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Il criterio di competenza di cui all'art. 27, 1° comma, c.c.i. Al (primo) vaglio della giurisprudenza di legittimità

Giacinto Parisi, Dottore di ricerca nell’Università di Roma “Roma Tre”

Lo scritto si propone di esaminare, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 19618/2021, le questioni interpretative che emergono dallo speciale criterio di competenza stabilito dall’art. 27, 1° comma, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, già in vigore dal 16 marzo 2019, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano con riferimento alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione.

 

The criterion of jurisdiction enstablished by art. 27, 1st paragraph, of the italian corporate crisis and insolvency code at the (first) examination of the supreme court

The paper examines, also in the light of the Supreme Court ruling no. 19618/2021, the interpretative issues arising by the special criterion of jurisdiction established by art. 27, 1st paragraph, of the Italian Corporate Crisis and Insolvency Code, already in force, in this part, since March 16th, 2019, for the procedures for regulating the crisis or insolvency and the resulting issues in relation to companies in extraordinary administration and large business groups.

 

MASSIMA: La domanda di concordato preventivo di una società astrattamente assoggettabile alla amministrazione straordinaria va proposta dinanzi al tribunale del circondario ove l’impresa ha la propria sede legale e non rientra nella competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese, ai sensi dell’art. 27, 1° comma, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in quanto quest’ultima riguarda i soli procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza delle imprese già ammesse alla medesima procedura di amministrazione straordinaria. (Massima non ufficiale). PROVVEDIMENTO: (Omissis). Con decreto del 20 ottobre 2020 la corte d’appello di Bologna, decidendo sul reclamo proposto da I. S. s.p.a. e da U. s.p.a., e revocando il provvedimento col quale il tribunale di Reggio Emilia aveva assegnato il termine di cui all’art. 161, sesto comma, legge fall. per la presentazione della [continua ..]


Commento

Sommario:

1. La questione controversa - 2. L’interpretazione restrittiva della Corte di Cassazione e la riferibilità dell’art. 27, 1° comma, c.c.i. alle sole imprese in amministrazione stra­ordinaria - 3. La preferibile interpretazione estensiva: la regola sulla competenza si applica a tutte le imprese assoggettabili alla amministrazione straordinaria - 4. L’immediata applicabilità dell’art. 27, 1° comma, c.c.i. ai gruppi di im­prese di rilevante dimensione - NOTE


1. La questione controversa
Tra le (poche) norme del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza la cui entrata in vigore è stata anticipata dall’art. 389 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 al decorso del trentesimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che è, quindi, già vigente sin dal 16 marzo 2019 [1], vi è il 1° comma dell’art. 27 [2], il quale, nella parte di interesse nella presente sede, dispone che «per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 [3]». Proprio con riferimento alla disposizione poc’anzi richiamata sono sorte alcune prime questioni interpretative, una delle quali [continua ..]

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2. L’interpretazione restrittiva della Corte di Cassazione e la riferibilità dell’art. 27, 1° comma, c.c.i. alle sole imprese in amministrazione stra­ordinaria
Definendo i due regolamenti proposti avverso la decisione della Corte d’Appel­lo, la Suprema Corte ha regolato la competenza a decidere sulla domanda di concordato preventivo proposta dal debitore ritenendo che essa spetti al Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice del luogo in cui ha sede il debitore che ha chiesto la concessione del termine di cui all’art. 161, 6° comma, L. Fall., anziché al Tribunale di Bologna, quale Tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa territorialmente individuato ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 168/2003 [10]. Ad avviso della Corte di legittimità, l’art. 27, 1° comma, c.c.i. si limita a prevedere la competenza dei Tribunali sede della sezione specializzata in materia di impresa con esclusivo riferimento ai procedimenti di accertamento dello stato di insolvenza di cui all’art. 3, 1° comma, D.Lgs. n. 270/1999 e agli altri procedimenti di regolazione della crisi e [continua ..]

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3. La preferibile interpretazione estensiva: la regola sulla competenza si applica a tutte le imprese assoggettabili alla amministrazione straordinaria
La conclusione cui è giunta la Suprema Corte non ci sembra meritevole di condivisione, essendo per contro nettamente preferibile la tesi contraria sostenuta dalla Corte d’Appello di Bologna (e da altra precedente giurisprudenza di merito [12]) nonché avallata anche dalla Procura generale nella requisitoria scritta depositata in data 9 febbraio 2021 in vista della successiva adunanza camerale fissata per la decisione sui regolamenti di competenza [13]. Occorre in primo luogo osservare che, a ben vedere, anche a voler restare sul piano dell’interpretazione meramente testuale della norma, la conclusione cui perviene la sentenza in esame pare scontrarsi con un altro, rilevante dato letterale [14]. Poiché, come visto, l’articolo 3, 1° comma, D.Lgs. n. 270/1990, nel disciplinare il procedimento di accertamento dello stato di insolvenza di una impresa avente i re­quisiti di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 270/1999, richiama [continua ..]

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4. L’immediata applicabilità dell’art. 27, 1° comma, c.c.i. ai gruppi di im­prese di rilevante dimensione
Come si accennava in apertura, il 1° comma dell’art. 27 c.c.i. ha sollevato sin dalla sua emanazione anche una ulteriore questione interpretativa, diversa da quella affrontata dalla Corte di Cassazione nella decisione in esame e a cui merita accennare anche nella presente sede. L’art. 27, 1° comma, c.c.i., fa riferimento, per individuare la competenza del Tri­bunale sede della sezione specializzata, anche ai procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e in generale delle controversie che riguardino i «gruppi di imprese di rilevante dimensione», definiti dall’art. 2, lett. i), c.c.i. come «gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013[[20]]». Sennonché mentre l’art. 27, [continua ..]

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NOTE

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