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La responsabilità del curatore anche alla luce del codice della crisi e dell´insolvenza
Edoardo De Chiara, Assegnista di ricerca nell’Università di Salerno
Lo scritto prende spunto dalla incongruenza, ribadita con una recente sentenza della Corte di Cassazione, tra premessa teorica ed inquadramento giuridico derivato, sul discusso tema della natura della responsabilità del curatore fallimentare. Nel tentativo, dunque, di ipotizzare una diversa interpretazione delle norme rispetto a quella prospettata da parte della giurisprudenza, si argomentano le relative conclusioni contestualizzandole anche alla luce della disciplina che sarà introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
The present paper is focused on a recent court decision about the liability of the official receiver. The commentary attempts to analyze the debate on the topic and contextualize the relative conclusions considering the discipline that will be introduced by the Crisis and Insolvency Code.
Keywords: official receiver, liability.
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Commento
Sommario:
1. Premesse generali - 2. L’azione di responsabilità per danni diretti alla massa ed esercitata dal nuovo curatore - 3. Le azioni di responsabilità esercitate dal debitore, dai singoli creditori o più in generale dai terzi - 4. Contestualizzazione delle conclusioni alla luce del CCII - 5. Le ricadute della ricostruzione teorica sul caso di specie - NOTE
1. Premesse generali La responsabilità del curatore fallimentare risulta scomponibile, almeno secondo le comuni trattazioni dedicate al tema, seguendo una logica di ripartizione per contrapposizione. Tale chiave ricostruttiva teorica si fonda però su una inversione d’analisi, strutturando un ragionamento che parte dal mero profilo patrimoniale leso onde risalire alla individuazione della categoria di riferimento. Tradizionalmente, infatti, si afferma che: da un lato vi sono i danni arrecati in via diretta alla massa dei creditori; dall’altro, invece, si individuano i pregiudizi patiti dal singolo creditore, dal terzo o dallo stesso debitore fallito. Probabilmente questa netta contrapposizione tra natura contrattuale della responsabilità ex art. 38 L. Fall., e natura extracontrattuale dei restanti pregiudizi arrecabili dal curatore meriterebbe una rimeditazione parziale. In questo commento si è reputato preferibile, solo per ragioni di chiarezza espositiva, [continua ..]
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2. L’azione di responsabilità per danni diretti alla massa ed esercitata dal nuovo curatore Secondo un certo fronte dottrinale, i problemi posti dall’art. 38 L. Fall. non sarebbero tanto da rinvenire in ciò che espressamente statuisce [2], ma nei “vuoti” testuali implicanti un intervento dell’interprete, attribuendosi quindi a tale “difetto” di formulazione la causa dell’ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo all’inquadramento di tale responsabilità nelle ordinarie categorie civilistiche. Per esigenze di coerenza ed organicità espositiva, pur non condividendo l’asserzione di principio, cioè la presunta carenza qualificatoria della norma, si asseconda questa chiave di lettura, e quindi, prima di passare ai contrasti interpretativi più significativi, si procede preventivamente all’analisi di quanto espressamente disposto dall’art. 38 L. Fall., per poi procedere al completamento delle presunte “carenze” del dispositivo (rectius: alla [continua ..]
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3. Le azioni di responsabilità esercitate dal debitore, dai singoli creditori o più in generale dai terzi Prima di scandagliare nello specifico la rilevante questione giuridica emersa dalla sentenza in commento, è necessario premettere una breve introduzione schematica delle differenti declinazioni di pregiudizio producibili dal curatore e non sussumibili nell’art. 38 L. Fall. Tripartendo l’approccio d’analisi [27], si è soliti individuare: a) il danno diretto al singolo creditore o al debitore ed indiretto alla massa attiva; b) il danno esclusivo al singolo creditore o al debitore o ad un terzo in genere; c) il danno diretto alla massa attiva ed indiretto al debitore. Quanto al danno diretto al singolo creditore o al debitore ed indiretto alla massa, tale situazione si verifica solitamente quando il curatore pur non danneggiando direttamente la procedura, grava la stessa, o meglio il relativo patrimonio fallimentare, dell’obbligo di risarcire la pretesa del singolo creditore o terzo pregiudicato con susseguente danno indiretto alle ragioni [continua ..]
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4. Contestualizzazione delle conclusioni alla luce del CCII Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza [40], non inciderà sugli approdi ai quali si è pervenuti nei precedenti paragrafi, non essendo alterato, in maniera significativa, né il dato letterale della norma di riferimento, né tantomeno il rapporto tra gli organi della procedura [41], ridefinita liquidazione giudiziale, almeno rispetto al riassetto prodotto dalla novella della legge fallimentare [42]. L’art. 136 CCII, dispone, infatti, in modo pressoché identico all’art. 38 L. Fall., che il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico [43]. Innovazione è invece quella incidente sul profilo della tenuta informatica e telematica del registro dove il curatore annota, giorno per giorno, le operazioni compiute nell’espletamento dell’incarico. Il [continua ..]
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5. Le ricadute della ricostruzione teorica sul caso di specie La sentenza in commento ha ad oggetto un’azione di risarcimento dei danni esperita da parte del debitore, ritornato in bonis, nei confronti di un medesimo soggetto incaricato di svolgere le funzioni di commissario giudiziale e poi di curatore fallimentare. La Corte di Cassazione, nel decidere la controversia, premette che il curatore amministrando il patrimonio del fallito e curandone la liquidazione, opera non solo nell’interesse dei creditori, ma anche del debitore fallito, in quanto una non corretta amministrazione e liquidazione del patrimonio riduce le possibilità di godere del patrimonio residuo della procedura. Nonostante tale asserzione di principio e proprio per tutelare tale tipo di interesse, applicando – almeno apparentemente – le coordinate teoriche consolidate, la Corte ha però riconosciuto al debitore l’esperibilità dell’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Non condividendo il risultato [continua ..]
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NOTE