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Sui limiti della prededucibilità dei crediti professionali, in attesa dell'intervento delle Sezioni Unite
Antonio Carratta, Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Roma “Roma Tre”
Il lavoro si sofferma sulle ragioni che al fondo del contrasto emerso di recente all’interno della giurisprudenza della Cassazione sull’orientamento da seguire a proposito della prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti per la proposizione della domanda di concordato preventivo poi dichiarata inammissibile. Auspicandone il superamento attraverso un prossimo intervento delle Sezioni Unite, alle quali la questione è stata rimessa con l’ord. n. 10885/2021.
The work focuses on the reasons of the dispute recently emerged within the jurisprudence of the Supreme Court on the orientation to be followed about the pre-deductibility in the bankruptcy of professional credits generated by the inadmissible proposal of concordato preventivo. Hoping to overcome it through an upcoming intervention by the Sezioni Unite, to wich the matter was referred with the order n. 10885/2021.
Keywords: predeductibility – professional credits – preferential credits
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Commento
Sommario:
1. I contrapposti orientamenti sulla prededucibilità dei crediti professionali e l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite - 2. L’affermarsi dell’orientamento favorevole alla valutazione di «funzionalità» del credito - 3. Le novità che emergono dal Codice della crisi e dell’insolvenza - 4. Le ragioni che giustificano già oggi un’interpretazione restrittiva delle disposizioni sulla prededuzione - 5. In attesa dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite - NOTE
1. I contrapposti orientamenti sulla prededucibilità dei crediti professionali e l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite È difficile non convenire sull’opportunità che le Sezioni Unite si occupino della questione della prededucibilità in sede fallimentare del credito del professionista che abbia assistito l’imprenditore nella presentazione di una domanda di concordato poi dichiarata inammissibile o rinunciata dallo stesso imprenditore. E dunque sull’opportunità della scelta operata dalla Sezione I della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 10885/2021, sollecitata a fare ciò anche dalla Procura Generale. Rilevava il Procuratore Generale – a sostegno della sua richiesta – non solo che l’orientamento tradizionale favorevole al riconoscimento della prededucibilità dei crediti professionali in caso di inammissibilità della domanda concordataria «non può dirsi definitivamente superato», ma anche, ed opportunamente, che «portare ad unità le diverse [continua ..]
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2. L’affermarsi dell’orientamento favorevole alla valutazione di «funzionalità» del credito Occorre anche aggiungere che qualche ulteriore argomento a favore dell’esclusione della prededucibilità dei crediti professionali in caso di inammissibilità della domanda concordataria si ricava anche dalla considerazione, già espressa dalle Sezioni Unite non molto tempo addietro, che la finalità della procedura concordataria va ravvisata nell’«opportunità di privilegiare soluzioni di composizione idonee a favorire, per quanto possibile, la conservazione dei valori aziendali, altrimenti destinati ad un inevitabile quanto inutile depauperamento» [9]. Proprio partendo da tale considerazione, infatti, alcune recenti pronunce della stessa Sezione I della Cassazione in materia di concordato «con riserva» e di attività compiute dal debitore dopo la presentazione della domanda sono pervenute alla conclusione, anzitutto, che «i crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti [continua ..]
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3. Le novità che emergono dal Codice della crisi e dell’insolvenza La questione della prededucibilità dei crediti professionali, d’altro canto, è stata affrontata anche dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. E questo per rispondere alla delega risultante dagli artt. 2, 1° comma, lett. l), 6, 1° comma, lett. c), ultima parte, e lett. o), e 7, 6° comma, lett. a), l. 19 ottobre 2017, n. 155. Alla luce di queste disposizioni, infatti, al legislatore delegato è stato chiesto, in termini generali, di «ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure». Con specifico riferimento, poi, alla prededuzione dei crediti professionali sorti in occasione della presentazione della [continua ..]
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4. Le ragioni che giustificano già oggi un’interpretazione restrittiva delle disposizioni sulla prededuzione A dire il vero, la soluzione seguita dalla Sezione I della Cassazione nella sent. n. 639/2021 (e nelle altre due della stessa Sezione che l’hanno seguita immediatamente seguita) [12] ed anche dal legislatore nel CCI sembra essere la sola in grado di contemperare l’esigenza del debitore di tentare la strada delle procedure concordatarie e l’interesse dei creditori a non vedere ulteriormente ridotte le possibilità di soddisfacimento delle proprie ragioni in sede di successiva liquidazione giudiziale. Ed infatti, se è vero che i crediti prededucibili si pongono come delle vere e proprie eccezioni alla par condicio creditorum che regge la liquidazione giudiziale, anche con riferimento ai crediti professionali «sorti in occasione o in funzione» della precedente procedura di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti è necessario che, per poterli far accedere alla prededucibilità, [continua ..]
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5. In attesa dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite I contrapposti argomenti interpretativi che vengono avanzati a sostegno dell’una piuttosto che dell’altra soluzione hanno finito per alimentare una copiosa giurisprudenza e un caleidoscopio di soluzioni sia nella giurisprudenza della Suprema Corte (come emerge anche dalle pronunce qui commentate e dalla stessa ordinanza interlocutoria n. 10885/2021), sia nella giurisprudenza di merito, che certamente non favoriscono né la garanzia della certezza del diritto, né il paritario trattamento di «coloro che bussano alla porta del tempio di Temi». E dunque, non può che essere salutata con favore la pronta sollecitazione dell’intervento delle Sezioni Unite, venuta dalla Sezione I. Esso consentirà al più autorevole consesso nomofilattico di sottoporre ad attento esame proprio quegli argomenti e quelle contrapposte valutazioni, che dividono gli stessi giudici di legittimità, e di offrire indicazioni univoche in una [continua ..]
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NOTE