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Il codice della crisi dopo il D.Lgs. n. 83/2022: brevi appunti su nuovi istituti, nozione di crisi, gestione dell'impresa e concordato preventivo (con una notazione di fondo)

Stefano Ambrosini, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

Il presente contributo è incentrato sulle novità da ultimo apportate al Codice della crisi ad opera del D.Lgs. n. 83/2022: dal piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione alla posizione dei soci nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, dal concetto di crisi alla posizione degli amministratori di società in crisi, fino agli aspetti salienti della nuova disciplina del concordato preventivo. Con una notazione critica di fondo sulle persistenti lacune dell’impianto riformatore.

 

Italian insolvency code [“Codice della crisi”] after legislative decree n. 83/2022: short notes about new legal instruments, notion of crisis, governance and composition with creditors

This essay focuses on the latest changes made to the Italian Insolvency Code (“Codice della crisi”) by Legislative Decree No. 83/2022: from the restructuring plan subject to granting of judicial approval (“homologation”) to the position of shareholders in the context of the instruments for regulating crisis and insolvency, from the concept of crisis to the position of directors of companies in crisis, and to the salient aspects of the new regulations on composition with creditors. With a basic critical notation on the persistent shortcomings of the reforming framework.

Keywords: bankruptcy law – “negotiated crisis resolution” – Italian Insolvency Code (Codice della Crisi d’impresa) – bankruptcy proceedings.

Sommario:

1. Premessa: perimetro dell’ultimo intervento, entrata in vigore e disciplina transitoria - 2. (Segue): piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione e profili societari degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza - 3. Nozioni di “crisi” e di “strumenti di regolazione” - 4. Gestione dell’impresa nella composizione negoziata e “durante i procedimenti” - 5. I tratti salienti della nuova disciplina del concordato preventivo - 6. I nodi di fondo irrisolti: l’amministrazione straordinaria, la “selva non sfoltita” dei privilegi e la (mancata) specializzazione del giudice - NOTE


1. Premessa: perimetro dell’ultimo intervento, entrata in vigore e disciplina transitoria

Con il D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, è stato varato il codice della crisi d’impresa e dell’insol­venza, a quasi cinque anni dalla legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 e a circa sette anni dall’istituzione della commissione ministeriale preposta alla redazione dei princìpi di delega. Va detto tuttavia che, nel mezzo, si è verificato un evento al tempo stesso imprevedibile e devastante come la pandemia da Covid-19. Rispetto al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e ai successivi provvedimenti modificativi, le aree di intervento del decreto n. 83/2022 sono le seguenti [1]: i)     definizioni di “crisi”, “gruppo di imprese”, “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (che sostituisce l’ipotesi di locuzione “quadri di ristrutturazione preventiva” di matrice unionale), [continua ..]

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2. (Segue): piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione e profili societari degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Con l’introduzione del già citato piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ad opera dell’art. 64-bis il legislatore ha inteso dare attuazione alla c.d. ristrutturazione trasversale prevista dalla Direttiva Insolvency. I pilastri su cui poggia l’istituto [7] sono (i) la distribuzione del valore generato dal piano anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione [8]; (ii) l’approvazione della proposta da parte dell’unanimità delle classi. Ed è chiaro che si tratti di due elementi (peraltro non i soli) marcatamente distintivi rispetto al concordato preventivo. Il nuovo istituto sembra pensato essenzialmente per i casi di continuità aziendale, anche se la genericità dell’espressione “valore generato dal piano” potrebbe indurre a ricomprendervi (di là dalle disposizioni richiamate) le ipotesi [continua ..]

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3. Nozioni di “crisi” e di “strumenti di regolazione”

La nozione di crisi è in assoluto fra le più travagliate dell’ordinamento concorsuale quale è venuto evolvendo negli ultimi anni [14]. È a tutti noto che il vecchio art. 160 L. Fall., astenendosi da definizioni di sorta, si limitava a precisare che per stato di crisi doveva intendersi anche quello di insolvenza, instaurando così fra i due concetti un rapporto di genere a specie. Il legislatore del codice ha optato, fin dalla versione del 2019, per una nozione autonoma di crisi, definita in allora come “lo stato di difficoltà economico-finan­ziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. Il Decreto correttivo del 2020 aveva poi sostituito il termine “difficoltà” (in effetti un po’ troppo assonante con il presupposto oggettivo della [continua ..]

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4. Gestione dell’impresa nella composizione negoziata e “durante i procedimenti”

Fra le questioni di maggior interesse sistematico, anche dal punto di vista del diritto societario della crisi, vi è quella della gestione dell’impresa in difficoltà economico-finanziaria. In proposito l’art. 4 del codice (“Doveri delle parti”) stabilisce, al 2° comma, che il debitore ha fra l’altro il dovere di (i) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’art. 12, 1° comma, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; (ii) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori. Con specifico riferimento alla composizione negoziata, l’art. 21 (“Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative”) sancisce il [continua ..]

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5. I tratti salienti della nuova disciplina del concordato preventivo

Fra le disposizioni più significative del CCI come da ultimo novellato vi è sicuramente l’art. 84 [19], il quale racchiude il nucleo dell’istituto concordatario, individuandone le finalità e le tipologie di piano. L’imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale che si trovi in stato di crisi o di insolvenza può proporre un concordato che, sulla base di un piano (il cui contenuto è tipizzato dall’art. 87), realizzi il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (c.d. criterio di equivalenza o non deteriorità del trattamento). La finalità del concordato risiede quindi nel necessario perseguimento della soddisfazione dei creditori e solo al cospetto di ciò l’imprenditore può ricorrere a tale strumento per evitare l’insolvenza oppure, quando questa è già in atto, per scongiurare la liquidazione [continua ..]

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6. I nodi di fondo irrisolti: l’amministrazione straordinaria, la “selva non sfoltita” dei privilegi e la (mancata) specializzazione del giudice

Un giudizio complessivo sul codice della crisi non può che attendere, evidentemente, la prova dei fatti, vale a dire un congruo lasso di tempo in cui le nuove disposizioni trovino applicazione e prendano in tal modo corpo i primi orientamenti giurisprudenziali e le prime prassi. Volendo quindi limitarsi a un’impressione “preventiva” di larga massima, bisogna riconoscere che il codice si fa carico, per un verso, dell’annoso problema della tardiva emersione della crisi, affrontandolo in modo meno invasivo e macchinoso (anche se non propriamente lineare...) rispetto al decreto legislativo del 2019; per altro verso, dei dubbi interpretativi e delle criticità emerse in materia di soluzioni negoziate della crisi (e di concordato preventivo in particolare [27]). E anche qui con dei non trascurabili miglioramenti in confronto a previsioni – basti pensare a quella sulla fattibilità economica, sulla continuità indiretta e su quella [continua ..]

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NOTE

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