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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ccii): una procedura concorsuale, tra vecchie certezze e nuove incertezze normative
Elena Frascaroli Santi, già Professore ordinario di Diritto fallimentare nell’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”
Lo scritto esamina lo stato attuale dell’evoluzione legislativa e interpretativa relativa alla problematica qualificazione degli Accordi di ristrutturazione dei debiti, anche alla luce del ccii e della Direttiva UE 2019/1023.
This paper presents a study of current advancement of legislative and interpretative problematic matters connecting to the of Debt Restructuring Agreement Procedure, also in light of CCI and Directive (EU) 2019/1023.
Keywords: debt restructuring agreement, insolvency procedure, CCII, Covid-19 emergency, Directive EU.
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Sommario:
1. Premessa - 2. L’inquadramento nell’ambito delle procedure concorsuali degli Accordi di ristrutturazione dei debiti - 3. La svolta della Cassazione verso la concorsualità dell’istituto - 4. La qualificazione degli Accordi di ristrutturazione dei debiti nel CCII - 5. L’affermazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega n. 155/2017 nelle modifiche apportate all’istituto - 6. Adeguamento alla normativa europea - NOTE
1. Premessa
Il differimento al 16 maggio 2022, dell’entrata in vigore del codice della crisi (CCII), disposto dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, in vigore dal 25 agosto 2021, che, modificando la legge fallimentare, ha integrato alcuni profili meramente tecnici della disciplina di cui agli artt. 182bis e ss. senza che incidano sulla struttura e natura dell’istituto, ha determinato un punto di arresto nell’applicazione della disciplina parzialmente innovativa degli Accordi di ristrutturazione dei debiti varata dal CCII con l’art. 57. In precedenza, tuttavia, a scombinare il nuovo quadro normativo sono intervenute con la legislazione dell’emergenza derivante dal Covid-19 alcune importanti disposizioni, seppur di durata temporanea, che hanno toccato direttamente o indirettamente anche la disciplina dell’istituto e che, tuttavia, in una prospettiva evolutiva dell’istituto fanno presagire che, per alcuni profili possano entrare nel sistema di riforma, in via [continua ..]
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2. L’inquadramento nell’ambito delle procedure concorsuali degli Accordi di ristrutturazione dei debiti
Ebbene, occorre dire con riguardo sia alla normativa vigente della L. Fall., sia alla previsione di una attuabile futura entrata in vigore del CCII, che il fulcro di ogni questione nella prassi applicativa dell’istituto in questione e dei relativi effetti che ne conseguono, ruota come sempre, intorno al controverso inquadramento del medesimo nell’ambito delle procedure concorsuali. Inquadramento che, peraltro, sembra giunto ad un importante punto di approdo nei recenti e prevalenti orientamenti sia di dottrina, sia di giurisprudenza, del tutto favorevoli alla natura concorsuale dell’istituto [3]. Orientamenti che non sembrano smentiti neppure alla luce delle integrazioni disposte dalla legislazione di emergenza e dal D.L. n. 118/2021 di cui si è dato conto. Un punto fermo, si è posto quindi nell’acceso dibattito protrattosi nell’arco di oltre un decennio, tra la tesi privatistica e quella favorevole alla natura concorsuale, le cui [continua ..]
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3. La svolta della Cassazione verso la concorsualità dell’istituto
A sancire, ancor prima del varo del CCII, la natura concorsuale dell’istituto in questione era giunta, com’è noto, la svolta della Cassazione che, in sequenza ravvicinata tra il 2018 e il 2020 ha consolidato il suo indirizzo a favore della natura concorsuale dell’istituto e su tale base ha deciso alcune importanti questioni, tra cui l’ammissibilità in via analogica della disciplina del concordato preventivo, stante la natura affine dei due istituti [10]. Ebbene, il punto di forza di tale indirizzo consiste nell’aver ricondotto sui binari di una corretta interpretazione il concetto di concorsualità che è alla base di un idoneo inquadramento degli Accordi di ristrutturazione nell’ambito delle procedure concorsuali. Come emerge in particolare dalla decisione n. 9087/2018, la Suprema Corte, pur riportandosi all’impostazione classica dell’interpretazione di dottrina, ha puntualizzato anche in termini [continua ..]
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4. La qualificazione degli Accordi di ristrutturazione dei debiti nel CCII
Nonostante, a seguito dell’orientamento coeso della Cassazione, nonché di buona parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, la natura di procedura concorsuale degli Accordi di ristrutturazione sia apparsa, ormai, come una consolidata certezza anche alla luce del CCII, alcuni recenti seppur minoritari interventi interpretativi contrari lasciano, invece, prevedere che tale profilo dell’istituto continuerà a costituire una questione controversa [22]. Occorre prendere atto, tuttavia, che in senso maggioritario si tende ad affermare che anche la nuova disciplina del CCII si pone nel solco dell’impostazione assunta nel recente indirizzo di legittimità. Diversi e condivisibili sono, infatti, gli argomenti tratti dalla nuova disciplina che comprovano la natura concorsuale dell’istituto. Senza alcun intento di offrire una disamina esaustiva, si richiamano all’attenzione solo alcuni punti di determinante rilievo. Punto focale [continua ..]
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5. L’affermazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega n. 155/2017 nelle modifiche apportate all’istituto
Nell’esercizio della delega, il legislatore con il CCII ha recepito i criteri dettati dalla L. n. 155/2017, finalizzati a rendere più agevole e duttile l’utilizzo dell’istituto in esame, anche rispetto al concordato preventivo. Va ribadito, tuttavia, che la relativa disciplina, frazionata in più norme che riguardano anche il concordato preventivo, comprova l’affinità dei due istituti inseriti nell’ambito delle procedure concorsuali. Sotto il profilo di un più duttile utilizzo degli Accordi di ristrutturazione rispetto al concordato preventivo emerge, tuttavia, come rilevante novità la previsione di diverse tipologie di accordo, che possono essere variamente modulate. La forma ordinaria di cui all’art. 57, si riferisce all’accordo concluso sulla base della soglia minima del 60% dei crediti e con il pagamento integrale dei creditori rimasti estranei; nell’art. 60 si prevede, invece, una nuova forma di [continua ..]
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6. Adeguamento alla normativa europea
La natura concorsuale degli Accordi di ristrutturazione ha ottenuto una importante conferma nel diritto dell’Unione Europea. Difatti il Regolamento UE n. 848/2015 ha inserito nell’all. A) tra le procedure concorsuali alle quali applica detto Regolamento, anche gli Accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati all’art. 182-bis e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo, si precisa che alla revisione del Regolamento CE 1346/2000 e alla successiva emanazione del Regolamento UE n. 848/2015 si giunse a seguito delle forti critiche di incompletezza e inadeguatezza circa il campo di applicazione del Regolamento medesimo rispetto alla realtà legislativa dei vari Stati membri. La revisione fu avviata sulla base delle indicazioni emanate dalla Raccomandazione UE del 12 marzo 2014 (2014/135/UE). Punto focale della Raccomandazione fu la proposta di includere nell’ambito di applicazione del Regolamento tra le procedure concorsuali, anche quelle di [continua ..]
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NOTE