Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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La s.r.l. alla luce del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: possibile “calo del desiderio” nei confronti del modello ad oggi più diffuso (di Andrea Vincenti, Visiting Professor presso l’International University of Goražde)


Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è intervenuto pesantemente sulla disciplina della s.r.l., estendendo a quest’ultima norme già previste per il modello s.p.a., nel solco degli ultimi interventi normativi che hanno ridotto in modo significativo la caratterizzazione tipologica della s.r.l. come partorita dalla Riforma Vietti.

Dopo aver ripercorso gli innesti alla disciplina della s.r.l. introdotti negli ultimi anni, l’autore si interroga sulla appetibilità per gli operatori economici della “nuova” s.r.l., soprattutto ove la si immagini caratterizzata da una compagine sociale numerosa ed eterogenea.

Sulla scorta di una valutazione critica delle modifiche introdotte, si propone de iure condendo una modifica alla disciplina del modello s.p.a. – ontologicamente destinato al mercato dei capitali – al precipuo fine di ridurne i costi di esercizio nella fase di start up, incentivandone, in tal modo, adozione e diffusione.

The s.r.l. in the light of the new crisis and insolvency code: possible “loss of desire” in comparison with the most popular model today

The new Crisis and Insolvency Code has heavily intervened on the rules of the s.r.l., extending rules already provided for the s.p.a. model, in the wake of the latest regulatory interventions that have significantly reduced the typological characterization of the s.r.l. as born from the Vietti Reform.

After having retraced the grafts to the discipline of the s.r.l. introduced in recent years, the author questions the attractiveness of the “new” s.r.l. for economic operators, especially where it is imagined to be characterized by a large and heterogeneous social structure.

Based on a critical assessment of the changes introduced, it is proposed de jure condendo a change to the discipline of the s.p.a. model – ontologically intended for the capital market – with the primary aim of reducing operating costs in the start-up phase, thus encouraging its adoption.

Keywords: limited liability company, SMEs, new Crisis and Insolvency Code.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La s.r.l. della Riforma Vietti - 3. La s.r.l. «modello 2020»: limiti ed inefficienze - NOTE


1. Premessa

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, è intervenuto (anche) sulla disciplina della società a responsabilità limitata, con l’obiettivo di rafforzarne gli assetti organizzativi ed i sistemi di controllo, nell’ottica di consentire una efficace, completa, puntuale e tempestiva rilevazione dei segnali di crisi [1] del modello societario ad oggi più diffuso nel tessuto economico nazionale [2]. Tra gli ultimi innesti alla disciplina del tipo s.r.l., si segnalano i) la riduzione dei parametri che determinano l’obbligo di nomina del collegio sindacale o del revisore, oggi necessaria allorché la società superi per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità [3]; ii) l’estensione applicativa del­l’art. 2409 c.c. [4]; iii) la espressa previsione della responsabilità degli amministratori con riferimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale nei confronti dei creditori quando il patrimonio della società risulti insufficiente a soddisfare i loro crediti [5]. Le disposizioni testé citate appaiono, dunque, portare a compimento quel processo di metamorfosi del modello società a responsabilità limitata avviato dal legislatore con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) poi convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, introduttivo nell’ordinamento nazionale della disciplina, di matrice anglosassone, dell’equity based crowdfunding [6], ovvero il sistema di raccolta di capitali di rischio per mezzo di piattaforme web, riservato alle start up innovative [7] ed alle società di nuova, o recente costituzione, con oggetto sociale lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Nell’introdurre il sistema di finanziamento attraverso il web, il legislatore aveva colto l’occasione per inserire, all’art. 26 della suddetta legge, rubricata, per l’ap­punto, «Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio», numerose deroghe al diritto comune delle [continua ..]


2. La s.r.l. della Riforma Vietti

I numerosi innesti operati sulla s.r.l. sin qui citati, se da un lato appaiono sconfessare l’architettura della società a responsabilità limitata così come risultante dalla Riforma Vietti, per altro verso rischiano di compromettere lo stesso appeal del tipo societario ad oggi più diffuso sul territorio nazionale. Come è noto, la società a responsabilità limitata partorita dalla Riforma si caratterizza(va) per la rilevanza centrale attribuita alla figura del socio, declinata attraverso un corpus di norme che ha sancito il passaggio dal modello delineato dal legislatore del 1942 di s.r.l. come «piccola società per azioni, in sostanza, senza azioni» [14] ad un tipo di «società di persone a responsabilità limitata» [15]. Sebbene, infatti, il ruolo cardine della persona del socio [16], in pendant con una struttura organizzativa snella e flessibile [17] fossero, nella mente del legislatore storico, tratti distintivi del modello originario di s.r.l., la tecnica legislativa adottata – poche disposizioni specifiche dettate per la s.r.l., colmate – non sempre – con il rimando alla disciplina della s.p.a. [18] – aveva relegato il tipo a niente di più che ad una «sorella minore» [19] della società per azioni, tale da far giungere alcuni interpreti a dubitare della concreta utilità del modello nella veste delineata dal legislatore del 1942 [20]. Di segno affatto diverso l’approccio del legislatore della Riforma, il quale, non a caso, ha inteso disciplinare la s.r.l. con «un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive» [21], presupposto indefettibile per il raggiungimento della perseguita «maturità» tipologica della società a responsabilità limitata. Poste tali premesse, il modello di s.r.l. partorito dalla Commissione Vietti rappresenta una delle innovazioni più profonde tra quelle portate dalla riforma del 2003 [22]. Basti, in questa sede, ricordare, senza velleità di completezza, come la “nuova” società a responsabilità limitata, già dalla disciplina dei conferimenti, consacrasse il ruolo centrale del socio, al quale spetta, indipendentemente dall’ammontare della sua partecipazione, la legittimazione ad esperire l’azione di [continua ..]


3. La s.r.l. «modello 2020»: limiti ed inefficienze

Appare evidente e, almeno ad un primo esame, insormontabile il paradosso, allorché si ipotizzi una s.r.l. con un numero molto elevato di soci, magari taluni titolari di partecipazioni economicamente molto modeste, però, al contempo, tutti in grado di condizionare in modo invasivo la gestione della società, con evidenti rischi di filibustering endosocietario, aggravati dall’estensione al tipo s.r.l. del rimedio di cui all’art. 2409 c.c., la cui attivazione è agevole immaginare quali reazioni potrebbe provocare negli stakeholders della società, con in testa il ceto bancario. Sostenere l’appeal di un veicolo in cui ciascun socio, indipendentemente dal valore della sua quota, è titolare di un coacervo di diritti il cui esercizio, per avventura arbitrario, è in condizione di pregiudicarne la serena gestione (e, financo, la stessa sopravvivenza), è operazione che non sembra destinata ad avere successo [26]. Vero è che lo statuto potrebbe introdurre delle «poison pills» dirette a temperare i poteri dei piccoli soci, magari prevedendo la contitolarità pro indiviso di un’unica quota, i cui diritti connessi verrebbero così esercitati per il tramite di un rappresentante comune (magari suggerito dagli amministratori della società) o, addirittura, prevedendo in statuto una compressione, per talune categorie di quote, del diritto di controllo sancito dall’art. 2476, 2° comma, c.c., clausola ammessa da una recente massima dei notai di Milano [27]. L’esigenza di ricorrere a tali correttivi, tuttavia, dimostra tutti i limiti di una s.r.l. PMI – tipo che, stante l’originario divieto posto alla sollecitazione del pubblico risparmio, per sua natura non contemplava la distinzione tra soci risparmiatori e soci imprenditori [28], dicotomia che, invece, è condicio sine qua non per una società che intenda aprirsi al mercato – malamente «travestita» da s.p.a. Alla luce delle superiori brevi considerazioni, non dovrebbe sorprendere, allora, se gli operatori economici, nella scelta del modello societario attraverso il quale avviare una iniziativa imprenditoriale, anche innovativa, rivalutassero il ricorso alla società per azioni, modello più oneroso ma anche più rassicurante ed efficiente, a fronte di una s.r.l. che ha perso, strada facendo, i suoi punti di maggiore [continua ..]


NOTE