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Sugli strumenti di intervento e di controllo nella fase esecutiva del concordato preventivo

Giacinto Parisi, Dottore di ricerca nell’Università di Roma “Roma Tre”

Il lavoro si propone di esaminare gli strumenti previsti dalla legge fallimentare per garantire il controllo da parte degli organi della procedura e dei creditori sulla fase esecutiva della procedura concordataria. L’indagine viene poi estesa alla disciplina del Codice della Crisi e dell’Insol­venza, il quale introduce rilevanti novità nella materia in esame.

Intervention and control tools within the enforcement of the concordato preventivo

The work aims to examine the tools provided by the Italian bankruptcy law to ensure the control by the insolvency bodies and the creditors over the enforcement of the concordato preventivo (a procedure aimed at avoiding bankruptcy thanks to an agreement between the debtor and the creditors blessed by a judge). Afterwards the investigation is extended to the discipline of the Italian Crisis and Insolvency Code, which introduces significant changes on the topic examined.

Keywords: arrangement with creditors – remedies for breaches – Insolvency Code – enforcement phase

I soggetti legittimati ad attivare i rimedi sostitutivi di cui all’art. 185, 4° comma ss., L. Fall. in caso di inerzia del debitore nella fase di esecuzione del concordato preventivo sono esclusivamente il commissario giudiziale nonché, per i concordati proposti da uno o più creditori, anche questi ultimi, dovendosi invece escludere qualsiasi iniziativa d’ufficio da parte del Tribunale. (Artt. 168, 186 L. Fall.) In caso di inadempimento del concordato preventivo omologato, ciascun creditore può agire in via esecutiva nei confronti del debitore, sebbene nei limiti della falcidia concordataria, ovvero promuovere l’azione di risoluzione del medesimo concordato, là dove l’inadempimento presenti il carattere della gravità. (Omissis). Gli avv.ti R., R.M. e N.V., e, con atto di intervento autonomo nella stessa procedura, l’avv. L.A., tutti nella riferita qualità di creditori di F. s.r.l., ammessa al concordato [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Le questioni esaminate dalla Corte di Appello di Bari - 2. La fase esecutiva del concordato preventivo: cenni - 3. Il ruolo degli organi della procedura - 4. I rimedi di cui all’art. 185, 4° comma ss., L. Fall. - 5. I rimedi esperibili dai creditori per ottenere l’adempimento - 6. Le novità contenute nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza - NOTE


1. Le questioni esaminate dalla Corte di Appello di Bari
La decisione in commento è stata occasionata dall’iniziativa assunta da alcuni creditori, i quali, lamentando l’inadempimento del debitore alle obbligazioni assunte in forza di una proposta di concordato dallo stesso presentata e, ormai, omologata, chiedevano al Tribunale e, quindi, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della loro istanza [1], alla Corte di Appello di attivare i rimedi sostitutivi previsti dall’art. 185 L. Fall. [2]. Condividendo, nella sostanza, la motivazione assunta dal giudice di prime cure, la Corte barese ha rigettato il reclamo presentato, sul presupposto per cui i creditori istanti non sarebbero stati legittimati ad invocare i rimedi in questione, essendo gli stessi riservati all’iniziativa del commissario giudiziale ovvero, in caso di omologazione di una proposta concorrente, ai creditori che l’abbiano presentata [3]. Per contro, secondo la Corte di Appello, i creditori “non [continua ..]

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2. La fase esecutiva del concordato preventivo: cenni
La fase di esecuzione del concordato [6] è introdotta dal deposito del decreto di omologazione [7]-[8], divenendo da tale momento esigibile l’obbligazione assunta dal debitore nei termini previsti dalla proposta [9] e dovendo, quindi, quest’ultimo attivarsi per darvi adempimento [10], come previsto dall’art. 185 L. Fall. Le modalità di esecuzione sono solitamente individuate dalla proposta e, in ogni caso, le relative attività di attuazione devono assecondare quanto previsto nel piano al fine di garantirne l’esatto adempimento [11]. Per tale motivo, si può affermare che il proponente è il soggetto che governa la fase esecutiva nel caso in cui le modalità siano pianificate nella domanda di concordato, mentre nelle ipotesi in cui vi sia un rinvio alle determinazioni del Tribunale, come avviene tipicamente in caso di concordato liquidatorio, la fase dell’esecuzione è [continua ..]

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3. Il ruolo degli organi della procedura
Delineati nei termini che precedono i tratti essenziali della fase esecutiva, si deve anzitutto rilevare in via generale che le attribuzioni degli organi della procedura di concordato mutano sensibilmente a seconda del contenuto della proposta. L’autorità giudiziaria è infatti sostanzialmente assente quando l’esecuzione del concordato (proposto dal debitore) consiste nella realizzazione di una garanzia, mentre nell’ipotesi del concordato di liquidazione al giudice delegato possono essere attribuite le medesime incombenze che spettano al giudice delegato del fallimento [15] (cfr. artt. 105 ss. L. Fall. richiamati nell’art. 182 L. Fall.). In ogni caso, si deve osservare che nella fase di esecuzione il giudice delegato e il Tribunale non hanno poteri di giurisdizione contenziosa [16] in quanto, come noto, i creditori che vogliano far accertare i loro diritti devono agire in via ordinaria [17] e così pure il [continua ..]

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4. I rimedi di cui all’art. 185, 4° comma ss., L. Fall.
Fino a pochi anni fa la legge fallimentare non disciplinava alcun rimedio per garantire ai creditori l’esatto adempimento della proposta di concordato: tralasciando gli istituti della risoluzione e dell’annullamento di cui all’art. 186 L. Fall., aventi un effetto rescindente sul concordato, ai creditori che volessero ottenere soddisfazione rispetto alle obbligazioni assunte dal debitore (o dall’assuntore) in sede concordataria non restava che attivare i rimedi esecutivi ordinari [27]. La c.d. mini-riforma della legge fallimentare del 2015 ha invece introdotto per la prima volta un autonomo sistema di rimedi volti a consentire, tra le altre cose, l’adempimento del concordato a fronte dell’inerzia del debitore [28]. Più in particolare, l’art. 185 L. Fall. prevede oggi che il debitore sia tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione ai termini della proposta concorrente omologata [29] (3° comma) e che, [continua ..]

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5. I rimedi esperibili dai creditori per ottenere l’adempimento
Al di là della specifica ipotesi dei creditori che hanno presentato la proposta concorrente, i quali, come si è osservato, sono legittimati ad assumere le iniziative di cui all’art. 185, 5° e 6° comma, L. Fall., i creditori “non titolati” sono ancora oggi privi di strumenti endoconcorsuali per ottenere l’esatto adempimento di quanto previsto dalla proposta di concordato omologata. Vengono, dunque, in rilievo a tale proposito i rimedi ordinari e, quindi, da un lato, la possibilità di introdurre un giudizio di cognizione dinanzi al giudice competente secondo i criteri ordinari al fine di ottenere un titolo esecutivo [48] e, dall’altro lato, qualora il singolo debitore sia già in possesso dello stesso, di avviare un processo di esecuzione forzata nei confronti del debitore (già) in concordato [49]. L’art. 168 L. Fall. prevede infatti che, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro [continua ..]

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6. Le novità contenute nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza
Gli strumenti di intervento e controllo nella fase esecutiva del concordato preventivo sono stati significativamente rivisitati nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza [63]: ispirandosi all’intervento del 2015 sulla legge fallimentare su cui ci si è precedentemente soffermati, il legislatore della riforma ha infatti abbandonato la visione tendenzialmente privatistica della fase esecutiva del concordato preventivo, prevedendo più incisivi poteri di controllo e intervento degli organi della procedura in caso di inadempimento del debitore [64]. L’art. 118 c.c.i., dopo aver confermato che è compito del commissario giudiziale sorvegliare l’adempimento del concordato e riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori, con particolare riferimento all’inerzia o al ritardo del debitore nel dare esecuzione alla proposta, prevede, ricalcando di fatto quanto previsto [continua ..]

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NOTE

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