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La “specialità” del concorso dei terzi nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali
Attilio Altieri, Assegnista di ricerca in Diritto commerciale nell’Università di Foggia
Il saggio affronta il tema dei rapporti tra procedure concorsuali e misure di prevenzione patrimoniali, anche alla luce del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che ha affermato il principio della prevalenza della cautela penale reale a scapito della gestione concorsuale. L’analisi degli “scopi dell’impresa in stato di sequestro” e della peculiare disciplina della buona fede del terzo nell’ambito del Codice antimafia rivela come il rapporto fra i due settori dell’ordinamento in realtà possa descriversi in termini di specialità piuttosto che di prevalenza.
The essay addresses the issue of the relations between insolvency procedures and patrimonial prevention measures (a sort of freezing orders), also in light of the new Italian Insolvency Code, which has declared the principle of predominance of the precautionary measures in rem to the detriment of the insolvency management. The analysis of the “purposes of the seized firm” and of the peculiar discipline of the bona fide holder within anti-mafia Code reveals how the relation between the two fields of legal system can actually be described in terms of rule of speciality rather than rule of predominance.
Keywords: third parties – pre-emptive measures for asset protection – Insolvency Code – bona fide third parties
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Sommario:
1. Premessa - 2. Il principio della “prevalenza” delle misure di prevenzione patrimoniali sulle procedure concorsuali - 3. (Segue): critica - 4. L’impresa in stato di sequestro e i suoi scopi - 5. La buona fede del terzo - 6. La “specialità” delle misure di prevenzione. Conseguenze - NOTE
1. Premessa
Secondo una visione economicista, la criminalità organizzata di stampo mafioso può essere considerata «un caso particolare di una specifica attività economica: è un’industria che produce, promuove e vende protezione privata» [1]. Questa impostazione svela uno dei fattori principali nello sviluppo di tale industria, ovvero l’assenza di un contesto di fiducia, per cui ad una maggiore instabilità e incertezza del mercato corrisponderà una maggiore necessità di ricorrere alla “garanzia mafiosa” per la riuscita delle transazioni [2]. Su di un altro versante, invece, si pone la protezione pubblica che, attraverso la legge e la regolazione dei rapporti tra imprenditore e creditore in caso di insolvenza garantisce ai creditori «la massima probabilità di avere quanto a loro spetta, in termini di capitale e interessi» [3]: quindi, da sempre, l’ordinamento giuridico [continua ..]
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2. Il principio della “prevalenza” delle misure di prevenzione patrimoniali sulle procedure concorsuali
Come noto, il nuovo c.c.i., con il Titolo VIII “Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali” e in particolare con l’art. 317, ha inteso regolare i rapporti che si instaurano tra due differenti procedure [6]: la liquidazione giudiziale e la cautela penalistica avente ad oggetto misure ablative. Invero, l’art. 317 («icasticamente» [7] rubricato “Principio di prevalenza delle misure cautelari e tutela dei terzi”) ha affermato la tendenziale primazia [8] dello strumento penale sulla gestione concorsuale tutte le volte che si instauri un sequestro preordinato alla confisca avente ad oggetto le “cose indicate dall’articolo 142”. Con tale intervento, il legislatore non ha solo definito positivamente un annoso dibattito dottrinario e giurisprudenziale tra processo penale e procedure concorsuali, ma ha anche ribadito la funzione paradigmatica del Codice antimafia ogniqualvolta una qualche [continua ..]
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3. (Segue): critica
Sembrerebbe, a questo punto, che l’asserito principio di prevalenza delle misure di prevenzione e della cautela penale finalizzata alla confisca sul fallimento non sia solo il frutto di interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali della normativa antimafia ma, come detto, abbia ricevuto un’investitura legislativa ad opera del c.c.i.: nonostante la scelta del legislatore nella dizione della rubrica di cui all’art. 317 c.c.i., non sembra esserci, in verità, un principio informatore della materia il cui scopo consisterebbe nel privilegiare l’interesse pubblico delle norme antimafia e penali rispetto all’interesse privatistico della par condicio creditorum e, allo stesso tempo, di assicurare effettività alla pretesa ablatoria dello Stato [24]. Anzitutto, per quel che attiene specificamente al c.c.i., la vera novità è racchiusa nella seconda parte della rubrica dell’art. 317, ovvero [continua ..]
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4. L’impresa in stato di sequestro e i suoi scopi
Ciò che caratterizza la misura del sequestro di prevenzione di partecipazioni sociali e di azienda è la finalità gestionale ed amministrativa, a cui si aggiunge, eventualmente, quella liquidatoria [47]: solo che, a differenza della liquidazione prevista in altri contesti (e si pensi non solo alle procedure concorsuali [48], ma anche alla liquidazione delle società [49]), qui essa assume dei connotati peculiari, con un risvolto strumentale rispetto al “perseguimento degli scopi dell’impresa in stato di sequestro” [50]. Per approfondire tale elemento teleologico, declinato al plurale e accostato ad una forma di attività quale quella d’impresa [51], occorre valutare e definire la reale portata del sostantivo scopo, differenziandolo dall’interesse [52]. A tal proposito, possiamo affermare che «l’interesse è l’unità di misura della volontà [continua ..]
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5. La buona fede del terzo
Se le coordinate interpretative sin qui analizzate sono corrette, si è giunti ad una conclusione “funzionalizzata” dei compiti dell’amministratore giudiziario sul piano dell’attività [93] che tendono a disegnare il metodo ed il “sistema” delle misure di prevenzione patrimoniali in modo nettamente difforme rispetto alle procedure concorsuali. Ma l’indagine può offrire un’ulteriore conferma della “specialità” di questo settore dell’ordinamento anche semplicemente spostando l’attenzione sul piano degli atti: il riferimento corre all’art. 52 c.a. riguardante i diritti dei terzi [94], così come espressamente richiamato dagli artt. 63, 4° comma [95] e 64, 2° comma, c.a. [96]. Queste ultime norme, invero, sono state modificate a seguito della novella del 2017 al fine di sottrarre al giudice del fallimento la verifica dei crediti e dei diritti [continua ..]
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6. La “specialità” delle misure di prevenzione. Conseguenze
Nelle pagine che precedono sono state messe in luce non solo le differenze strutturali tra procedure concorsuali e misure di prevenzione patrimoniali, ma soprattutto la divergenza funzionale che separa le due procedure, in particolare osservando l’impresa sia dalla prospettiva dell’attività (tramite gli scopi dell’impresa in stato di sequestro) sia tramite lo scorcio privatistico della buona fede “di prevenzione”. I risultati hanno portato a constatare che il “preteso” principio di prevalenza [115] delle misure ablative (siano esse di carattere penale o frutto delle norme antimafia) in realtà altro non sia che un sepolcro imbiancato di farisaica memoria che non aggiunge nulla rispetto al quadro normativo di riferimento, anzi, genera confusione e distorce la corretta vis interpretativa delle norme del Codice antimafia. In verità, il Codice della Crisi di Impresa non ha fatto altro che ribadire il [continua ..]
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NOTE