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Cartolarizzazioni, STS securitisations ed esenzione da revocatoria
Pierre de Gioia Carabellese, Fellow of Advance HE (York, UK), Professor (full) of Business Law and Regulation in Australia (ECU, Perth)
Simone Davini, Head of Legal & Corporate Affairs di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Italia
Un Regolamento unionale in vigore da gennaio 2019 ha introdotto, come noto, il nuovo marchio STS delle cartolarizzazioni: quelle semplici, trasparenti e standardizzate, o semplicemente STS. Sullo sfondo regolamentare e privatistico delle STS securitisation ed in particolare dei principi che la nuova regulation di Bruxelles detta in tema di regole “rigide” e “non rigide” della revocatoria fallimentare, il presente contributo esamina se e come la nuova disciplina delle operazioni di finanza strutturata STS incida e si raccordi con i principi della revocatoria fallimentare italiana. In tale quadro si cerca di chiarire se le norme italiane in tema di revocatoria fallimentare, rinvenibili nella sedes materiae della legge sulla cartolarizzazione del 1999, possano subire ulteriori, decisive, limitazioni per effetto del nuovo articolato unionale, proprio in relazione alle operazioni STS.
A European Union Regulation in force since January 2019 has introduced the STS label applicable to simple, transparent and standardised securitisations. Against the backdrop of the “STS” securitisations and, particularly, of the “rigid” and “non-rigid” clawback principles, the paper discusses and analyses how the new legal framework in the area of structured finance impacts on the Italian claw-back rules. In the light of this the contribution aims to clarify if the Italian rules in the area of corporate insolvency, currently encompassed with the securitisation statute (law no. 130/1999) may be subject to further, egregious, consequences of a result of the new EU legislation, namely in connection with the “STS labelled” securitisation transactions.
Keywords: securitisation – STS status – revocatory – STS securitisation – revocatory exemption
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Sommario:
1. Introduzione - 2. Esenzione da revocatoria e parametro di semplicità - 3. La revocatoria nella L. n. 130/1999 - 4. Le disposizioni “rigide” e “non rigide” - 5. ABCP ed esenzione da revocatoria - 6. Veicolo e pagamenti dei debitori ceduti - 7. Conclusioni - NOTE
1. Introduzione
La cartolarizzazione in Italia fece il proprio “debutto” normativo nel 1999, con un articolato dalla dottrina del tempo definito, correttamente, stringato, in quanto basato su principi [1]. Da allora, la disciplina italiana delle cartolarizzazioni non è mai stata implementata in misura tale da arrivare ad un “codice” delle cartolarizzazioni. Eppure, diversi sono gli interventi che, nel corso dei quattro lustri, hanno riguardato, direttamente o indirettamente, la sedes materiae in oggetto. Di questi, alcuni, soprattutto nell’area gius-pubblicistica italiana, sono stati meramente ispirati al concetto di cartolarizzazione ed alla sua terminologia, ma non hanno modificato significativamente il testo vigente. Si fa riferimento ai diversi provvedimenti legislativi attraverso cui lo Stato, anche nelle sue varie articolazioni, ha provveduto alla cessione dei propri beni a così detti veicoli, al fine della [continua ..]
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2. Esenzione da revocatoria e parametro di semplicità
Il parametro della semplicità è esplicitato all’art. 20 del Regolamento UE 2017/2402 (di seguito “Regolamento UE” o “Regolamento Cartolarizzazioni). Il veicolo “acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo”. È questo il requisito di “vendita reale e definitiva” (true sale) che, fino ad ora, è sempre stato dato per scontato in ogni operazione di cartolarizzazione. La vendita reale e definitiva è la certificazione, solitamente fornita dai legali che assistono il cedente: attesta la genuinità della vendita e che non ricorrono circostanze che possano costringere il cedente a riacquistare i titoli ceduti [13]. Se ciò non si verifica, ai sensi delle leggi esistenti in diverse giurisdizioni, incluse quelle degli [continua ..]
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3. La revocatoria nella L. n. 130/1999
Il perimetro di tali atti è meglio precisato all’art. 20, parr. (1) e (2,) Regolamento UE. L’art. 20 (1), seconda parte, stabilisce che al trasferimento del titolo alla SSPE (ovvero alla società veicolo per la cartolarizzazione) “non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria (clawback) in caso di insolvenza del venditore”. È da notare che il provvedimento unionale non ha un effetto abrogativo delle attuali disposizioni fallimentari dei diversi Stati Membri [20]. In modo sapiente, si dice che tali regole vanno semplicemente disapplicate. Dunque, in caso di insolvenza di un istituto di credito, l’autorità tecnica, come ad esempio l’Autorità di risoluzione, dovrà semplicemente limitarsi ad applicare le regole unionali, ignorando quelle domestiche dell’ordinamento giuridico del cedente. L’uso del termine “rigido”, in [continua ..]
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4. Le disposizioni “rigide” e “non rigide”
Il vero perimetro delle disposizioni nazionali in tema di revocatoria che, per quanto riguarda il Regolamento UE, non incidono sulla nuova disciplina, è quello definito all’art. 20(3). Sono quelle disposizioni non rigide, le quali consentono “al liquidatore o a un tribunale di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti in caso di trasferimenti fraudolenti, ingiusto pregiudizio nei confronti dei creditori o trasferimenti tesi a favorire indebitamente particolari creditori rispetto ad altri.” Si può affermare, quindi, a voler calare il linguaggio del legislatore europeo in quello più tecnico delle categorie italiane, che le disposizioni in tema di revocatoria non derogabili, nel caso di cessione al veicolo di crediti nell’ambito di una cartolarizzazione “STS”, sono quelle che mirano a proteggere più in generale l’integrità contro rischi di manipolazione nei confronti del mercato o contro categorie [continua ..]
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5. ABCP ed esenzione da revocatoria
Il Regolamento UE in materia di Cartolarizzazioni “ABCP” (Asset-Backed Commercial Paper) non contiene disposizioni troppo diverse da quelle che sono contenute nella sedes materiae della cartolarizzazione STS e di cui sopra. Anche nel caso di cartolarizzazione “ABCP” si applicherà il principio in base al quale il contratto di cessione dei crediti fra ante causa e veicolo debba essere una true sale, senza alcun obbligo per il cedente di riacquisto dei crediti. Al trasferimento dei titoli non si applicheranno le disposizioni in tema di revocatoria così dette “rigide” (ancora termine usato in modo oltremodo atecnico), in caso di insolvenza del venditore. Il perimetro delle disposizioni “rigide”, rectius non inderogabili, è identico a quello già esaminato nel caso di cartolarizzazioni STS. Del pari, anche per le cartolarizzazioni ABCP, non costituiscono disposizioni [continua ..]
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6. Veicolo e pagamenti dei debitori ceduti
A parafrasare le parole della dottrina italiana che per prima in Italia ha esaminato il fenomeno della cartolarizzazione [46], si può ritenere che il veicolo assuma “una funzione di garanzia per gli investitori che, in virtù della separazione patrimoniale dei crediti cartolarizzati dal patrimonio del cedente, non devono esprimere la loro fiducia sul complesso delle attività di quest’ultimo, in quanto restano [...] esposti esclusivamente al rischio correlato al portafoglio di crediti selezionato.” Nella sua essenza l’attività del veicolo, stante la sua veste di Giano bifronte di cessionario dei crediti e di emittente dei titoli che sono collegati al coacervo ceduto, “consiste essenzialmente nel permettere la separazione di questo da ogni altro patrimonio” [47]. È noto che in ambito italiano si parla di “impermeabilità” del portafoglio ceduto rispetto alle revocatorie fallimentari, [continua ..]
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7. Conclusioni
L’ipertrofia normativa caratterizza l’Italia da tempo, ma in questo caso la legge, forse non necessaria, è stata l’occasione per l’introduzione di un quadro legislativo ad hoc di profondo favore verso l’operazione ed i suoi attori. La notifica a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, utile a rendere la cessione opponibile [51], ne costituisce l’esempio più lampante. Si è anche visto che in alcuni casi l’ordinamento nazionale è andato anche oltre quello che, de minimis, più recentemente ha fatto il Regolamento Cartolarizzazioni. L’esenzione da revocatoria dei pagamenti dal ceduto al cessionario ne costituisce l’esempio più lampante. Questa, prevista nella legge domestica sulle cartolarizzazioni, è del tutto assente nella normativa di Bruxelles. Il chiasmo fra disciplina europea ed italiana, sullo specifico punto, ha anche dato luogo ad una lacunosa [continua ..]
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NOTE