Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Il ruolo dei creditori pubblici qualificati nell´emersione tempestiva della crisi. Implicazioni delle segnalazioni per il governo dell´impresa (di Valentina Pettirossi, Ricercatrice di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Perugia)


Il presente contributo intende analizzare la nuova disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, verificandone presupposti di applicazione e finalità, nel quadro dei meccanismi di allerta previsti dal nuovo Codice per l’emersione tempestiva della crisi. L’analisi condotta ha tenuto conto, in particolare, delle ricadute applicative delle segnalazioni sulla governance dell’im­presa in crisi, verificando come la gestione delle suddette segnalazioni incida sui parametri di diligenza nel comportamento di amministratori e sindaci.

Parole chiave: crisi d’impresa – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – quadri di ristrutturazione – creditori pubblici – allerta.

The role of tax authority in the italian alert system. How warning letters should be managed by a company

This article focuses on the new regulation of tax authority’s warning letters and how tax authority is involved in the alert system in the Italian Insolvency Code. The research focused specifically on the duties of board of directors and auditors in the management of tax authority’s warning letters.

Keywords: bankruptcy law – Italian Insolvency Code – Preventive Restructuring Frameworks – Public Creditors – italian alert system.

SOMMARIO:

1. Introduzione al tema delle “segnalazioni” nel quadro dell’evoluzione della normativa con particolare riferimento alla “allerta” - 2. Segnalazione dei creditori pubblici qualificati: presupposti e funzioni dalla “vecchia” alla “nuova” disciplina - 3. Implicazioni delle segnalazioni per il governo dell’impresa in crisi, anche alla luce degli “adeguati assetti organizzativi” - 4. Obbligo di reazione dell’organo di controllo a fronte della segnalazione del creditore pubblico - 5. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione al tema delle “segnalazioni” nel quadro dell’evoluzione della normativa con particolare riferimento alla “allerta”

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la L. 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’at­tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (suppl. ord. n. 48), che, all’art. 30-sexies disciplina le “segnalazioni dei creditori pubblici qualificati”, vale a dire l’obbligo per taluni creditori pubblici di segnalare con mezzi tracciati (posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento) al debitore, ed eventualmente all’organo di controllo, il superamento di determinate soglie debitorie scadute, contestualmente invitando l’im­prenditore a richiedere l’accesso alla composizione negoziata [1] “se ne ricorrono i presupposti”. Il richiamato articolo, abrogato a decorrere dal 15 luglio 2022 per effetto del­l’entrata in vigore del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, è sostanzialmente trasposto (con minime variazioni) nell’art. 25-novies del D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, d’ora innanzi per brevità “codice della crisi” o c.c.i.i.), come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, disposizione cui quindi si farà riferimento nel corso dello scritto, pur tenendo conto che la norma del codice in vigore dal 15 luglio è appunto naturale prosecuzione della disposizione del PNRR già in vigore dal 1° gennaio 2022 [2]. La disposizione che introduce le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati è, tra l’altro, “nuova” nella misura in cui essa è norma di diritto positivo vigente, ove il suo antecedente normativo di cui all’originaria formulazione dell’art. 15 del codice della crisi era sì contenuto nel testo pubblicato in G.U., ma la cui entrata in vigore era già stata differita, con riferimento al Titolo II [3], al 31 dicembre 2023 [4] ed è ormai destinata a venir meno nell’ottica della sistematizzazione del c.c.i.i. con gli interventi d’urgenza del 2021 [5]. Peculiarità della disciplina in esame è, allora, già la sua genesi normativa nel­l’ambito delle tormentate vicissitudini che hanno interessato la disciplina della crisi [continua ..]


2. Segnalazione dei creditori pubblici qualificati: presupposti e funzioni dalla “vecchia” alla “nuova” disciplina

Il contenuto dell’art. 25-novies c.c.i.i. (già art. 30-sexies L. n. 233/2021) diverge dal suo antecedente normativo ex art. 15 D.Lgs. n. 14/2019 (versione originariamente pubblicata in G.U. ma mai entrata in vigore) tanto nei presupposti di applicazione, quanto nelle funzioni ascrivibili alla nuova disciplina. In ordine ai presupposti, la legislazione dell’emergenza è intervenuta a ridurre sensibilmente le soglie di rilevanza, ai fini delle segnalazioni, dell’esposizione debitoria maturata dalle imprese nei confronti dei creditori pubblici qualificati, a voler così dettare – almeno sulla carta [29] – segnalazioni particolarmente precoci, ed infatti: (i) quanto all’Agenzia delle Entrate, mentre l’originaria impostazione prevedeva segnalazioni per debito IVA scaduto e non versato modulato in funzione di “scaglioni” di volume d’affari dell’impresa [30] e comunque non inferiore ad euro venticinquemila, la disciplina di cui all’art. 30 sexies decreto PNRR prevedeva che la segnalazione scattasse – indipendente dalle dimensioni dell’impresa [31] – per debito IVA scaduto e non versato superiore ad un ammontare di euro cinquemila. Il contenuto della norma, originariamente recepito nell’art. 25-novies c.c.i.i. risulta oggi modificato dall’art. 37-bis, D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni in L. n. 122/2022, che prevede “per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla c.d. LIPE, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento del­l’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000” (la modifica si applica a partire dalle comunicazioni riferite al secondo trimestre 2022); (ii) quanto all’Istituto nazionale della previdenza sociale, la soglia prevista per i contributi previdenziali era individuata per debiti scaduti da oltre sei mesi di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e, comunque, superiore ad euro cinquantamila, di contro all’attuale previsione che, oltre a ridurre la scadenza a novanta giorni, prevede segnalazioni (1) per le [continua ..]


3. Implicazioni delle segnalazioni per il governo dell’impresa in crisi, anche alla luce degli “adeguati assetti organizzativi”

Si è detto che la segnalazione del creditore pubblico qualificato è atto di impulso di un procedimento di autodiagnosi della crisi, che rimane interno all’impresa, essendo venuto meno ogni meccanismo di accesso coattivo, ieri, all’OCRI, oggi, alla piattaforma telematica. Ed in vero, diversamente non potrebbe essere in quanto il singolo inadempimento erariale o previdenziale – tra l’altro di modesta entità per quello che riguarda IVA e contributi – non è di per sé, necessariamente, indice di uno stato di crisi (né di pre-crisi) [54], tanto più che tiene conto solo di scaduti relativamente recenti, non considerando affatto se l’incaglio è isolato o se, piuttosto, va a sommarsi, come già detto, ad una situazione debitoria pregressa ed ulteriore. In tal senso, la gestione della segnalazione nelle imprese pluripersonali è un problema di “adeguati assetti organizzativi” [55] e, quindi, attiene ai “nuovi caratteri della diligenza” [56] richiesti all’organo amministrativo che, non solo deve “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale” ma deve anche “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dal­l’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 2086, 2° comma, c.c.), mentre, per le imprese individuali, la gestione della segnalazione si raccorda con il dovere (in vigore dal 15 luglio 2022) di “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” (art. 3, 1° comma, c.c.i.i.). Tenuto conto che le soglie rilevanti per la segnalazione degli enti pubblici sono anche segnali di allarme ai fini della tempestiva rilevazione della crisi ai sensi dell’art. 3, 4° comma, c.c.i.i., la segnalazione ricevuta dall’ente impone, nelle società ed in particolare quelle di capitali [57], che l’organo amministrativo compia ogni necessaria valutazione “al fine di prevenire tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa” (art. 3, 3° [continua ..]


4. Obbligo di reazione dell’organo di controllo a fronte della segnalazione del creditore pubblico

Destinatario della segnalazione ex art. 25-novies c.c.i.i. è anche l’organo di controllo [65], ove nominato. Tale invio potrebbe apparire ridondante se si considera che, nell’ambito delle proprie verifiche periodiche, l’organo di controllo è già chiamato a presidiare la regolarità dei versamenti di imposta dell’impresa e dovrebbe, quindi, saper rilevare, nello svolgimento delle ordinarie funzioni di vigilanza, eventuali omissioni nel versamento di imposte e contributi. Eppure, la ricezione della comunicazione degli enti non è neutra rispetto agli obblighi dell’organo di controllo, ma ha una rilevanza sui parametri della diligenza richiesta nell’espletamento dei propri compiti, trattandosi di vera e propria sollecitazione alla verifica dei presupposti di richiesta di nomina dell’esperto nell’ambito del procedimento di composizione negoziata. L’art. 25-novies c.c.i.i. deve essere letto, infatti, non solo nell’ambito dei più generali doveri di vigilanza di cui agli artt. 2403, 2409-terdecies, 2409-octiesdecies c.c., ma anche congiuntamente all’art. 25-octies c.c.i.i. (già art. 15 D.L. n. 118/2021 fino al 15 luglio 2022) e, secondariamente, alla luce dell’art. 3 c.c.i.i. in materia di adeguati assetti organizzativi, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022 e come già richiamato al paragrafo precedente. Quanto a quest’ultima previsione normativa, nella misura in cui i parametri delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati rilevano come segnali di allarme [66], ciò comporta che, anche se gli uffici non dovessero essere parte diligente nell’invio delle comunicazioni [67], l’attenzione dell’organo di controllo dovrà sempre essere rivolta al monitoraggio di tali soglie di inadempimento, in quanto rilevanti a dare impulso all’autodiagnosi di uno stato di crisi o di pre-crisi. Quanto, invece, alla ricezione della segnalazione dei creditori pubblici a fronte del disposto di cui all’art. 25-octies c.c.i.i. [68], c’è da chiedersi se tale comunicazione funga da sollecito ad una doppia segnalazione “a catena” (fermo restando che una corretta e tempestiva verifica periodica sui versamenti di imposta potrebbe rendere l’allerta dell’organo di controllo addirittura più celere di quella degli uffici), ovvero se, assolto [continua ..]


5. Conclusioni

Nelle imprese societarie, la gestione della crisi, ed ancor più quella della pre-crisi, rimane un fatto dell’organo amministrativo, nei confronti del quale rileva, eventualmente, ex post il rimedio risarcitorio o, in via preventiva, il rimedio della revoca (fatto salvo quanto disposto dall’art. 120-bis c.c.i.i.). Anche le segnalazioni “esterne” dei creditori pubblici qualificati hanno, infatti, valore di meri richiami di attenzione, arricchiti di una funzione divulgativa del nuovo procedimento di composizione negoziata della crisi, nonché persuasiva ad evitare il finanziamento dell’impresa in crisi tramite debito erariale. D’altro canto, la mera segnalazione dell’inadempimento erariale non potrebbe avere carattere coercitivo in assenza di una valutazione del quadro debitorio complessivo dell’imprenditore. Il rischio inverso sarebbe stato rappresentato, infatti, dall’ingolfamento della piattaforma telematica di segnalazioni “incomplete” e non selettive. La circostanza che l’allert sia inviato per conoscenza anche all’organo di controllo rileva anch’essa sul piano delle responsabilità degli organi sociali, fermo restando che, a prescindere dalla ricezione della segnalazione, l’organo di controllo è già destinatario dell’obbligo di vigilanza sugli inadempimenti erariali e contributivi, attraverso le verifiche periodiche, e, quindi, è tenuto, a prescindere dalla segnalazione dell’ente, alla valutazione della rilevanza degli inadempimenti in ordine ad una possibile situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza. La segnalazione del creditore pubblico rappresenta allora, da questo punto di vista, una facilitazione/automatismo nei controlli che deve espletare l’organo di controllo, ma anche uno strumento per imporre ai controllori una forma codificata di reazione. È proprio in virtù della responsabilità dell’organo di controllo e della codificazione dei suoi poteri di reazione, che l’attuale disciplina delle segnalazioni rischia di avere una portata sostanziale solo per le società che hanno nominato un organo di controllo con funzione di vigilanza (dal momento in cui il revisore non è più destinatario dell’obbligo di segnalazione), sicché la platea delle imprese (o meglio, le [continua ..]


NOTE