sul fatto La sentenza che si annota affronta molteplici profili problematici. Preliminarmente, essa si occupa del tema, oggetto di vivaci contrasti tra giudici di legittimità e di merito, della natura privilegiata o chirografaria dei crediti originati dalla revoca degli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive, regolati dal D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998. La problematica presa in esame pone delicati problemi interpretativi di coordinamento con i principi fondanti della Carta Costituzionale, laddove deroga alla disciplina generale del concorso tra i creditori [1]. Si pone, difatti, il problema di come conciliare l’esigenza di tutela del soggetto erogatore della garanzia con l’esigenza più generale di protezione dell’intero ceto creditorio; problematica resa ancora più complessa e attuale dalla pandemia di coronavirus, che ha reso necessario applicare una legislazione emergenziale per far fronte alla carenza di [continua ..]
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2. Quadro normativo di riferimento Il quadro normativo di riferimento appare abbastanza complesso, in quanto le misure di sostegno economico anti-crisi, già esistenti, sono state adattate alle mutate esigenze economiche, per contrastare la crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria e per favorire le banche che erogano finanziamenti a favore delle grandi imprese danneggiate dal Covid-19. Innanzitutto, abbiamo il Fondo di garanzia per le PMI [3] che fu istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 2, 100° comma, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662 (recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), al fine di consentire alle imprese sprovviste di sufficienti ed idonee garanzie un accesso agevolato al credito. Esso è attualmente gestito per conto del MISE da un raggruppamento di istituti di credito, di cui è mandataria la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. È rivolto alle imprese di piccole e [continua ..]
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3. Sul termine finanziamenti e sulla qualificazione della garanzia SACE come garanzia autonoma Altro aspetto da considerare è quello relativo alla qualificazione del credito spettante alla SACE a seguito dell’escussione della garanzia da parte dei soggetti finanziatori [6]. In mancanza di una nozione legislativa del termine “finanziamenti” [7] impiegato dal 5° comma dell’art. 9, D.Lgs. n. 123/1998 [8], sia i giudici di legittimità che quelli di merito si sono interrogati sull’ampiezza semantica del termine, al fine di comprendere se in esso si possano far rientrare anche le prestazioni di garanzia. Sul punto, la giurisprudenza di merito si è divisa, anche se l’orientamento maggioritario [9] si è mostrato contrario al riconoscimento del privilegio al credito da restituzione spettante al Fondo nei confronti dell’impresa beneficiaria del finanziamento, dopo l’escussione da parte della banca mutuante a seguito dell’inadempimento della mutuataria. Ostativa alla [continua ..]
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4. Sul presupposto dell’ente concedente di insinuarsi al passivo in caso di fallimento del beneficiario Il presupposto del diritto dello Stato alle restituzioni di cui all’art. 9, 4° comma, del D.Lgs. n. 123/1998, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, garantito dal privilegio di cui al 5° comma (preferenza rispetto ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi), è che si tratti appunto di interventi erogati in forza del medesimo decreto legislativo e deve considerarsi unico, e, pertanto, da riconoscersi, non solo in caso di irregolare ammissione del beneficiario all’intervento pubblico o, comunque, d’indebito conseguimento del contributo da parte di questi, ma anche in caso di successiva revoca del finanziamento concessogli, derivante da ragioni o fatti di qualunque tipo allo stesso addebitabili, in particolare [continua ..]
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5. Osservazioni conclusive In conclusione, appare opportuno fare alcune considerazioni sulle soluzioni a cui è giunta la pronuncia in commento. Se, da un lato, essa appare perfettamente in linea con gli interessi economici e di reinvestimento dello Stato, al fine di salvaguardare la finanza pubblica dal mancato recupero delle risorse destinate al sostegno delle attività produttive, dall’altro, non possono non sottolinearsi alcune criticità derivanti dal non puntuale coordinamento della disciplina del privilegio di cui all’art. 9, 5° comma, del D.Lgs. n. 123/1998, con la disciplina concorsuale [35]. In particolare ci si riferisce al principio, fissato nell’art. 61 L. Fall., 1° comma, (art. 160 c.c.i.) ove viene sancita, da un lato, la sostanziale insensibilità endofallimentare del credito solidale ammesso al concorso che riceva pagamenti parziali da condebitori dopo la dichiarazione di fallimento e, dall’altro, 2° comma, la piena [continua ..]
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NOTE