home / Archivio / Fascicolo / I crediti contestati nel concordato preventivo
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
I crediti contestati nel concordato preventivo
Simone Francesco Marzo, Avvocato in Lecce
L’assenza di un procedimento interno di verifica dei crediti nell’ambito della disciplina sul concordato preventivo induce ad interrogarsi sul trattamento da riservare in tale contesto alle pretese creditorie oggetto di contestazione, sia da parte del debitore che da parte di altri creditori concorrenti. Il contributo si propone di approfondire tale questione, giungendo alla conclusione secondo cui neanche nel concordato preventivo si possa prescindere da un vaglio giudiziale sull’esistenza, sull’ammontare e sul rango dei crediti. Detta verifica, seppure condotta incidentalmente, si impone al fine di evitare che lo strumento concordatario possa prestarsi ad utilizzi distorti o a indebite discriminazioni tra i creditori dell’imprenditore in crisi, nonché per assicurare la genuinità della formazione del consenso sulla proposta concordataria, e rientra sotto entrambi tali profili nella sfera dei poteri esercitabili anche in via officiosa dal Tribunale, sia nella fase di ammissione che nella fase di omologazione del concordato. Tale conclusione consente poi di fornire una più coerente lettura delle norme dettate in tema di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati e di ammissione di questi ultimi al voto sul concordato.
The absence of an internal credit verification procedure within the framework of the creditors’arrangement procedures raises the question of the consideration to be given in this context to the disputed creditor claims, both by the debtor and by other competing creditors. The contribution aims to deepen this issue, reaching the conclusion that even in the arrangement procedure you can not disregard a judicial examination on the existence, the amount and the seniority of the claims. Such verification, even if incidentally conducted, is necessary in order to avoid that the instrument of the creditors’arrangement can lend itself to distorted uses or undue discrimination between the creditors of the entrepreneur in crisis, as well as to ensure the genuineness of the consensus on the proposed plan, and falls in both these respects within the sphere of powers also exercisable officially by the Tribunal, both in the admission phase and in the homologation phase of the arrangement. This conclusion also makes it possible to provide a more consistent reading of the rules governing the deposit of the sums owed to the contested creditors and the admission of the latter to vote on the arrangement.
Keywords: disputed claims – arrangement with creditors – bankruptcy plan – composition proceedings
Articoli Correlati: crediti contestati - concordato preventivo - piano di riparto finale - procedura concordataria
Sommario:
1. La verifica dei crediti nel concordato preventivo - 2. I crediti contestati nella formulazione della proposta e nella predisposizione del piano: introduzione al problema - 3. (Segue): la necessità di una delibazione incidentale sui crediti contestati - 4. Il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati - 5. I crediti tributari contestati - 6. I crediti contestati da altri creditori - 7. Il voto dei creditori contestati - 8. La verifica esterna alla procedura concordataria - 9. Conclusioni - NOTE
1. La verifica dei crediti nel concordato preventivo
Salvo tassative eccezioni, chiunque intenda partecipare al concorso aperto dal fallimento sul patrimonio del debitore ha l’onere di chiedere l’accertamento della propria pretesa secondo le modalità dettate dagli artt. 92 ss. L. Fall.; soltanto dall’eventuale ammissione al passivo scaturisce, infatti, il diritto del creditore di partecipare alla ripartizione dell’attivo e, dunque, di ottenere la (totale o parziale) soddisfazione del proprio credito. Il principio di “esclusività” dell’accertamento del passivo fallimentare, al quale si è appena fatto cenno, è espresso dall’art. 52 L. Fall. [1] ed assume nell’ambito della disciplina dell’insolvenza un rilievo centrale, tanto da essere stato indicato come uno dei capisaldi del concetto stesso della concorsualità [2]. Tale norma, ribadita dall’art. 151, 2° comma, del Codice della Crisi d’Impresa e [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. I crediti contestati nella formulazione della proposta e nella predisposizione del piano: introduzione al problema
La prima questione che si pone esaminando il tema in oggetto concerne l’eventualità che dei crediti contestati si debba o meno tenere conto nella predisposizione del piano e della proposta concordataria, e quindi anche nell’attestazione concernente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. In concreto, il dubbio riguarda la necessità che, nel formulare la proposta di concordato e nel predisporre il piano destinato a supportare tale proposta, il debitore debba o meno contemplare anche il soddisfacimento delle pretese non ancora oggetto di definitivo accertamento giudiziale e che egli ritenga di disconoscere. Il problema, come anticipato, non è di scarso rilievo, poiché dalla sua soluzione discendono importanti conseguenze sul giudizio di fattibilità del piano e sul grado di soddisfacimento atteso dagli altri creditori concorrenti: un piano (liquidatorio o con continuità [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. (Segue): la necessità di una delibazione incidentale sui crediti contestati
Così impostato il problema, non sembra possibile dubitare della rilevanza da assegnare nel concordato preventivo anche ai crediti contestati. Pare altrettanto certo, però, che il debitore non possa essere costretto ad elaborare un piano ed a formulare una proposta che contempli il soddisfacimento (seppure eventuale e subordinato al successivo accertamento) di qualsiasi pretesa, da chiunque avanzata ed a prescindere da qualunque valutazione in ordine alla sua presumibile fondatezza. Occorre perciò interrogarsi, da un lato, sui necessari limiti alla doverosa inclusione di simili pretese nel piano e nella proposta concordataria e, dall’altro, sul fondamento del sindacato giudiziale in ordine a tali profili del piano e della proposta. Per la soluzione della prima questione utili spunti possono trarsi dall’esegesi offerta dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’art. 180, 6° comma, L. Fall., a mente del quale “le somme [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. Il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati
Sulla base delle conclusioni sin qui raggiunte è possibile fornire anche una più precisa lettura delle norme in tema di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati. In premessa è opportuno ricordare che il vigente assetto normativo contempla due disposizioni che prevedono il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati nel concordato preventivo. Come già visto, l’art. 180, 6° comma, L. Fall. stabilisce che “Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo”; l’art. 185, 2° comma, L. Fall., rende inoltre applicabile alla fase di esecuzione del concordato preventivo la norma dettata dal 2° comma del precedente art. 136, il quale a sua volta sancisce che, nella fase di esecuzione del concordato fallimentare, “Le somme spettanti ai creditori contestati, [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5. I crediti tributari contestati
La trattazione sin qui condotta ha avuto generico riguardo ai crediti che il debitore in concordato intenda contestare. Una particolare attenzione meritano, però, i crediti di natura tributaria, in ragione di una specifica disciplina ad essi dedicata. L’art. 90 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [46], il cui 1° comma prevede che “Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura”, al 2° comma aggiunge: “Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Tralasciando per il momento il riferimento [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
6. I crediti contestati da altri creditori
La precedente disamina ha avuto riguardo all’ipotesi in cui taluno vanti nei confronti del debitore concordatario una pretesa che questi contesti nell’an o nel quantum, o rispetto alla quale disconosca la causa di prelazione affermata dal creditore. Occorre ora precisare che, ai fini in discussione, quale “credito contestato” potrebbe intendersi non soltanto una pretesa avanzata da terzi e che il debitore concordatario intenda disconoscere, ma anche una posta che questi abbia inserito nell’elenco ex art. 161, 2° comma, lett. b), L. Fall. ma che sia contestata da altri creditori concorrenti. Anche l’inclusione nel concordato di un credito in tutto o in parte inesistente potrebbe infatti alterare gli esiti della votazione, nonché incidere sul grado di soddisfazione degli altri creditori, aumentando il passivo concordatario e deprimendo corrispondentemente le aspettative di soddisfacimento di questi ultimi. Gli [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
7. Il voto dei creditori contestati
L’art. 176 L. Fall., il cui contenuto è riproposto sostanzialmente immutato nell’art. 108 c.c.i., detta un’apposita disciplina concernente l’esercizio del voto nel concordato preventivo da parte dei soggetti portatori di pretese contestate, prevedendo al 1° comma che “Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi” [53]. Poiché il momento in cui viene in rilievo l’esercizio del diritto di voto è quello dell’adunanza dei creditori, che a norma dell’art. 174, 1° comma, L. Fall. è presieduta dal giudice delegato, al legislatore è parso coerente assegnare a tale organo il potere di ammettere provvisoriamente al voto i crediti contestati; competenza confermata dall’art. [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
8. La verifica esterna alla procedura concordataria
La verifica dei crediti nel concordato preventivo consiste, come più volte detto, in una delibazione incidentale non idonea al giudicato, finalizzata a stabilire esclusivamente se della pretesa contestata si debba o meno tener conto nella predisposizione del piano e della proposta concordataria, nonché nelle operazioni di voto. In concreto, ciò vuol dire che le contestazioni sul credito potrebbero protrarsi anche oltre l’omologazione del concordato e che l’inclusione di una pretesa nel passivo concordatario non attribuisce di per sé il diritto ad esigerne il pagamento (sempre che la proposta abbia effettivamente subordinato il pagamento all’accertamento definitivo del credito), così come la sua mancata inclusione non pregiudica definitivamente le aspettative di soddisfacimento del titolare. A prescindere dagli esiti della verifica interna, dunque, il creditore pretermesso, l’imprenditore in concordato, nonché gli altri [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
9. Conclusioni
Portando a conclusione l’indagine sin qui condotta, occorre anzitutto ribadire come l’istituto concordatario debba essere diretto al soddisfacimento di tutti i creditori dell’imprenditore in crisi e, al contempo, soltanto di essi. Da ciò discende che neanche nel concordato preventivo possa prescindersi da un vaglio giudiziale sull’esistenza, sull’ammontare e sul rango dei crediti nei cui confronti il concordato è destinato ad esplicare i propri effetti. Tale verifica, seppure condotta incidentalmente, si impone al fine di evitare che il concordato possa prestarsi ad utilizzi distorti o ad indebite discriminazioni tra i creditori dell’imprenditore in crisi, nonché per assicurare la genuinità della formazione del consenso sulla proposta, e sotto entrambi tali profili rientra nella sfera dei poteri esercitabili dal Tribunale anche in via officiosa, tanto nel vaglio di ammissibilità quanto nel giudizio di [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE