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La crisi delle società di calcio all'esito delle riforme: tra NOIF, diritto comune e casi giurisprudenziali

Francesco Fimmanò, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università telematica delle Camere di commercio di Roma “Universitas Mercatorum”

Tantissimi default di società di calcio professionistico negli ultimi 20 anni hanno messo a dura prova i rapporti tra l’ordinamento statale e quello sportivo, tra le norme organizzative interne federali ed il diritto comune. Emerge il quadro di un assetto regolamentare inadeguato che troppo lentamente viene armonizzato ai nuovi interessi ed esigenze di un settore industriale divenuto rilevantissimo. I casi giudiziari divengono occasione di continue modifiche dirette a risolvere la questione del momento senza una visione unitaria dei principi dell’ordinamento.

 

Football club defaults after the reforms: between federal rules, common law and court cases

The large number of defaults of professional football clubs over the last 20 years have severely tested the relationship between the state and sporting regulations, between federal internal sporting rules and ordinary law. The picture emerges of an inadequate regulatory structure which is too slowly harmonized with the new interests and needs of an industrial sector that has become extremely relevant. Judicial cases become the occasion for continuous changes aimed at resolving the question of the moment without a unitary vision of the principles of the legal system.

Keywords: Bankruptcy – Company – Football – Sport.

Sommario:

1. L’esplosione della crisi del calcio professionistico e gli effetti sistemici - 2. I rapporti tra ordinamenti nella tutela dei diritti soggettivi. Le norme emanate a seguito del caso Catania - 3. L’esercizio provvisorio delle imprese dichiarate insolventi. I casi Monza, Bari, Parma e Vicenza - 4. L’affitto dell’azienda sportiva ed il conferimento in una società veicolo - 5. Circolazione dell’azienda e sorte del titolo sportivo. Il caso Napoli - 6. Il c.d. lodo Petrucci ed il caso Fiorentina - 7. La circolazione del titolo sportivo come componente del complesso aziendale - 8. Le criticità applicative successive al “lodo” Napoli: i casi Torino e Salernitana - 9. Il quadro attuale e le persistenti criticità riguardanti lo svincolo dei calciatori. I casi Vicenza e Sambenedettese - 10. L’uso di strumenti alternativi nella soluzione della crisi. I casi Lazio e Sampdoria - NOTE


1. L’esplosione della crisi del calcio professionistico e gli effetti sistemici

Gli ultimi ventidue anni sono stati caratterizzati da una variegata casistica di gloriosi clubs in crisi dichiarati insolventi [1], molto spesso subito dopo la fine del campionato sportivo e la mancata iscrizione alla competizione successiva, determinando una sorta di campionato “giudiziario” del calcio alla fine di ogni stagione. Ciò ha prodotto l’esplosione di questioni interpretative che proprio a seguito dei default delle società hanno “stressato” i già difficili rapporti tra ordinamento sportivo e statale. In tale contesto, caratterizzato da una sorta di ibridazione ordinamentale, devono infatti convivere nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari, le norme comuni di diritto civile e della crisi, le norme speciali di diritto sportivo e le norme organizzative federali interne (c.d. NOIF) ed europee, cioè le disposizioni regolamentari delle varie federazioni, che spesso non sono “conformi” alle [continua ..]

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2. I rapporti tra ordinamenti nella tutela dei diritti soggettivi. Le norme emanate a seguito del caso Catania

Queste premesse evidenziano che qualsiasi soluzione interpretativa non risolve i problemi di fondo, ma serve solo ad immaginare assetti funzionali al migliore funzionamento della crisi delle società e delle relative aziende sportive nel quadro dei rapporti tra ordinamenti. Le principali questioni applicative concernenti la compatibilità tra istituti di diritto comune e regolamenti sportivi, in caso di crisi, vanno analizzate ed interpretate dalla giustizia ordinaria ed amministrativa sulla base di una impostazione sistematica e sistemica e non sulla base delle norme organizzative federali interne che sono solo l’ultima (e non certo la prima) fonte del sistema, specie quando si discute di interessi officiosi e diffusi come quelli dei creditori di una procedura concorsuale. Peraltro la c.d. riforma del settore (contenuta nei D.Lgs. nn. 36-37-38-39-40 del 28 febbraio 2021) non contempla alcuna norma in materia fallimentare [12] anche se alcune novità [continua ..]

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3. L’esercizio provvisorio delle imprese dichiarate insolventi. I casi Monza, Bari, Parma e Vicenza

Il 6° comma dell’art. 16, delle NOIF sancisce che: “Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo”. Dunque la [continua ..]

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4. L’affitto dell’azienda sportiva ed il conferimento in una società veicolo

Orbene se può essere vero che in corso di campionato la migliore soluzione sia l’esercizio provvisorio, anche se come vedremo esistono strade alternative, al contrario non è condivisibile l’affermazione secondo cui la dichiarazione di insolvenza e la liquidazione giudiziale producono di per sé la perdita del titolo sportivo e lo svincolo “d’autorità” dei lavoratori-calciatori. Come abbiamo visto non si può obliare il primato di norme imperative dettate dal codice civile e dal codice della crisi a tutela dei diritti soggettivi in genere su esigenze ed interessi particolari di sub-ordinamenti convenzionali funzionali ai propri tesserati ed affiliati. L’azienda come complesso di beni e persone organizzato mediante l’attività di coordinamento dell’imprenditore deve comunque essere considerata come una realtà che si estingue solo a causa della disgregazione dei fattori della produzione e non [continua ..]

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5. Circolazione dell’azienda e sorte del titolo sportivo. Il caso Napoli

Tornando all’affitto dell’azienda calcistica, la inammissibilità dello strumento – sostenuta dagli organi federali – fu al centro della vicenda del fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli SpA e dei relativi provvedimenti del Tribunale fallimentare di Napoli [34]. La società – fortemente indebitata e priva dei requisiti per l’iscrizione al campionato professionistico di serie B – aveva concesso in affitto ad altra società l’azienda sportiva di cui era titolare al fine di salvare il rilevantissimo valore del titolo di partecipazione al campionato, in pendenza di un ricorso di fallimento proposto dal pubblico ministero [35]. Prima di dichiarare l’insolvenza il tribunale, con un primo provvedimento, riteneva opportuno rinviare la decisione in attesa delle determinazioni della FIGC sulla legittimità della circolazione del titolo sportivo unitamente all’azienda ed al fine di [continua ..]

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6. Il c.d. lodo Petrucci ed il caso Fiorentina

La citata disposizione, nota come “lodo Petrucci”, approvata dal Consiglio federale della FIGC il 14 maggio 2004 fu ispirata dall’allora presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Gianni Petrucci, onde permettere alle società calcistiche in crisi finanziaria e dichiarate fallite di far rivivere il loro titolo sportivo in una nuova società, con il declassamento di una categoria. Il precedente famoso, che poi avrebbe prodotto la norma, era stato quello della Associazione Calcio Fiorentina Spa, retrocessa in Serie B nel 2002 e di lì a breve fallita, il cui titolo sportivo fu attribuito a una nuova società, la Florentia Viola Spa, ammessa alla Serie C2 della stagione successiva su iniziativa della FIGC [39]. La norma sanciva che: “In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1, per mancato rispetto dei criteri economico-finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva [continua ..]

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7. La circolazione del titolo sportivo come componente del complesso aziendale

Alla luce delle vicende descritte appare chiaro che l’ordinamento giuridico non può consentire che il valore aziendale del titolo sportivo (ovvero del diritto al riconoscimento delle condizioni tecnico-sportive per partecipare alla competizione di riferimento) possa essere di fatto sottratto al patrimonio sociale in virtù di disposizioni regolamentari interne di un sub-ordinamento convenzionale e che l’unitarietà dell’azienda e dei suoi elementi essenziali deve essere sempre tutelato per le ragioni che diremo. L’azienda è qualificabile come una pluralità di beni unificati dalla unitaria destinazione produttiva, ed in quanto tale, oggetto di rapporti di diritto pubblico e di diritto privato. La particolarissima unitarietà funzionale all’esercizio dell’attività economica impressa al coacervo di beni dall’imprenditore, mediante un’attività di coordinamento, attribuisce [continua ..]

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8. Le criticità applicative successive al “lodo” Napoli: i casi Torino e Salernitana

La ricostruzione delineata è stata di fatto definitivamente riconosciuta a seguito del c.d. caso Napoli Calcio, anche dalle norme organizzative federali ed in particolare dall’art. 52, 3°, 7°, 8° e 9° comma (modificato a seguito delle controversie giudiziarie promosse dal Fallimento della Società Sportiva Napoli Calcio [58] e poi successivamente ancora integrato e modificato fino all’ultima novella del 27 maggio 2014). Il Tribunale fallimentare di Napoli aveva escluso la possibilità di: “immaginare, anche con riferimento ai principi costituzionali di cui agli artt. 41, 42 e 47 Cost., come questo bene (il titolo sportivo) potesse, senza neppure la previsione di un indennizzo, essere sottratto ai creditori dell’impresa fallita, in favore di un’organiz­zazione che, sorta al servizio dello sport e dei valori sportivi, si è andata da tempo trasformando in una mastodontica impresa dello spettacolo che [continua ..]

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9. Il quadro attuale e le persistenti criticità riguardanti lo svincolo dei calciatori. I casi Vicenza e Sambenedettese

Alla luce di tutti questi casi si è arrivati all’attuale assetto normativo dell’art. 52, per cui il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, 6° comma, può ora essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza (laddove questa fosse la fattispecie concreta); di avere ottenuto l’affiliazione alla FIGC; di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui [continua ..]

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10. L’uso di strumenti alternativi nella soluzione della crisi. I casi Lazio e Sampdoria

In questi anni sono stati poco utilizzati nel settore calcistico gli strumenti alternativi di soluzione della crisi. Ci riferiamo al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti [72] ed alla transazione fiscale-contributiva contemplata ora dall’art. 63 del c.c.i. (e prima dall’art. 182-ter L. Fall.), il cui antesignano ovvero la “transazione dei tributi iscritti a ruolo” (o esattoriale) nacque come soluzione della gravissima crisi della Società Sportiva Lazio S.p.A. L’accordo con l’Agenzia delle Entrate in virtù del quale il club ottenne nel 2005 la rateizzazione delle proprie pendenze fiscali (pari a 140 milioni di euro maturate al 31 agosto 2004, in 23 rate annuali con interesse a tasso legale) fu infatti reso possibile da una norma di legge nota come “Lodo Lazio” [73]. La disposizione provocò grandi polemiche, visto che era stata emanata “ad hoc” e di fatto non applicata [continua ..]

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NOTE

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