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Costi ambientali e procedura fallimentare, tra interessi collettivi e tutela creditoria

Gianni Capobianco, Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche nell’Università degli Studi di Siena

L’elaborato, nel commentare la recente decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di obblighi della curatela fallimentare in materia di rifiuti, si propone di stimolare una riflessione più ampia sugli effetti dirompenti che le diseconomie esterne, generate nel corso dell’attività d’impresa ed acquisite alla procedura concorsuale, sono in grado di produrre nei riguardi della collettività e sul godimento dei diritti fondamentali dei singoli individui, prima ancora che sulla stessa comunità dei creditori. Aldilà della ricognizione sulle specifiche incombenze in materia di smaltimento dei rifiuti, infatti, il momento storico impone allo studioso delle procedure concorsuali di interrogarsi sul valore da assegnare alla soddisfazione degli interessi pubblicistici all’in­terno delle dinamiche della crisi dell’impresa e, quindi, sulla tenuta delle tradizionali categorie giuridiche concorsuali colte nella più ampia crisi dei diritti.

Environmental costs and bankruptcy proceedings, between collective inter-ests and creditor protection

The paper deals with the commentary on a recent decision of Council of State on the waste disposal obligations of the insolvency administrator and proposes to stimulate a broader reflection on the disruptive effects that external diseconomies can have on the community and the enjoyment of the fundamental rights of individuals, even before creditors themselves. Going beyond the reconnaissance of the insolvency administrator’s duties in the field of waste, in fact, the historical moment requires the scholar to question the value to be assigned to public interests in the dynamics of insolvency law and, therefore, on the traditional legal categories caught in the wider crisis of human rights.

Keywords: waste, decontamination, bankruptcy trustee, holder, environment recovery.

(Artt. 41, 42, 104-ter L. Fall.; artt. 192 e 253, D.Lgs. n. 152/2006; art. 2, 9, 32, 41 Cost.; artt. 191 e 192 TFUE) A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, non perdono giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. La presenza di rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore del bene immobile inquinato, assunta dal curatore fallimentare al momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, comportano una sua legittimazione passiva all’ordine di rimozione, alla messa in sicurezza e all’avvio dello smaltimento dei rifiuti, oltre che al recupero dell’area. L’inquinamento, quale diseconomia esterna generata dall’attività d’impresa, ricade sulla massa dei creditori dell’imprenditore che, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Il fatto storico e la vicenda processuale - 2. I contrapposti orientamenti giurisprudenziali - 3. Il principio di diritto e le argomentazioni della Plenaria - 4. L’inquinamento come diseconomia esterna da ripartire (necessariamente) nel concorso - 5. (Segue): una possibile via di fuga: la derelictio concorsuale - 6. Note conclusive: crisi d’impresa e crisi dei diritti - NOTE


1. Il fatto storico e la vicenda processuale
La decisione in commento trae origine dal deferimento operato dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato all’Adunanza Plenaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 99, 1° comma, c.p.a., in ragione della presenza di un acceso contrasto giurisprudenziale in punto di diritto [1]. Il caso concreto sottoposto all’attenzione dell’organo di nomofilachia della giustizia amministrativa aveva ad oggetto l’appello proposto dal Comune di Vicenza avverso la sentenza del TAR Veneto nella parte in cui questa annullava il provvedimento comunale che ordinava alla curatela fallimentare lo sgombero del deposito dei rifiuti, come individuato dal Servizio di Controllo dell’ARPAV di Vicenza, abbandonati presso lo stabilimento dell’impresa fallita e costituiti, principalmente, da scarti di demolizioni cementizi, bancali rotti, rifiuti di lastre bituminose e polistiroli vari, bidoni metallici arrugginiti, laterizi infranti ed abbandonati disordinatamente [continua ..]

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2. I contrapposti orientamenti giurisprudenziali
La questione di diritto, oggetto del suesposto contrasto giurisprudenziale, consisteva nello stabilire se, in seguito alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita in materia di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. Per effetto, se il curatore fallimentare possa o meno essere destinatario passivo delle ordinanze che impongono detti obblighi [2]. In dettaglio, sulla questione così posta, in giurisprudenza si sono contrapposti due orientamenti che hanno sostenuto e valorizzato argomentazioni profondamente diverse. Secondo una prima ricostruzione, accolta dal Giudice di prime cure nel caso de quo, il curatore fallimentare non può essere destinatario dell’ordinanza comunale avente ad oggetto la rimozione dei rifiuti presenti sui beni acquisiti alla procedura fallimentare. In primo luogo, infatti, si osserva che tale soluzione si impone dal momento [continua ..]

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3. Il principio di diritto e le argomentazioni della Plenaria
Investita della questione di diritto, l’Adunanza Plenaria ha aderito al secondo dei suesposti orientamenti giungendo a ritenere che l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti, di cui all’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006, ricada sulla curatela fallimentare ed i relativi costi debbano necessariamente gravare sulla massa fallimentare [9]. Nell’affermazione di tale principio di diritto, tuttavia, l’Adunanza Plenaria ha escluso che, sul piano giuridico, possa ravvisarsi un fenomeno successorio tra curatela fallimentare ed impresa fallita. Ne discende che, il curatore non può essere qualificato quale avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti da questo abbandonati. Da tale ultima osservazione, peraltro, deriva che non può certo trovare applicazione il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2019, chiamata a pronunciarsi su una vicenda successoria del tutto peculiare rispetto al caso de qua. Ed [continua ..]

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4. L’inquinamento come diseconomia esterna da ripartire (necessariamente) nel concorso
Il passaggio motivazionale della decisione in commento che sicuramente presenta maggiore interesse sul piano sistematico e, al contempo, crea maggiori perplessità, è quello in cui il Giudice amministrativo qualifica l’inquinamento quale diseconomia esterna generata dall’impresa nel corso della sua attività produttiva che, in quanto tale, deve ricadere sulla massa dei creditori concorsuali. Sul punto, è appena il caso di rilevare come, nel linguaggio economico, si è soliti distinguere le diseconomie generate nell’ambito dell’attività produttiva di un’impresa (c.d. diseconomie di produzione) in interne ed esterne. Le prime attengono essenzialmente a fenomeni di incremento dei costi medi per l’impresa nel lungo periodo in diretta conseguenza dell’ampliamento della sua scala di produzione; le diseconomie di produzione c.d. esterne, invece, rappresentano tutte le conseguenze prodotte sull’ambiente [continua ..]

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5. (Segue): una possibile via di fuga: la derelictio concorsuale
Nel caso oggetto della decisione in commento, la difesa della curatela aveva provato a dedurre che, anche rispetto ai rifiuti, il curatore potrebbe pur sempre avvalersi della facoltà che gli è attribuita dalla legge, segnatamente all’art. 42, comma, 3 L. Fall. [34]. Sul punto, correttamente l’Adunanza plenaria ha ritenuto del tutto inconferente detto argomento posto che la legge attribuisce al curatore la sola facoltà di non acquisire beni che sopravvengano alla dichiarazione di fallimento. In particolare, la ratio di tale previsione è quella di estendere la regola dello spossessamento, prevista al primo comma della medesima disposizione, anche ai beni che sopravvengono all’apertura del concorso, come nel caso dell’acquisto di una eredità o di un bene donato, una vincita o ancora di proventi derivanti dall’attività lavorativa svolta dal fallito. Soluzione che si collega, del resto, alla regola dettata [continua ..]

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6. Note conclusive: crisi d’impresa e crisi dei diritti
Dalle brevi riflessioni sviluppate a margine della decisione in commento, è emersa la necessità di sviluppare una nuova complessiva considerazione della vicenda concorsuale. Le problematicità emerse dalla presenza di diseconomie esterne, generate nel corso dell’attività produttiva, poi acquisite al concorso, consegnano allo studioso un quadro ben più articolato rispetto alla crisi del solo rapporto creditorio. La disciplina fallimentare, infatti, storicamente pensata per sanzionare, con ferocia, il mercante che avesse tradito la fiducia dei suoi creditori, lascia intravedere all’orizzonte nuovi approdi: interessi, pretese e diritti non formalizzati in una posizione creditoria in senso tecnico, ugualmente segnati dalla vicenda concorsuale. Al momento dell’apertura del concorso, infatti, come il creditore concorre alla soddisfazione dei suoi diritti e delle sue pretese, la collettività reclama che un limite invalicabile, [continua ..]

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NOTE

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