Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Verifica del merito creditizio e sovraindebitamento: rilievo di colpa ed educazione finanziaria del consumatore (di Francesco Trapani, Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Studi economici e giuridici nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”)


Con i due decreti in epigrafe, il Tribunale di Napoli e il Tribunale di Benevento hanno omologato le proposte di piano del consumatore, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 3/2012 sul sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. Tuttavia, per effetto del mutamento del quadro normativo di riferimento avutosi con la modifica della suddetta legge ad opera della legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19 (D.L. n. 137/2020 convertito con modificazioni in L. n. 176/2020), le due pronunce si distinguono in punto di iter logico-argomentativo seguito dai giu­dici, al fine di affermare la meritevolezza del debitore e omologare il piano del consumatore. Nella prima pronuncia, viene attribuita efficienza causale nella produzione dello stato da sovraindebitamento del sovvenuto, alla violazione da parte del finanziatore dell’obbligo di verifica del merito creditizio previsto all’art. 124-bis TUB. Con il secondo decreto, invece, i giudici giungono a ritenere omologabile il piano presentato dal debitore, in applicazione delle nuove norme previste dalla L. n. 3/2012, le quali consentono di operare un’interpretazione estensiva del presupposto di meritevolezza del consumatore, nonché di sanzionare processualmente il finanziatore negligente. Ricostruita la portata dell’obbligo di verifica del merito creditizio, il contributo ne esamina i rapporti con la procedura del piano del consumatore, precisandone i limiti della sua incidenza nell’ambito della valutazione di meritevolezza del debitore.

 

Creditworthiness assessment and over-indebtedness: relief of consumer’s fault and financial education

With the two decrees in question, the Court of Naples and the Court of Benevento approved the proposed consumer plan, pursuant to art. 12 of Law no. 3/2012 on the over-indeb­tedness of non-bankrupt parties. However, as a result of the referred regulatory framework’s mutation that occurred with the amendment of the mentioned law by the emergency legislation to fight against the Covid-19 pandemic (Law Decree no. 137/2020 converted with amendments into Law no. 176/2020), the two pronouncements differ in terms of the logical-argumentative process followed by the judges in order to affirm the debtor’s merits and approve the consumer plan. In the first judgement, to include the creditor’s conduct, is attributed causal efficiency to the lender’s violation of the obligation to assess the creditworthiness of the consumer, according to art. 124-bis TUB, in order to cause borrower’s state of over-indebtedness. In the second decree, on the other hand, the court validated the plan presented by the debtor, in application of the new rules provided by Law no. 3/2012, which allow to make an extensive interpretation of the consumer’s assumption of merits, as well as to sanction the negligent lender in court. Reconstructed the obligation’s scope to assess the creditworthiness, the contribution examines the relationship with the consumer plan procedure, specifying incidence’s limits in the context of debtor’s merit’s assessment.

KeywordsOver-indebtedness crisis settlement procedures, consumer plan, merit assessment, creditworthiness of the consumer, consumer credit granting, responsible lending, financial education, over-indebtedness law, crisis and insolvency code.

MASSIMA (1): Ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 12-bis, 3° comma, della L. n. 3/2012, per l’omologazione del piano proposto dal consumatore al fine di superare il proprio stato di sovraindebitamento, qualora questo sia derivante da debiti assunti tramite contratti di prestito conclusi in violazione dell’art. 124-bis TUB, la cui ratio consiste nella salvaguardia anche di interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di finanziamento. La mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore è perciò elemento idoneo a fondare l’esistenza della meritevolezza del debitore ai fini dell’omologa. (Art. 12-bis, 3° comma, L. n. 3/2012; art. 124-bis TUB, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) MASSIMA (2): In applicazione del nuovo art. 12-bis, 3°-bis comma, L. n. 3/2012, non deve tenersi conto dei motivi di opposizione all’omologazione del piano del consumatore spiegati dal finanziatore, qualora que­st’ultimo, violando l’obbligo di cui all’art. 124-bis TUB abbia concorso a determinare l’aggravamen­to dell’esposizione debitoria del sovvenuto. Verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, ricorrono i presupposti per l’omologazione, ai sensi del nuovo art. 7, 2° comma, lett. d-ter), qualora il debitore non abbia determinato il suo sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. (Art. 7, 2° comma, lett. d-ter); art. 12-bis, L. n. 3/2012 mod. da D.L. n. 137/2020, conv. con mod. dalla L. n. 176/2020) PROVVEDIMENTO (1) : Il consumatore (omissis) proponeva il di seguito indicato piano del consumatore, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio, conservando per sé e per la propria famiglia una quota di reddito sufficiente alle esigenze fondamentali della vita. (Omissis). Il consumatore proponeva un pagamento del 50% della debitoria, in sette anni come sopra indicato. Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come pro­posto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura ed in particolare se si tiene conto della causa principale del sovraindebitamento come indicata dalla istante e che qui si riepiloga. In effetti la debitoria complessiva è composta unicamente dai [continua..]
SOMMARIO:

1. Cenni introduttivi - 2. La fattispecie e la questione giuridica sottesa - 3. Gli artt. 120-undecies e 124-bis TUB e la verifica del merito creditizio - 4. Natura e portata dell’obbligo: servizio di consulenza o dovere informativo? - 5. La valutazione di meritevolezza del consumatore tra vecchia e nuova disciplina del sovraindebitamento - 6. Rilievi finali - NOTE


1. Cenni introduttivi

I decreti del Tribunale di Napoli e di Benevento in commento costituiscono esempi di applicazione delle norme relative al piano del consumatore previste dalla legge sul sovraindebitamento dei soggetti non fallibili [1] e consentono di interrogarsi sulla portata di un istituto destinato ad assumere un ruolo chiave nel rapporto di concessione di credito al consumo, che lega il finanziatore e il sovvenuto dalla sua fase genetica – la conclusione del contratto – alla sua fase “patologica”, sfociante, eventualmente, anche nello stato di sovraindebitamento. Il riferimento è all’obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore, sulla cui relazione con la disciplina del sovraindebitamento [2] si sono già ampiamente espresse la dottrina [3] e la giurisprudenza. Tuttavia, sollecita una nuova riflessione in proposito la L. 18 dicembre 2020, n. 176, in attuazione del decreto legge “Ristori”, che novella la disciplina contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3, anticipando di fatto l’entrata in vigore di alcune delle norme già previste dal “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” [4] (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che lambiscono l’istituto della verifica del merito creditizio. Ciò si spiega poiché la concessione di credito in violazione della suddetta verifica (fenomeno descritto come concessione abusiva di credito al consumo [5]), costituisce una delle principali cause del dissesto dei soggetti non fallibili, presupposto oggettivo di applicazione della procedura del piano del consumatore [6]. Il tema ha acquistato rinnovato interesse in conseguenza della spinta espansiva dell’offerta di credito al consumo, nonché della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 in atto che, mettendo in evidenza le fragilità e le maggiori esigenze di tutela del consumatore-debitore, hanno imposto la positivizzazione di strategie di contrasto al sovraindebitamento. Si fa strada, così, un nuovo modo di intendere il rapporto di concessione del credito che valorizza l’obbligo posto a carico del finanziatore di verifica del merito creditizio, attualmente previsto dall’art. 124-bis TUB. Ed in questo solco, si inserisce appunto il Codice della Crisi che, con riguardo al consumatore, impone di tenere in considerazione anche la condotta di parte creditrice [7], nel [continua ..]


2. La fattispecie e la questione giuridica sottesa

Occorre muovere dall’analisi delle fattispecie sottese alle pronunce in commento, costituendo tanto il merito creditizio, quanto il sovraindebitamento, ambiti nei quali viene in rilievo un duplice interesse, quello del mercato e quello della persona [8]. Il primo dei decreti in commento evidenzia il perimetro dell’accertamento cui è tenuto il giudice in sede di omologazione del piano del consumatore sovraindebitato, ricordando che lo stesso si incentra per lo più sulla meritevolezza del debitore nell’accesso al credito. Tale indagine, secondo la formulazione dell’art. 12-bis della L. n. 3/2012 applicabile ratione temporis, aveva luogo all’esito di un vaglio preliminare circa la sussistenza delle condizioni di legalità dell’accesso stabilite dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta legge ed esigeva l’assenza di qualsivoglia profilo colposo nella condotta tenuta dal debitore al momento dell’assunzione di ognuna delle obbligazioni a suo carico [9]. Una simile interpretazione, seppur fondata sul dato letterale delle norme, ha rappresentato una delle principali cause della scarsa applicazione della legge in questione [10]. Ed infatti, un primo temperamento si è avuto ad opera della giurisprudenza con la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 12-bis, secondo cui la particolare rilevanza sociale o familiare dei motivi di accesso al credito, anche se non determinanti, integrano ragioni persuasive all’omologazione del piano del consumatore. Tuttavia, veniva ancora negato l’accesso alla procedura al consumatore che versava in stato di sovraindebitamento non solo per una non cautela dello stesso nell’assun­zione dell’obbligazione, ma anche per colpa del finanziatore che non abbia saputo o voluto valutare il suo merito di credito. Nel caso al vaglio del giudice partenopeo, pur essendo già possibile escludere la colpevolezza del consumatore stante il suo stato di necessità nei termini di cui si è detto, ricorreva altresì la descritta condotta improvvida dei finanziatori, in particolare gli ultimi, che hanno concesso il credito in presenza di una già considerevole esposizione debitoria. E ciò ha consentito al Tribunale di Napoli di valorizzare, come mai prima d’allora, nell’ambito della valutazione di meritevolezza del consumatore, l’osservanza dell’obbligo di verifica del [continua ..]


3. Gli artt. 120-undecies e 124-bis TUB e la verifica del merito creditizio

Che le banche abbiano interesse ad eseguire una preventiva valutazione del merito di credito dei loro aspiranti sovvenuti in virtù delle stesse peculiarità della loro attività di impresa – retta dal principio di economicità – è ormai pacifico. Discusso è, piuttosto, se tale attività risponda anche ad un interesse dell’ordinamento volto a fornire tutela ai consumatori, contrastando condotte dei finanziatori che deviino dal perseguimento del loro interesse istituzionale. Sul punto occorre muovere dalla disciplina della valutazione del merito di credito rinvenibile principalmente nell’art. 8 della Direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, recepito a livello interno dall’art. 124-bis TUB (aggiunto nel corpo del testo unico dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141), la cui rubrica testualmente recita “verifica del merito creditizio” e che riproduce pedissequamente il contenuto della norma sovranazionale [15]. Per merito creditizio si intende la verifica da eseguire in un momento antecedente alla concessione del credito, sulla base di informazioni raccolte dal finanziatore tramite banche dati ovvero rilasciate dallo stesso consumatore [16], avente ad oggetto la capacità dello stesso di restituire il prestito ricevuto avendo riguardo del reddito, del patrimonio aggredibile e delle trascorse vicende restitutorie. In sede interpretativa, alla disciplina contenuta nell’art. 124-bis TUB si accosta poi quella, maggiormente dettagliata, prevista in materia di credito immobiliare al consumo dall’art. 120-undecies TUB (introdotto con il D.Lgs. 21 aprile 2006, n. 72, in attuazione della Direttiva 2014/17/UE – c.d. Direttiva mutui, Mortage Credit Directive – MCD) [17]. Quest’ultimo – a dimostrazione della cruciale importanza che la verifica dovrebbe rivestire – prevede che essa debba essere, altresì, “approfondita” ed operata sulla base di informazioni “necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate” [18]. Delle modalità con le quali va eseguita la verifica si occupa la normativa secondaria che opera un richiamo alle regole previste “ai fini di sana e prudente gestione”. Taluno, proprio sulla base di questo riferimento, sostiene che l’obbligo in esame sia volto esclusivamente a protezione del solo finanziatore e del mercato [continua ..]


4. Natura e portata dell’obbligo: servizio di consulenza o dovere informativo?

Risolto positivamente il problema della diretta rilevanza del merito di credito nei confronti del debitore nel singolo rapporto considerato, appare necessario precisare i limiti di una siffatta responsabilità del finanziatore nel sovraindebitamento del consumatore, anche alla luce dei principi stabiliti dalle Direttive sul credito al consumo. Vale la pena di chiarire, in particolare, se nell’obbligo di cui all’art. 124-bis TUB sia rinvenibile anche un dovere del finanziatore di impedire il sovraindebitamento del sovvenuto [27]. In merito, il Tribunale di Napoli sembra spingersi in questo senso sino al punto di ritenere che in astratto la colpevolezza del prenditore possa risultare addirittura esclusa in ogni caso qualora l’erogazione del credito sia avvenuta in violazione dell’art. 124-bis TUB, rendendosi superfluo valutare la sua meritevolezza e tutelando al massimo il suo affidamento [28]. Va però segnalato che una tale lettura sarebbe ragionevole solo ove si inquadrasse l’obbligo di verifica del merito creditizio come un obbligo di assistenza e consulenza a carico del finanziatore tenuto, quindi, ad una valutazione di adeguatezza del prodotto rispetto al cliente. Sul punto va dato atto di un contrasto dottrinale nell’ambito del quale alla posizione che inizialmente assimilava la verifica del merito creditizio al servizio di consulenza [29], ne fa da contraltare altra, ormai prevalente, nel senso della necessaria ontologica differenza tra attività di verifica del merito di credito e attività di consulenza. Tale impostazione maggioritaria pare confortata dal dato positivo in tema di verifica del merito di credito, ove è del tutto assente un richiamo al dovere di perseguire il migliore interesse del cliente: dovere che rappresenta invece, come è noto, il proprium del servizio di consulenza; sicché appare precluso rinvenire una regola di adeguatezza della condotta del finanziatore come corollario dei generali principi di buona fede, correttezza e trasparenza [30]. Ed anche la nuova disciplina del credito immobiliare (introdotta in attuazione della Direttiva 2014/17/UE) depone nel senso che l’obbligo di verifica del merito di credito è un mero dovere informativo (seppur avente carattere personalizzato e non standardizzato) [31]. Del resto, mostra di mantenere fermo quel principio indefettibile di autoresponsabilità del [continua ..]


5. La valutazione di meritevolezza del consumatore tra vecchia e nuova disciplina del sovraindebitamento

Quanto detto finora, lungi dal risultare smentito, sembra anzi confermato dalle disposizioni recentemente introdotte dalla riforma del sovraindebitamento con l’av­vento della L. n. 176/2020, in attuazione del decreto legge “Ristori”. Infatti, “a bocce legislative ferme” sulla disciplina del merito creditizio che consente di individuare in esso solo un dovere di assistenza informativa, la disciplina del Codice della Crisi opera su un duplice piano: da un lato, realizza un temperamento delle condizioni di accesso alla procedura del piano del consumatore; dall’altro, introduce misure volte a corresponsabilizzare il creditore nella delicata operazione di concessione del credito. Il giudizio avente ad oggetto la condotta del debitore, che secondo la formulazione previgente richiedeva un triplice requisito di meritevolezza ai fini dell’omolo­gazione del piano proposto [35], non è stato obliterato dal codificatore, bensì soltanto modificato nella sua portata con l’intenzione di ampliare il perimetro applicativo di questo procedimento speciale, spianando al consumatore la strada verso l’esdebita­zione e il c.d. fresh start. Di qui l’impressione che sarebbe attualmente più corretto discorrere, ad avviso di chi scrive, di valutazione di “non grave colpevolezza”, più che di “meritevolezza”. Depone in tal senso il nuovo art. 7, 2° comma, lett. d-ter), L. n. 176/2020, che opta per requisiti negativi e consente l’accesso alla procedura al consumatore che non abbia determinato il suo sovraindebitamento “con colpa grave, mala fede o frode”, così di fatto espungendo la rilevanza della colpa lieve [36]. Mostra di intendere correttamente lo spirito che anima la riforma del 2020 anche il Tribunale di Benevento con la pronuncia in analisi che, in adesione alla tesi del passaggio dall’assenza di colpa, all’assenza di colpa grave, ha omologato il piano presentato dal consumatore, ritenendo connotato da colpa lieve il comportamento di quest’ultimo di mera consapevolezza nell’eccessivo indebitamento. Sotto altro angolo visuale, l’art. 12-bis, 3°-bis comma, sancisce per tabulas l’i­nedita corresponsabilizzazione del creditore, dal momento che la violazione del dovere informativo da parte di quest’ultimo è funzionale a far scattare la misura sanzionatoria ivi [continua ..]


6. Rilievi finali

Le considerazioni svolte rivelano un’indubbia tendenza in atto alla co-respon­sabilizzazione dei soggetti protagonisti del rapporto di credito, finalizzata a prevenire il fenomeno del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili e ad agevolare il suo superamento, consentendo l’esdebitazione in prospettiva di una second chance [50]: lo dimostra, in primis, la più recente Direttiva 2019/1023/UE, che invita gli Stati membri ad adottare misure volte a promuovere l’esdebitazione del consumatore [51]. In questo senso è apprezzabile lo sforzo del legislatore domestico di aver introdotto con il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (la cui entrata in vigore è stata sul punto anticipata dalla L. n. 176/2020), misure in materia di sovraindebitamento ido­nee a perseguire i suddetti fini, come l’art. 7, 2° comma, lett. d-ter), e di riservare spazio all’interno di tale disciplina allo strumento della valutazione del merito creditizio. In particolare, va salutata con favore la sanzione introdotta con l’art. 12-bis, 3°-bis comma, L. n. 3/2012 (art. 69, 2° comma, cod. crisi), che disvela palesemente una funzione dissuasiva e deterrente di comportamenti irresponsabili posti in essere dai creditori, seppur nel solo campo delle procedure di composizione della crisi [52]. Da questo angolo visuale, colgono nel segno entrambe le pronunce in epigrafe: il giudice partenopeo, pur con qualche “fuga in avanti”, ha infatti correttamente intuito quel nesso tra debito irresponsabilmente assunto e credito irresponsabilmente concesso, che sarebbe stato poi cristallizzato con la L. n. 176/2020; il giudice sannita, dal canto suo, mostra di applicare le nuove norme conformemente alla ratio sottesa alle stesse e ai principi generali della materia. Tuttavia, riguardo al merito creditizio rimangono aperte questioni su una serie di temi ulteriori. Il riferimento è, per un verso, alla perdurante mancanza di un vero e proprio divieto di erogazione del credito in assenza di una positiva valutazione del merito di credito, che non consente di sostenere, in prospettiva sistematica, l’obli­terazione di un vaglio sull’elemento soggettivo dei consumatori ogni volta che sia allegato o provato che il finanziatore non avrebbe dovuto concedere il prestito [53]; per altro versante, alla mancata previsione di una sanzione generale per il mancato rispetto [continua ..]


NOTE