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Note in tema di prescrizione nel concordato preventivo
Luigi Farenga, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Perugia
L’Autore, esamina la questione, in realtà poco esplorata, della prescrizione dei crediti nel concordato preventivo. Partendo dal presupposto che il termine di prescrizione, nel concordato liquidatorio, decorre con il deposito del piano di riparto ove il credito è contemplato, giunge a ritenere che eventuali somme non riscosse o a favore di creditori irreperibili debbano essere devolute agli altri creditori.
The Author examines the question, in reality little explored, of the prescription of credits in the arrangement with creditors. Assuming that the limitation period, in the agreed liquidation, starts with the filing of the allotment plan where the credit is contemplated, he comes to believe that any sums not collected or in favor of untraceable creditors must be devolved to the other creditors.
Keyword: arrangement with creditors, arrangement with creditors with the transfer of assets, prescription.
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