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Trattamento dei crediti contestati nel concordato preventivo con particolare riferimento ai crediti erariali

Marco Rubino e Giuseppe Verna, Dottori commercialisti in Milano

La documentazione contabile presentata dal debitore con la domanda di concordato preventivo richiede l’applicazione degli artt. 2423 ss. c.c., interpretati ed integrati, sul piano della tecnica, dai principi contabili statuiti dall’OIC. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente i crediti contestati muniti di titolo esecutivo, anche se la loro esistenza non è giudicata probabile, ma al solo fine del voto. Se trattasi di crediti erariali, tuttavia, essi devono essere, comunque, provvisoriamente ammessi al voto, a meno che siano stati annullati con sentenza ancorché non passata in giudicato; in questo caso, infatti, viene a mancare il titolo esecutivo.

 

Disputed claims in arrangement with creditors procedures with particular reference to tax authorities

The accounting documents presented by the debtor for an arrangement procedure with creditors shall be prepared according to the Civil Code, technically interpretated by the accounting standards issued by the Organismo Italiano di Contabilità. The Judge-commissioner can temporarily admit the contested creditors, provided with an executory title, even if the credit existence is not probable, but only for voting purpose. The tax authorities provided with an executory title, although contested, shall be admitted for voting anyway, except when such a title was annulled by a judgment, even not final.

 

Sommario:

1. La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria (art. 161, 2° comma, lett. a) - 2. Lo stato analitico ed estimativo delle attività (art. 161, 2° comma, lett. b) - 3. Attestazione di veridicità dei dati aziendali da parte dell’esperto nominato dal debitore - 4. Verifiche del commissario giudiziale nel concordato preventivo - 5. La posta “Debiti” nel Codice civile e nei principi contabili - 6. I fondi rischi, gli accantonamenti per imposte e le passività potenziali - 7. La valutazione delle passività e il principio di prudenza - 8. Gli accantonamenti delle somme spettanti ai creditori contestati nel concordato preventivo - 9. Conclusioni - NOTE


1. La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria (art. 161, 2° comma, lett. a)

Come è noto il 2° comma dell’art. 161 L. Fall. prescrive che il debitore, unitamente al ricorso per concordato preventivo, debba presentare, oltre al piano, una serie di documenti a corredo, caratterizzati dalla loro natura eminentemente contabile: – la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa (art. 161, 2° comma, lett. a); – lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (art. 161, 2° comma, lett. b). Gli stessi documenti dovranno essere altresì allegati anche nel caso in cui, ai sensi del 6° comma dell’art. 161, il debitore intenda depositare una domanda di con­cordato riservandosi di presentare in un secondo momento la proposta definitiva ovvero di chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (c.d. «concordato [continua ..]

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2. Lo stato analitico ed estimativo delle attività (art. 161, 2° comma, lett. b)

Com’è stato osservato in altra occasione [7], lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione indicati alla lett. b) del 2° comma dell’art. 161 L. Fall., rappresentano un dettaglio della situazione patrimoniale indicata nel precedente paragrafo e sono necessari al fine di individuare nominativamente, qualitativamente e quantitativamente creditori e debitori. Trattandosi dunque di una specificazione, i criteri di valutazione delle voci nello stato analitico delle attività saranno i medesimi adottati nella predetta situazione: criteri di funzionamento ovvero criteri di liquidazione a seconda di quanto si è detto sopra. Tuttavia, non può sfuggire che nel concordato preventivo lo stato analitico delle attività risulta correlato ad un particolare atto della procedura: l’inventario del patrimonio del [continua ..]

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3. Attestazione di veridicità dei dati aziendali da parte dell’esperto nominato dal debitore

Come noto, il 3° comma dell’art. 161 L. Fall. prescrive che il ricorso per concordato preventivo sia accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”. Per quanto riguarda il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, occorre anzitutto osservare che il termine “dati aziendali” utilizzato dal legislatore fa ritenere che l’oggetto delle verifiche dell’esperto sia più ampio rispetto ai semplici dati contabili. Tuttavia, per i fini che qui ci occupano, limiteremo le nostre considerazioni ai soli dati contabili, osservando che, anche in questo caso, il concetto di veridicità richiama la «clausola generale» [10] contenuta nell’art. 2423 c.c. secondo cui il bilancio d’esercizio deve rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società “in modo veritiero e [continua ..]

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4. Verifiche del commissario giudiziale nel concordato preventivo

Nel concordato preventivo il deposito della documentazione prevista dal 2° comma dell’art. 161, lett. a) e b), consente al commissario giudiziale di espletare gli incombenti e le verifiche a lui demandate dalla norma. In particolare egli: – “con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161” procede alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori (art. 171, 1° comma), anche ai fini dell’invio dell’avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore e il decreto di ammissione (art. 171, 2° comma); – redige l’inventario del patrimonio del debitore (art. 172, 1° comma); – redige, almeno 45 giorni prima dell’adunanza, una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori (art. 172, 1° comma); – comunica al Tribunale eventuali [continua ..]

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5. La posta “Debiti” nel Codice civile e nei principi contabili

Nella prima parte di questo scritto si è dimostrato che, sia “l’aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa”, di cui all’art. 161, 2° comma, lett. a), L. Fall., accompagnata dalle specificazioni richieste nelle successive lett. b), c) e d), sia l’attestazione di veridicità dei dati aziendali contenuta nella relazione dell’esperto designato dal debitore indicata nel successivo 3° comma, sia gli accertamenti demandati al commissario giudiziale, menzionati nei successivi artt. 171, 1° comma, 172 e 173, si basano sulle scritture contabili del debitore e sui criteri che impongono una correzione della situazione contabile da questi presentata. Più precisamente l’intera documentazione contabile su indicata richiede l’appli­cazione degli artt. 2423 ss. c.c., interpretati ed integrati, sul piano della tecnica, dai principi contabili statuiti dall’OIC – Organismo [continua ..]

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6. I fondi rischi, gli accantonamenti per imposte e le passività potenziali

Il Codice civile, all’art. 2424-bis, 3° comma, nel fondo per rischi ed oneri accoglie accantonamenti “destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data della sopravvenienza” e, nel suo ambito, distingue i fondi in: per trattamento di quiescenza ed obblighi simili; per imposte, anche differite; strumenti finanziari derivati passivi; altri. Pertanto le imposte derivanti da accertamenti non definitivi o dipendenti da contenziosi in corso non costituiscono debiti, ma devono essere iscritte nel fondo rischi se si tratta di debiti di natura determinata, esistenza probabile, indeterminati nella misura o nella data di sopravvenienza. Il Principio contabile n. 31, Fondi per rischi ed oneri, del dicembre 2016, classifica i fondi per imposte tra i Fondi rischi solo se essi “rappresentano passività di natura [continua ..]

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7. La valutazione delle passività e il principio di prudenza

In sintesi può affermarsi che i Debiti accolgono obbligazioni certe, il cui ammontare e la cui scadenza sono determinati o determinabili, normalmente estinguibili col pagamento di una somma di denaro, mentre i Fondi rischi accolgono accantonamenti per obbligazioni di natura determinata, sorte in relazione a situazioni pregresse, di esistenza incerta ma probabile, in quanto tale esistenza dipende dal verificarsi di uno o più eventi futuri, la cui probabilità di verifica è stimata superiore al 50%. Le passività potenziali rappresentano invece obbligazioni di esistenza possibile, che non danno luogo ad accantonamenti a fondo rischi in quanto la probabilità del verificarsi degli eventi che ne condizionano l’esistenza è inferiore al 50%, e quindi non sono iscritte in bilancio, ma sono oggetto di obbligatoria ed adeguata informativa. Potrebbe obbiettarsi che le affermazioni sopra esposte non tengono conto del principio di prudenza di [continua ..]

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8. Gli accantonamenti delle somme spettanti ai creditori contestati nel concordato preventivo

L’art. 90, 1° comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle imposte dirette, stabilisce che il concessionario della riscossione deve adoperarsi per far inserire il credito erariale a lui affidato nell’elenco dei creditori del concordato (1° comma): quindi attraverso l’integrazione dell’elenco nominativo, presentato dal debitore ai sensi dell’art. 161, 2° comma, lett. b), e soggetto alla verifica del commissario giudiziale (art. 171, 1° comma). La legittimazione attiva del concessionario ha pertanto per oggetto l’inserimento del credito iscritto a ruolo nell’elenco dei creditori, ai fini sia della convocazione dell’assemblea dei creditori stessi (art. 171, 2° comma), sia dei pagamenti previsti nel piano di concordato. La richiesta d’inserimento dei crediti non portati dal ruolo (o, come si dirà qui di seguito, da altri atti esecutivi) compete, invece, alle agenzie delle entrate e ad [continua ..]

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9. Conclusioni

L’articolata disciplina dei crediti contestati nel concordato preventivo può essere dipanata nelle conclusioni che seguono. Nel concordato preventivo i crediti contestati, ma di esistenza probabile, ancorché non muniti di alcun titolo esecutivo, sono provvisoriamente inseriti nell’elenco dei creditori secondo gli ordinari criteri di valutazione delle poste di bilancio; naturalmente l’inserimento avrà luogo per un importo parziale allorché la probabilità della loro esistenza riguardi solo parte di essi. La valutazione della probabilità della loro esistenza, inizialmente di competenza del debitore, è successivamente sottoposta al vaglio del commissario giudiziale ed è evidentemente soggetta al sindacato del giudice delegato, su impulso dello stesso commissario o, ex art. 175, 3° comma, L. Fall., di qualsiasi creditore. Il trattamento dei crediti contestati nel concordato preventivo si presenta abbastanza [continua ..]

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NOTE

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