home / Archivio / Fascicolo / Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative “sotto-soglia” ed ..
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative “sotto-soglia” ed effetti dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza: profili di incostituzionalità o tutela di interessi pubblici?
Giuliana Martina, Professoressa ordinaria di Diritto commerciale nell’Università Ca’ Foscari Venezia
Il commento si focalizza sui motivi che sono alla base della decisione del Tribunale di Udine di sollevare la questione della illegittimità costituzionale degli artt. 195 e 202 L. Fall. nell’ipotesi di cooperative “sotto-soglia”, segnalandone i punti di criticità.
This article focuses on the reasons underlying the decision of the Court of Udine to raise the issue of the constitutional illegitimacy of Articles 195 and 202 of the Bankruptcy Law for “small” cooperatives, pointing out its critical aspects.
Keywords: small cooperatives – insolvency – effects.
Articoli Correlati: cooperative sociali - accertamento dello stato di insolvenza - liquidazione coatta amministrativa - contratti sottosoglia
Commento
Sommario:
1. La vicenda e la decisione del Tribunale di Udine - 2. Alcune questioni preliminari - 3. Gli effetti dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza e il riconoscimento costituzionale del fenomeno mutualistico nell’art. 45 Cost. - 4. Il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e i presupposti soggettivi dell’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle cooperative - 5. Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, azione revocatoria fallimentare e disciplina penalistica fallimentare - 6. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle cooperative e unitarietà del fenomeno mutualistico - 7. Una chiosa finale: cooperative e ambito soggettivo di applicazione della disciplina del sovraindebitamento - NOTE
1. La vicenda e la decisione del Tribunale di Udine Nell’ordinanza che si commenta il Tribunale di Udine solleva la questione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 202, 1° comma, L. Fall. nella parte in cui prevede che, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, il tribunale del luogo dove ha la sede legale un’impresa che si trovava in stato di insolvenza al tempo in cui è stata ordinata la sua liquidazione debba accertare comunque tale stato con sentenza in camera di consiglio: stando al tenore letterale della norma, anche senza che previamente sia verificato il ricorrere di ulteriori requisiti. Segnatamente, il Tribunale di Udine rileva che, in quanto la liquidazione coatta amministrativa è stata aperta ai sensi dell’art. 2545-terdecies nei confronti di una cooperativa insolvente (nella fattispecie, con delibera della Regione Friuli Venezia Giulia), in applicazione dell’art. 202 – nel quale non si richiamano i presupposti [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. Alcune questioni preliminari Va preliminarmente osservato come la vicenda di cui si è occupato il Tribunale di Udine abbia seguito un andamento che, nonostante la (apparente) linearità dell’art. 2545-terdecies c.c., non ha mancato di suscitare in dottrina qualche perplessità. Più precisamente, non è possibile sottacere i dubbi espressi riguardo al soggetto legittimato all’accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa che, secondo una lettura sistematica, si è ritenuto di individuare esclusivamente nel tribunale, in tal caso chiamato peraltro a procedere immediatamente con la dichiarazione di fallimento in ipotesi di impresa commerciale sopra-soglia [2]. L’adesione a quest’ultima impostazione – fondata su un argomento letterale, i.e. la scelta del legislatore del 2003 di sostituire il richiamo alle attività insufficienti per il pagamento dei debiti (contenuto nel vecchio e abrogato art. 2540 c.c.) con il riferimento [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. Gli effetti dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza e il riconoscimento costituzionale del fenomeno mutualistico nell’art. 45 Cost. Secondo il Tribunale di Udine la verifica va condotta alla luce delle conseguenze che sul piano giuridico discendono dall’accertamento con sentenza di uno stato di insolvenza già accertato dall’autorità amministrativa che, pur comportando l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, non risulta di per sé sufficiente al fine del prodursi di quegli stessi effetti. Quali effetti? Innanzi tutto, ai sensi dell’art. 203 L. Fall., l’applicabilità delle disposizioni riguardanti gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, a far data dal provvedimento che ordina la liquidazione; in secondo, ma non meno importante luogo, l’operatività delle disposizioni penali, secondo l’equiparazione tra accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 237, 1° comma, L. Fall. Come rileva il Tribunale di Udine, l’insieme delle richiamate disposizioni [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. Il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e i presupposti soggettivi dell’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle cooperative Viene ora da chiedersi se risulti oppure no invece più pertinente il richiamo al principio di uguaglianza di cui è espressione l’art. 3 Cost. Per dirla con autorevole dottrina, “da questa escursione in alta montagna ridiscenderemo al piano […] corroborati, ossigenati, meglio preparati ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana del diritto” [8] e, viene da aggiungere, delle aule dei tribunali. Al riguardo va detto che, così come l’attività commerciale e le dimensioni superiori a certi limiti non possono presentarsi quali caratteristiche pressoché esclusive dell’impresa non mutualistica, parimenti l’attività non commerciale e le dimensioni inferiori a detti limiti non possono ritenersi tratti esclusivi dell’impresa mutualistica. A testimoniarlo sono, a tacer d’altro, per un verso la pacifica liceità di società lucrative, o comunque non mutualistiche, aventi [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5. Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, azione revocatoria fallimentare e disciplina penalistica fallimentare Come in dottrina si è già avuto modo di segnalare, la questione da porre potrebbe essere altra: non l’assoggettabilità all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza secondo gli artt. 195 e 202 L. Fall. – che è circostanza indubitabile [18] – della “piccola” impresa cooperativa o della cooperativa con un insufficiente entità delle passività inadempiute, bensì – una volta che sia stato accertato lo stato di insolvenza – la promuovibilità nei suoi confronti dell’azione revocatoria fallimentare e l’applicabilità della disciplina penalistica fallimentare [19]. Nella medesima direzione ha dimostrato di essere orientato in passato lo stesso Tribunale di Udine il quale, in un caso analogo a quello dell’ordinanza in commento, in primo luogo ha escluso che il mancato raggiungimento dei limiti dimensionali previsti per la [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
6. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle cooperative e unitarietà del fenomeno mutualistico È possibile affermare che l’argomento dirimente stia nell’art. 2545-quaterdecies, il quale sottopone le società cooperative alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli previsti dalle leggi speciali. Si tratta di un sistema estremamente articolato che trova una compiuta disciplina nel D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e che è espressione della funzione sociale costituzionalmente riconosciuta alla cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art. 45, comma 1, Cost.): e può, aggiungersi, senza nessuna distinzione né in termini dimensionali né in termini di natura dell’attività svolta (eccezion fatta per le attività il cui esercizio comporta l’applicazione delle discipline di settore), ma soltanto in relazione ai soggetti legittimati a svolgere le funzioni di vigilanza, riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
7. Una chiosa finale: cooperative e ambito soggettivo di applicazione della disciplina del sovraindebitamento Infine, appare privo di pregio anche l’ulteriore argomento al quale ricorre il Tribunale di Udine per sottolineare l’attuale disparità di trattamento delle cooperative rispetto ad altri soggetti: la disciplina della liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3 – diretta a liquidare i beni del debitore al fine di ripartirne il ricavato tra i creditori, analogamente sotto questo profilo a quanto avviene nel fallimento – e la sua più vistosa differenza con il fallimento, che consiste proprio nell’assenza, nella prima, “di speciali azioni recuperatorie a servizio dei creditori concorsuali e di fattispecie di reato e sanzioni penali paragonabili a quelle predisposte in ambito fallimentare”. Ebbene, se, come avverte il Tribunale di Udine, è vero che “le imprese non assoggettabili a fallimento (principalmente, ma non solo, imprese agricole e imprese c.d. sottosoglia) sono […] assoggettabili [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE