Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Profili processuali del nuovo sovraindebitamento, tra interventi di riforma e prime applicazioni giurisprudenziali (di Lucilla Galanti, Ricercatrice in Diritto processuale civile,Docente di Teoria generale del processo nell’Università di Firenze)


Lo studio si sofferma sui profili processuali del sovraindebitamento interessati dalle ultime riforme, analizzandoli alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali.

 

Procedural rules of the new over-indebtedness proceedings, between legal reforms and first jurisprudential applications

The study focuses on the procedural profiles of over-indebtedness affected by the latest reforms, in the light of the recent jurisprudential applications.

 

SOMMARIO:

1. Gli ultimi interventi di riforma in materia di crisi ed insolvenza e le ripercussioni sulla disciplina del sovraindebitamento - 2. Le modifiche ai presupposti di ammissibilità e la relazione dell’OCC: la nuova rilevanza della meritevolezza del debitore - 3. (Segue): le variazioni al giudizio di ammissione e di omologazione del piano del consumatore - 4. (Segue): lo stato soggettivo del debitore nell’accordo di composizione della crisi - 5. (Segue): la conferma della (tendenziale) irrilevanza dello stato soggettivo del debitore all’interno della liquidazione del patrimonio - 6. Meritevolezza ed esdebitazione - 7. Ulteriori dimensioni della meritevolezza: la “meritevolezza creditoria” - 8. Il requisito oggettivo e soggettivo di applicazione delle procedure nella riformata L. n. 3/2012: l’estensione della nozione di consumatore - 9. (Segue): estensione del debito del consumatore - 10. (Segue): estensione della nozione di consumatore ai soci - 11. (Segue): le prime applicazioni (e complicazioni) processuali - 12. Le nuove «procedure familiari» - 13. Le ultime previsioni del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, alla luce di una considerazione conclusiva - NOTE


1. Gli ultimi interventi di riforma in materia di crisi ed insolvenza e le ripercussioni sulla disciplina del sovraindebitamento

Nel percorso di riforma che da tempo stanno attraversando le procedure concorsuali, anche la disciplina del sovraindebitamento è stata nell’ultimo anno oggetto di interventi significativi. Dapprima, in sede di conversione in legge del decreto Ristori [1]: la L. n. 176/2020, che ha convertito con modificazioni il decreto, ha infatti trasposto all’interno della L. n. 3/2012 una parte delle rilevanti novità introdotte per il sovraindebitamento dal c.c.i.i. [2], così da svincolarne le sorti da quelle del Codice e anticiparne, con una scelta particolarmente lungimirante, l’entrata in vigore [3]. Poi, con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 [4], licenziato durante la pausa estiva dalla commissione Pagni [5], e convertito in Legge con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; che, oltre ad aver disposto un nuovo differimento per l’en­trata in vigore del c.c.i.i. al 16 maggio 2022 [6], nel prevedere nuovi strumenti per affrontare la crisi economica da Covid-19 ha coinvolto, in alcuni aspetti di cui si darà conto, anche le procedure di sovraindebitamento [7]. Allo stato attuale, e almeno fino a maggio, la disciplina del sovraindebitamento continuerà quindi a rinvenirsi nella sede consueta, la L. n. 3/2012, nella sua versione riformata [8]. Ciò significa innanzitutto che i procedimenti di sovraindebitamento restano attualmente invariati sotto il profilo nominale. Mentre il c.c.i.i. ha optato per una nuova qualificazione delle procedure, rinominando il Piano del consumatore come Ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’Accordo di composizione della crisi come Concordato minore e la Liquidazione del patrimonio come Liquidazione controllata del sovraindebitato, la riformata L. n. 3/2012 ha preferito mantenere l’originaria qualificazione; sicché, ad oggi, ci si potrà continuare a riferire ai procedimenti di sovraindebitamento secondo la terminologia tradizionale. Tra i profili contenutistici che invece sono stati adeguati alle innovazioni apportate dal c.c.i.i. ci si soffermerà nel prosieguo su quelli con una più spiccata rilevanza processuale, alla luce delle interpretazioni che sono state fornite dalle prime applicazioni giurisprudenziali. In particolare, si prenderà in considerazione la modifica ai presupposti di ammissibilità previsti per il piano del consumatore e per l’accordo di [continua ..]


2. Le modifiche ai presupposti di ammissibilità e la relazione dell’OCC: la nuova rilevanza della meritevolezza del debitore

Con l’intervento di riforma, i presupposti di ammissibilità previsti per il piano del consumatore e per l’accordo di composizione della crisi sono stati modificati, riprendendo le condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e le condizioni di ammissibilità del concordato minore del c.c.i.i. [9], nel senso di valorizzare la dimensione della meritevolezza del debitore [10]. Ai presupposti già individuati dall’art. 7, 2° comma, della L. n. 3/2012 [11], è infatti stata aggiunta un’ipotesi di inammissibilità quando il debitore, anche consumatore, abbia già beneficiato dell’e­sdebitazione per due volte (nuova lett. d-bis), per il piano del consumatore, quando la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode (nuova lett. d-ter), e per l’accordo di composizione della crisi, quando risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (nuova lett. d-quater). Allo stesso tempo, sempre ricalcando quanto già previsto dal c.c.i.i. [12], l’art. 9 richiede oggi che, al momento del deposito, alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi sia allegata anche una relazione dell’OCC, entro la quale, pure, la meritevolezza assume una rilevanza centrale. La relazione, infatti, al di là della valutazione di requisiti di forma o di convenienza [13], deve contenere l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 9, 3°-bis comma, lett. a), e 3°-bis.1 comma, lett. a), come pure l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 9, 3°-bis comma, lett. b) e 3°-bis.1 comma, lett. b). A ciò si aggiunge, come meglio si vedrà, una la valutazione della “meritevolezza creditoria”; si deve infatti considerare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile (art. 9, 3°-bis comma, lett. e), e 3°-bis.2 comma). Si tratta di modifiche che devono essere considerate in termini distinti per il piano del consumatore e per l’accordo di composizione della crisi. Se infatti, rispetto al primo, la valutazione di meritevolezza del debitore [continua ..]


3. (Segue): le variazioni al giudizio di ammissione e di omologazione del piano del consumatore

Fino ad oggi, per poter pervenire all’omologazione del piano del consumatore, il giudice doveva prima valutarne la meritevolezza; doveva infatti escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, o che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali [15]. In ragione dell’attuale testo dell’art. 12-bis, 3° comma, invece, il giudice provvede ad omologare il piano, verificata la sua ammissibilità, fattibilità e idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti; a tale controllo si aggiunge quello di convenienza, in caso di contestazioni [16], ma il giudice non deve più considerare la meritevolezza [17]. Quest’ultima, che come si è visto è stata collocata tra i presupposti di ammissibilità del piano, è stata corrispondentemente espunta dalle condizioni di omologa. Del resto, già in passato il vaglio di meritevolezza veniva svolto, nella prassi, all’insegna del favor debitoris; la giurisprudenza, infatti, riteneva il debitore meritevole non solo in tutti i casi in cui la situazione di sovraindebitamento fosse dipesa da eventi esterni, imprevedibili e non imputabili, ma anche in presenza di un ricorso al credito “giustificato”: valorizzando le ragioni dell’indebitamento, si esclu­deva la colpevolezza del debitore quando il credito fosse stato motivato da esigenze effettive e di natura non voluttuaria [18], mentre si tendeva a ravvisarla soltanto in casi gravi, caratterizzati dalla reiterata assunzione di debiti non ragionevolmente sostenibili [19], o rispetto ai quali emergesse una manifesta malafede [20]. Condividendo l’intenzione di incentivare il buon esito della procedura già emergente dalla pregressa applicazione giurisprudenziale, il legislatore ha anche testual­mente escluso la necessità di valutare la meritevolezza del debitore al fine di pervenire all’omologazione [21]; come le prime sentenze hanno già ha messo in rilievo, del resto, lo stato soggettivo del debitore perde rilevanza una volta assicurato il perseguimento dell’utilità dei creditori, e la convenienza rispetto [continua ..]


4. (Segue): lo stato soggettivo del debitore nell’accordo di composizione della crisi

La meritevolezza del debitore, in passato priva di rilievo ai fini dell’accordo di composizione della crisi, trova oggi valorizzazione anche in tale procedimento. Come si è visto, l’attuale testo dell’art. 7, 2° comma, lett. d-quater), prevede che la proposta sia inammissibile quando il debitore abbia compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori [31]; e, soprattutto, anche per l’accordo di composizione è stata introdotta una relazione dell’OCC, in cui si deve dar conto di elementi analoghi a quelli previsti per il piano del consumatore, tra cui, in particolare, delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni nonché delle ragioni dell’incapacità di adempierle [32]. Il controllo quanto meno indiretto della meritevolezza del debitore, che viene in questo modo ad attuarsi, si trova però snaturato dalla sua funzione; in tale sede, infatti, non si è in presenza di un piano unilaterale, sicché il vaglio sulla meritevolezza non sopperisce alla mancanza di un accordo, né il controllo del giudice riveste un ruolo di garanzia nei confronti dei creditori, che sono comunque chiamati ad esprimere il proprio consenso. Di conseguenza, la verifica della meritevolezza verrebbe a connotarsi in termini essenzialmente “informativi”, e cioè come elemento utile per consentire ai creditori l’espressione di un voto consapevole [33]. Per il resto, rispetto all’accordo di composizione della crisi, l’omologazione si caratterizza, come già in passato, quale sede di un controllo essenzialmente formale: il giudice procede all’omologazione dopo aver accertato il raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti, svolgendo una valutazione di legalità, e di convenienza solo eventuale; anche in tal caso, in presenza di contestazioni, l’accordo deve risultare vantaggioso rispetto all’alternativa liquidatoria [34]. Merita però sottolineare che, sulla falsariga di quanto previso dal c.c.i.i. per il concordato minore, nella riformata L. n. 3/2012 si è introdotto un ulteriore meccanismo di cramdown, che consente l’omologazione anche qualora il mancato raggiungimento dell’accordo dipenda dal dissenso dell’amministrazione finanziaria; in mancanza di sua adesione, infatti, il giudice può comunque [continua ..]


5. (Segue): la conferma della (tendenziale) irrilevanza dello stato soggettivo del debitore all’interno della liquidazione del patrimonio

Rispetto alla liquidazione del patrimonio, già nel testo pregresso si prevedeva che la relazione dell’OCC dovesse dar conto, per il debitore persona fisica, delle cau­se di indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, oltre che delle ragioni dell’incapacità di adempiere. A seguito della riforma, semmai, la valutazione di meritevolezza risulta in tale contesto affievolita, corrispondentemente all’attenuazione dell’ottica beneficiale che caratterizzava la procedura e alla valorizzazione della preponderante finalità di soddisfazione del ceto creditorio [36]. La finalità satisfattiva della procedura risulta ancora più evidente nelle previsioni del c.c.i.i. non trasposte all’interno della L. n. 3/2012, e, in particolare, della gradualità di iniziative per l’accesso alla procedura: nel c.c.i.i. si era introdotta la legittimazione concorrente dei creditori in caso di insolvenza del debitore, e anche del p.m. qualora il debitore insolvente fosse imprenditore [37], ma la previsione non è stata replicata nella L. n. 3/2012, sicché la domanda continuerà, per il momento, a costituire appannaggio esclusivo del debitore. La valutazione di meritevolezza resta, però, all’interno della L. n. 3/2012, anche sotto forma di controllo degli atti di frode, invece eliminato dalle previsioni del c.c.i.i. [38]. Benché il giudizio sugli atti di frode permanga, le prime applicazioni giurisprudenziali non sono risultate concordi rispetto al coordinamento con l’introduzio­ne, in capo al liquidatore, della legittimazione a iniziare e proseguire le azioni dirette a far dichiarare l’inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori [39]. Parte della giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che il raccordo con tale disposizione abbia l’effetto di rendere già implicitamente abrogato il controllo sugli atti di frode: questi ultimi, cioè, seppure il testo di legge sia attualmente invariato, sarebbero ormai irrilevanti ai fini dell’accesso alla procedura, e rimessi alla valutazione al liquidatore [40]. Secondo una diversa prospettiva, invece, la rilevanza degli atti di frode, quale requisito di ammissibilità, sarebbe ridotta ma non esclusa. L’ambito degli atti di frode da tenere in considerazione per negare l’accesso alla [continua ..]


6. Meritevolezza ed esdebitazione

Anche rispetto alla liquidazione del patrimonio, però, la meritevolezza assume una dimensione accentuata se si considera la possibilità di ottenere il beneficio della liberazione dai debiti residui; la meritevolezza del debitore si pone infatti alla base delle condizioni in presenza delle quali è possibile giungere all’esdebitazione [42], sia nella forma “ordinaria”, già in passato presente nella L. n. 3/2012, sia nella nuova forma di esdebitazione del debitore incapiente [43]. Mentre per le procedure fondate sull’accordo con i creditori un effetto esdebitativo è intrinseco al buon esito della procedura [44], rispetto alla liquidazione del patrimonio l’esdebitazione trovava fino ad oggi disciplina nell’art. 14-terdecies, quale possibile «appendice» della procedura di liquidazione del patrimonio, determinando la liberazione dai debiti residui qualora fossero stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della procedura, per il debitore persona fisica meritevole; meritevolezza che acquista rilevanza sia quale condizione per la concessione del beneficio [45] – pur sempre su do­manda di parte [46] –, sia ai fini della sua esclusione o revoca [47]. Il beneficio della liberazione dei debiti trova oggi disciplina anche nell’art. 14-quaterdecies, entro il quale sono state trasposte le previsioni dell’art. 283 c.c.i.i., introducendo la forma del tutto nuova di esdebitazione del debitore incapiente. Si tratta di una forma di esdebitazione che può conseguire il solo debitore persona fisica, e solo per una volta, qualora non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Benché si ponga, anch’essa, a margine del procedimento di liquidazione del patrimonio, si tratta però di un’esdebitazione senza liquidazione [48], o, al più, a liquidazione eventuale, qualora sopravvengano utilità nei quattro anni successivi [49]. Anche in tal caso, all’esdebitazione si accede su domanda di parte, da proporre per il tramite dell’OCC, contestualmente allegando una relazione dell’organismo in cui, di nuo­vo, risulta centrale la valutazione di meritevolezza; come prevede il 4° comma, infatti, la relazione deve comprendere l’indicazione [continua ..]


7. Ulteriori dimensioni della meritevolezza: la “meritevolezza creditoria”

A seguito dell’intervento di riforma, la meritevolezza si trova declinata anche rispetto allo stato soggettivo dei creditori, i quali devono ora prestare particolare attenzione a non porre in essere condotte che si rivelino concausa del sovraindebitamento; come già previsto anche dal c.c.i.i., il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, oppure, nel caso di debitore consumatore, abbia violato il merito creditizio, non può proporre opposizione o reclamo in sede di omologa né contestare inammissibilità non dolose [51]. Al di là della sanzione processuale così inflitta al creditore non meritevole [52], dalla valutazione del creditore parrebbe trapelare uno «speculare» giudizio sulla condotta del debitore [53]. Nelle prime applicazioni giurisprudenziali emerge infatti che la colpa (o il concorso di colpa) del creditore nella causazione o nell’aggravamento dell’indebitamento attenua parallelamente i margini di colpevolezza imputabili al debitore; la colpevolezza del creditore, ponendosi quale concausa del sovraindebitamento, interrompe (almeno in parte) il nesso di riconduzione al debitore, e ne esclude, per ciò stesso, l’immeritevolezza, di fronte a una colpa che viene a connotarsi come non grave [54]. Analogamente, quando il creditore non abbia adeguatamente ponderato il profilo del debitore consumatore, a quest’ultimo non potrà imputarsi (quanto meno, non integralmente) la situazione di sovraindebitamento che ne sia poi derivata; sì da escludere, nuovamente, gli estremi di una colpa grave [55]. Una tale interpretazione ha evidenti implicazioni per il ceto creditorio, poiché alla colpevolezza del creditore si collegherebbe non solo la (già rilevante) sanzione processuale che impedisce di opporsi all’omologazione, ma una incidenza anche sostanziale; se infatti la condotta del creditore, quale causa o concausa del sovraindebitamento, fa emergere, a contrario, la meritevolezza del debitore, anziché connotarsi quale elemento ostativo alla possibilità di opporsi all’omologazione, finisce per entrare a far parte degli elementi valutati dal giudice per pervenire all’omolo­gazione [56].


8. Il requisito oggettivo e soggettivo di applicazione delle procedure nella riformata L. n. 3/2012: l’estensione della nozione di consumatore

Rispetto ai requisiti di accesso al sovraindebitamento, anche a seguito della riforma resta invariato il profilo oggettivo: l’art. 6, 2° comma, lett. a) della L. n. 3/2012 continua infatti a definire il sovraindebitamento come «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente». Non è dunque stata recepita la variazione prevista dall’art. 2, lett. c), c.c.i.i., che si riferisce al sovraindebitamento come allo stato «di crisi o di insolvenza» del consumatore, del pro­fessionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza [57]. È variato, invece, il requisito soggettivo, con particolare riguardo alla nozione di consumatore [58], da un lato estesa al socio e dall’altro riferita a un più ampio debito assoggettabile alla procedura. Allo stesso tempo, della figura è stata mantenuta la centralità all’interno delle procedure di sovraindebitamento: mentre il c.c.i.i. aveva escluso il consumatore dal concordato minore [59], nel riformare la L. n. 3/2012 si è preferito confermare la massima accessibilità per il consumatore a tutte le procedure [60].


9. (Segue): estensione del debito del consumatore

La portata della nozione di consumatore risulta ampliata innanzitutto rispetto al debito che è consentito comporre tramite le procedure di sovraindebitamento. L’art. 6, lett. b) – sempre sulla falsariga di quanto già previsto dal c.c.i.i. – identifica ora il consumatore nella persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta; senza, cioè, circoscrivere più il consumatore alla persona fisica che abbia «assunto» obbligazioni «esclusivamente» per scopi estranei a tale attività. La modifica così intervenuta si inserisce nel dibattito relativo alla possibilità di considerare consumatore anche il debitore con un debito c.d. promiscuo. Un arresto di legittimità del 2016, infatti, aveva ritenuto che la nozione di consumatore non si riferisse necessariamente ad una persona priva di relazioni d’impresa o professionali, «compatibili se pregresse» o anche «attuali» purché non vi fossero «obbligazioni residue» assunte nell’esercizio di tali attività; focalizzandosi sulla «natura dei debiti residui», nella lettura della Corte, a rilevare sarebbe stata «una specifica qualità della sua insolvenza finale», così da ritenere consumatore il debitore persona fisica che avesse «contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale […] senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria» [61]. Poiché il testo di legge non richiede più che il consumatore abbia assunto «esclusivamente» obbligazioni estranee all’attività professionale o imprenditoriale, il pregresso dato rilevante, da riconoscere nella composizione dell’indebitamento residuo, entro il quale non avrebbero potuto figurare obbligazioni contratte nell’eser­cizio di attività professionali o imprenditoriali eventualmente svolte, parrebbe oggi trovare superamento [62]. Allo stesso modo, il fatto che la legge non si riferisca più al debitore «che ha assunto [continua ..]


10. (Segue): estensione della nozione di consumatore ai soci

Come si è anticipato, la nozione di consumatore è stata estesa anche ai soci: repli­cando quanto previsto dal c.c.i.i., l’art. 6, lett. b) della L. n. 3/2012 specifica oggi che consumatore può essere il socio persona fisica di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a., per i debiti estranei a quelli sociali. Trova così risposta normativa l’accesso alle procedure di sovraindebitamento per il socio illimitatamente responsabile di società fallibile, in adesione all’orienta­mento giurisprudenziale che già si era posto in tal senso, seppure in termini non univoci [66]. La soluzione più restrittiva, infatti, escludeva che il socio illimitatamente responsabile di società fallibile, suscettibile di incorrere nell’estensione del fallimento sociale ai sensi dell’art. 147 L. Fall., potesse accedere a una procedura di sovraindebitamento; ciò in ragione di un principio di necessaria alternatività, tratto dall’art. 7, 2° comma, lett. a), della L. n. 3/2012, ai sensi del quale la proposta non è ammissibile quando il debitore è soggetto a diverse procedure concorsuali, nonché dall’art. 6, 1° comma, per il quale l’accordo può essere concluso solo per far fronte a situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili a diverse procedure [67]. Un analogo problema di alternatività sarebbe potuto sorgere anche di fronte a una società soggetta alle disposizioni sul sovraindebitamento, dal momento che, con una novità tratta dal c.c.i.i. [68], anche in tal caso il socio potrà incorrere nell’esten­sione della procedura sociale. Gli artt. 7, 2°-ter comma e 14-ter, 7°-bis comma prevedono infatti che l’accordo di composizione della crisi della società e il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio sociale producano effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili [69]; estensione ovviamente non prevista per il piano del consumatore dato che a tale procedura possono accedere, per definizione, solo persone fisiche e non anche società. Alla luce della nuova disposizione contenuta nell’art. 6, lett. b), però, sia di fronte alla procedura maggiore della società, sia in caso di sovraindebitamento sociale, il socio illimitatamente responsabile potrà sempre accedere anche in proprio alle procedure di [continua ..]


11. (Segue): le prime applicazioni (e complicazioni) processuali

Di fronte alla procedura di sovraindebitamento sociale che vada a ripercuotersi sul socio rispetto al debito di cui sia tenuto a rispondere illimitatamente, e alla possibile coesistenza di una procedura di sovraindebitamento del socio e della società, o di una procedura di sovraindebitamento del socio ed una procedura sociale “maggiore”, risultano evidenti i profili di “complicazione” processuale, in parte già presi in considerazione dalla giurisprudenza, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni [72]. In mancanza di disposizioni specifiche, la giurisprudenza si è, infatti, soffer­mata sull’individuazione della competenza, rispetto alla quale si è affermato un principio di prevenzione temporale: di fronte ad una procedura di liquidazione della società, i cui effetti si estendano ai soci illimitatamente responsabili, la procedura resta incardinata dinanzi al giudice prioritariamente adito [73]. Per quanto riguarda, invece, le modalità di svolgimento della procedura in estensione, si è privilegiato il coordinamento interno, tramite la riunione dei fascicoli e del procedimento davanti al medesimo giudice [74]. Un profilo problematico si è posto anche per la possibilità di estendere al socio, in mancanza di sua iniziativa, gli effetti della procedura di liquidazione del patrimo­nio della società; l’apertura del procedimento di liquidazione, infatti, è tuttora subordinata alla domanda del debitore, mentre con l’estensione verrebbe a prescindere dalla sua volontà. La questione deriva da un difetto di coordinamento delle nuove disposizioni, poiché nella L. n. 3/2012 non è stata introdotta, come accennato, la pluralità di legittimazioni concorrenti prevista invece dal c.c.i.i. per la liquidazione controllata: nel c.c.i.i., venuta così meno l’esclusività dell’iniziativa del debitore, non contrasta con il sistema la possibilità di aprire una procedura in estensione anche in assenza di domanda del debitore, ma, in mancanza di un’analoga previsione nella L. n. 3/2012, le prime applicazioni giurisprudenziali hanno risolto la questione in termini contrastanti. Parte della giurisprudenza ha infatti ritenuto che l’estensione della procedura rappresenti un effetto automatico, che prescinde dalla domanda di parte e non richieda alcuna [continua ..]


12. Le nuove «procedure familiari»

Particolare rilevanza assume poi, sotto il profilo processuale, la previsione al­l’interno della riformata L. n. 3/2012 delle nuove «procedure familiari». Di fronte al verificarsi di fenomeni di propagazione e di indebitamento a catena del debitore civile [78], l’art. 7-bis ha infatti introdotto una disciplina per il sovraindebitamento dei membri di una stessa famiglia, estensivamente considerati, comprendendo, oltre ai coniugi, alle parti di un’unione civile e ai conviventi, anche i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II [79]. Il sovraindebitamento familiare è stato disciplinato in due distinte forme. Innanzitutto, si è prevista la possibilità di accedere ad una procedura unica [80]: i membri di una stessa famiglia possono infatti oggi presentare una domanda, sottoponendo un progetto unitario di risoluzione della crisi, in presenza di una condizione alternativa, se siano conviventi o se il sovraindebitamento abbia origine comune [81]. Al di là della specifica previsione che impone di conservare masse attive e passive distinte, la domanda così proposta seguirà poi, nel suo sviluppo processuale, la disciplina generale prevista per il procedimento, senza che il legislatore abbia dettato ulteriori previsioni di raccordo. In secondo luogo, si è introdotta una forma di coordinamento tra procedure. L’art. 7-bis, 4° comma prevede infatti che, nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotti i necessari provvedimenti. Si lascia dunque ampia discrezionalità al giudice, delineando un coordinamento detipizzato; l’unica previsione specifica interessa la competenza che, in adozione espressa di un principio di prevenzione, resta fissata dinanzi al giudice adito per primo [82]. Benché la previsione sia stata collocata nella parte prima della L. n. 3/2012, relativa alle procedure di composizione della crisi, ne è già stata fatta applicazione anche rispetto alla liquidazione del patrimonio: «anche alla luce dell’art. 7-bis», si è ri­tenuto possibile il deposito di «un ricorso unitario e coordinato» da parte di due coniugi, a fronte della «sostanziale “equivalenza” del patrimonio» da liquidare e della «natura solidale di gran [continua ..]


13. Le ultime previsioni del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, alla luce di una considerazione conclusiva

La rilevanza delle procedure di sovraindebitamento, soprattutto nella crisi determinata dall’attuale periodo emergenziale, è stata da ultimo ribadita con l’inter­vento di agosto. Il D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 147/2021 [92], in materia di sovraindebitamento ha previsto, per le imprese sotto soglia, la possibilità di avvalersi della ristrutturazione dei debiti o della liquidazione dei beni tra le possibili alternative per superare la condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l’insolvenza. Ai sensi dell’art. 17, l’imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all’art. 1, 2° comma, L. Fall., e che si trovi in tale stato di squilibrio, può chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Quando viene individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di probabile crisi o insolvenza, le parti hanno a disposizione una serie di alternative: oltre a poter concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell’art. 182-octies L. Fall., un accordo senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all’art. 67, 3° comma, lett. d), L. Fall., e a poter presentare domanda di concordato semplificato previsto dal decreto, possono altresì proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti o chiedere la liquidazione dei beni secondo le previsioni sul sovraindebitamento. Ai sensi del comma 6, se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere l’accordo, l’im­prenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla L. n. 3/2012 [93]. È evidente che il contesto assolutamente nuovo in cui ci si trova richiede strumenti altrettanto nuovi per far fronte alla crisi attuale, abbinati alla massima valoriz­zazione delle misure che possano risultare utili a superare la crisi; il decreto di agosto si pone in tale direzione. Il richiamo alle procedure di sovraindebitamento mostra la rinnovata fiducia del legislatore in tali misure, come del resto conferma la premura nell’anticiparne l’entrata in vigore, scorporandole dal c.c.i.i.; e, in effetti, l’ampia accessibilità [continua ..]


NOTE