Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Note in tema di prescrizione nel concordato preventivo (di Luigi Farenga, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Perugia)


L’Autore, esamina la questione, in realtà poco esplorata, della prescrizione dei crediti nel concordato preventivo. Partendo dal presupposto che il termine di prescrizione, nel concordato liquidatorio, decorre con il deposito del piano di riparto ove il credito è contemplato, giunge a ritenere che eventuali somme non riscosse o a favore di creditori irreperibili debbano essere devolute agli altri creditori.

Notes on the subject of prescription in the arrangement with creditors

The Author examines the question, in reality little explored, of the prescription of credits in the arrangement with creditors. Assuming that the limitation period, in the agreed liquidation, starts with the filing of the allotment plan where the credit is contemplated, he comes to believe that any sums not collected or in favor of untraceable creditors must be devolved to the other creditors.

Keyword: arrangement with creditors, arrangement with creditors with the transfer of assets, prescription.

Poiché nel concordato preventivo con liquidazione dei beni i creditori possono chiedere il pagamento delle sole somme risultanti dal piano di riparto predisposto dal liquidatore, il termine prescrizionale decorre dal deposito del piano di riparto e non dal decreto di omologazione del concordato. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE Il Giudice Sciogliendo la riserva del 21 gennaio 2021 (omissis) ha pronunciato la seguente ORDINANZA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., M. S.R.L. ha domandato, a questo Tribunale, di voler accertare e dichiarare, anche nel contradditorio del Commissario giudiziale e dei Liquidatori giudiziali della M. S.R.L. A SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO, la intervenuta prescrizione e conseguente inesigibilità dei residui crediti vantati da R. S.R.L. (per € 86.846,88), F. I. S.N.C. (per € 13.807,40), MA. S.R.L. (per € 1.811.353,77), G. B. S.P.A. (per € 43.320,28), T. S.P.A. (per € 634.922,56), R. U. S. S.R.L. (per € 40.829,03) L. D. F. (per € 27.225,31) e D. C. S.R.L. (per € 32.882,53) per decorso, senza interruzione, del termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c., che assume doversi computare dalla data del 20 febbraio 2018 (rectius: 2008 n.d.r.) in cui è stato depositato il decreto di omologa del concordato preventivo da essa stessa proposto. A seguito di rituale notifica del ricorso introduttivo, i convenuti L. D. F. e D. C. S.R.L. sono rimasti contumaci, mentre gli altri creditori e i Liquidatori giudiziali si sono costituiti in giudizio ed hanno invocato il rigetto della domanda, contestando, sotto diversi profili, il decorso del termine di prescrizione ordinaria invocato dalla ricorrente. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione a resistere dei Liquidatori giudiziali, stante la loro posizione di terzietà rispetto al tema della controversia. Le parti costituite hanno invocato il diritto alla rifusione delle spese di lite, mentre la difesa dei Liquidatori giudiziali ha domandato, altresì, la condanna della ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 1. fall. L’eccezione della ricorrente volta a contestare la legittimazione processuale dei Liquidatori giudiziali è palesemente infondata e deve essere disattesa, sia perché, a seguito della omologa del concordato preventivo liquidatorio, il Liquidatore giudiziale ha una propria legittimazione ad intervenire ad adiuvandum nei giudizi pendenti tra il debitore e i suoi creditori che investano lo scopo liquidatorio, in quanto volti all’accertamento dei crediti o della loro collocazione (Cass. 20 settembre 2019, n. 23520; Cass. 28 luglio 2017, n. 18823; Cass. 3 aprile 2013, n. 8102), sia soprattutto perché, nel caso di specie, la stessa ricorrente ha evocato in giudizio il concordato preventivo nella persona del Commissario giudiziale e dei Liquidatori, in considerazione degli effetti [continua..]