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Riflessioni sull'art. 27 Codice della crisi e dell'insolvenza
Giuseppe Fauceglia, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Salerno
La nota intende esaminare le problematiche connesse all’interpretazione letterale dell’art. 27, 1° comma, CCII, offrendo argomenti finalizzati a sostenere un’opzione interpretativa differente da quella assunta dalla sentenza in commento.
This case note is aimed at investigating the issues related to the faithful to the text interpretation of the article 27, paragraph 1, of the Insolvency Code; the Author addresses several topics intended to develop an alternative solution to the one chosen by the ruling subject of the comment.
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Commento
Sommario:
1. Il caso - 2. La norma e l’interpretazione letterale - 3. Le antinomie che possono evidenziarsi in ordine all’opzione della interpretazione letterale - NOTE
1. Il caso Con decreto del 20 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Bologna, decidendo sul reclamo proposto da una società e revocando il provvedimento reso dal Tribunale di Reggio Emilia di ammissione della stessa alla procedura di concordato prenotativo, ha dichiarato la incompetenza per materia di detto Tribunale, in favore di quello di Bologna, sede della Sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo quest’ultimo competente ai sensi dell’art. 27 CCII. Il provvedimento della Corte d’Appello è stato impugnato con regolamento di competenza (qualificato come facoltativo), ritenendo il ricorrente che la competenza restasse radicata presso il Tribunale di Reggio Emilia, in ragione della inapplicabilità nella specie del predetto art. 27 CCII, questo presupponendo la già disposta ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Anche il Tribunale di Bologna, ricevuti gli atti a seguito della decisione della [continua ..]
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2. La norma e l’interpretazione letterale Come è noto l’art. 27, 1° comma, CCII, entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 14/2019, modificando il tradizionale criterio determinativo della competenza come previsto nella Legge Fallimentare, dispone che “per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”. La finalità della norma resta chiara, il legislatore – in [continua ..]
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3. Le antinomie che possono evidenziarsi in ordine all’opzione della interpretazione letterale L’art. 27, 1° comma, CCII fa riferimento ai “procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano”. Orbene, mentre per quanto riguarda l’espressione “le controversie che ne derivano”, può ritenersi, in prima battuta, che la stessa intenda riferirsi nel contesto del Codice alla vis actractiva del Tribunale per le controversie derivanti – come diretta conseguenza – dalla stessa dichiarazione di insolvenza (in una prospettiva di sostanziale continuità con l’esperienza e la disciplina della Legge Fallimentare) sì che l’espressione si presenta compatibile con il contesto specifico di cui al D.Lgs. n. 270/1999, ben diversa resta l’individuazione dei “procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza”. Se, infatti, per il gruppo di imprese di rilevante dimensione, può richiamarsi la disciplina che lo stesso [continua ..]
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NOTE