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Impugnazioni e stabilità dell'accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale

Antonio Carratta, Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Roma “Roma Tre”

Il lavoro, nell’analizzare le innovazioni introdotte dal CCI nella disciplina delle impugnazioni dell’accertamento del passivo nella procedura di liquidazione giudiziale e della stabilità dei relativi provvedimenti, si sofferma sui profili maggiormente controversi di questa disciplina. Esso si sofferma, in modo particolare, sulla natura dei rimedi impugnatori previsti dalla disciplina speciale e sulla dibattuta questione degli effetti dell’accertamento dei diritti di credito e dei diritti reali di terzi anche al di fuori della procedura di liquidazione giudiziale.

Appeals and stability for the assessment of the debts in the judicial liquidation procedure

This work analyses the innovations introduced by the Italian Code of crisis and bankruptcy in the discipline about appeals for the assessment of the debts in the judicial liquidation procedure and about the stability of the related judgments and focuses on the most controversial aspects of this discipline. It focuses, in particular, on the nature of the appealing remedies provided by the special regulation and on the debated question of the effects of assessment of the credit rights and real rights of third parties even outside the judicial liquidation procedure.

Keywords: assessment of the debts – judicial liquidation procedure – debtor's liabilities appeal

Sommario:

1. Le novità del CCI sulle impugnazioni dello stato passivo nella liquidazione giudiziale - 2. Ambito di applicazione delle impugnazioni dello stato passivo - 3. Natura impugnatoria dei rimedi - 4. I termini di proposizione dei diversi rimedi - 5. Peculiarità del procedimento uniforme: a) la fase introduttiva - 6. (Segue): b) la costituzione delle parti convenute e dei terzi - 7. (Segue): c) la possibilità di impugnazione incidentale anche tardiva - 8. (Segue): d) la mancata comparizione alla prima udienza - 9. (Segue): e) la fase istruttoria - 10. (Segue): f) la fase decisoria - 11. (Segue): g) contenuto della decisione e ricorso per cassazione - 12. Efficacia del provvedimento decisorio e definitivo - 13. La stabilità dell’accertamento del passivo - 14. Il problema della tutela del debitore in sede di accertamento del passivo - NOTE


1. Le novità del CCI sulle impugnazioni dello stato passivo nella liquidazione giudiziale

La disciplina dei rimedi esperibili nei confronti del decreto di accertamento del passivo del giudice delegato, con i quali si conclude la formazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale, si rinviene negli artt. 206 e 207 CCI ed è ritagliata sulla base di quanto previsto già oggi nella legge fallimentare negli artt. 98 e 99. Ad eccezione di alcune modifiche che, tuttavia, non sono tali da mutare l’impostazione di fondo seguita dal legislatore con le riforme del 2006-2007. Le vere novità introdotte dal CCI, infatti, si rinvengono: a) nell’art. 206, 4° comma, che si limita a prevedere espressamente la possibilità dell’impugnazione incidentale, anche tardiva, in sede di opposizione e di impugnazione dello stato passivo. Esso stabilisce dunque che «nei casi previsti dai commi 2 e 3, la parte contro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del [continua ..]

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2. Ambito di applicazione delle impugnazioni dello stato passivo

Prima di vedere da vicino i profili processuali più rilevanti della disciplina sulle impugnazioni dello stato passivo, va osservato che l’ambito di applicazione degli artt. 206 e 207 CCI non riguarda solo la liquidazione giudiziale, come potrebbe erroneamente ritenersi, ma si estende anche ad altre procedure concorsuali. Ciò vale, anzitutto, per la liquidazione coatta amministrativa ordinaria, per la quale l’art. 310, 2° comma, CCI rinvia appunto agli artt. 206 e 207. Anche per la liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazioni, l’art. 256 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall’art. 370 CCI), rinvia agli artt. 206 e 207 CCI. E così pure per la liquidazione coatta amministrativa delle banche, l’art. 87, 2° comma 2, T.U.B. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 369, 1° comma, lett. h), CCI) rinvia [continua ..]

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3. Natura impugnatoria dei rimedi

L’art. 206, 1° comma, CCI, come già l’art. 98, 1° comma, L. Fall., sotto la rubrica «impugnazioni», dispone: «contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione»; l’ultimo capoverso regola la correzione degli errori materiali. L’espressione «impugnazioni», utilizzata nella rubrica, rimanda ai mezzi di impugnazione di cui all’art. 323 c.p.c. E del resto, a conferma di ciò rilevano le modifiche introdotte dal CCI e sopra richiamate. È probabile, tuttavia, che anche con riferimento alla disciplina del CCI, si riproponga la contrapposizione – con riferimento ai rimedi esperibili avverso lo stato passivo – fra chi ritiene che tali rimedi costituiscano la prima fase giurisdizionale a cognizione piena dell’attività a cognizione sommaria o lato sensu amministrativa [continua ..]

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4. I termini di proposizione dei diversi rimedi

L’«opposizione», l’«impugnazione» e la «revocazione» devono essere proposte nel termine, espressamente qualificato «perentorio», di trenta giorni. Il dies a quo per l’«opposizione» e per l’«impugnazione» da parte dei creditori coincide con la ricezione dell’avviso di avvenuto deposito dello stato passivo di cui all’art. 205 CCI proveniente dal curatore. In base a quest’ultima disposizione, infatti, «il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di pro­porre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda». Per l’impugnazione da parte del curatore, invece, il dies a quo è costituito dalla data di deposito in cancelleria del decreto di esecutività [continua ..]

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5. Peculiarità del procedimento uniforme: a) la fase introduttiva

Questi rimedi, per come disciplinati, danno luogo ad un giudizio che presenta gli elementi propri di un processo speciale a cognizione piena [10]. Infatti, applicando i criteri in base ai quali determinare la natura dei processi a cognizione piena, anche in questo caso il legislatore ha predeterminato il contenuto degli atti introduttivi, le forme e i termini della costituzione delle parti, nonché la fase istruttoria e quella decisoria, assicurando una piena tutela cognitiva dei diritti nel contraddittorio delle parti [11]. Venendo all’esame più da vicino di alcune peculiarità del procedimento disciplinato dall’art. 207 CCI, conviene prendere in esame la fase introduttiva e quella istruttoria. Con riferimento alla fase introduttiva, l’art. 207, 2° comma, CCI, sulla falsariga dell’art. 99, 2° comma, L. Fall., stabilisce che «il ricorso deve contenere: a) l’indi­cazione del tribunale, del giudice delegato e [continua ..]

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6. (Segue): b) la costituzione delle parti convenute e dei terzi

Il decreto con il quale il presidente designa il relatore e fissa l’udienza «di comparizione», ai sensi degli artt. 207, 4° comma, CCI e 99, 4° comma, L. Fall. deve essere comunicato al ricorrente, il quale, entro dieci giorni, deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore e all’even­tuale controinteressato. Questo termine non è espressamente qualificato come perentorio, cosicché, per la sua inosservanza, non può essere comminata alcuna decadenza. Aggiunge il 5° comma dell’art. 207 che «tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni», a difesa del convenuto. Ma occorre tener presente che, ai sensi del successivo comma, «le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza», e dunque i termini effettivi a disposizione del [continua ..]

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7. (Segue): c) la possibilità di impugnazione incidentale anche tardiva

Come abbiamo visto, l’«impugnazione incidentale» è ora espressamente prevista dal secondo periodo del 7° comma dell’art. 207 CCI, sempre che, ovviamente, sussista la soccombenza parziale reciproca rispetto al provvedimento del giudice delegato impugnato. E quest’espressa previsione comporta il superamento dell’orienta­mento giurisprudenziale precedente, che – sebbene contrastato dalla dottrina [21] – aveva escluso l’ammissibilità della impugnazione incidentale dello stato passivo [22]. Si persegue anche in questo modo la finalità di concentrazione ed economia processuale dei giudizi, senza che questo determini alcun ampliamento del thema decidendum. Ed infatti – come già detto – l’art. 206, 4° comma, CCI puntualizza che l’impugna­zione incidentale (tempestiva o tardiva che sia) [23] è proponibile «nei limiti delle [continua ..]

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8. (Segue): d) la mancata comparizione alla prima udienza

Sempre con riferimento alla fase introduttiva, l’art. 207, 10° comma, CCI, nella sua formulazione originaria prevedeva che, «se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito» [24]. Non era chiaro, tuttavia, perché venisse richiamato l’art. 309 c.p.c., che a sua volta rinvia all’art. 181 c.p.c. e non venisse richiamata direttamente quest’ulti­ma disposizione, in base alla quale «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successi­va, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo». Inoltre, per come formulato il 10° comma era [continua ..]

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9. (Segue): e) la fase istruttoria

Con riferimento, poi, alla fase istruttoria l’11° comma dell’art. 207 CCI stabilisce, con disposizione tutto sommato ultronea, che «il giudice provvede all’ammis­sione e all’espletamento dei mezzi istruttori». È chiaro, tuttavia, che prima di arrivare ad ammettere ed espletare i mezzi istruttori dovrà esserci stata la possibilità per il ricorrente di replicare alle difese svolte dalla parte convenuta nella sua memoria difensiva; ciò che, probabilmente, avverrà nel corso della prima udienza. In altri termini, è da ritenere che la prima udienza dei rimedi impugnatori in questione trovi la sua disciplina direttamente nell’art. 183 c.p.c. e, di conseguenza: a) al ricorrente sarà consentito di replicare alle difese della parte convenuta mediante l’allegazione di fatti nuovi e l’introduzione di ulteriori mezzi di prova che dipendano dalle difese avversarie; b) al convenuto [continua ..]

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10. (Segue): f) la fase decisoria

Arriviamo, dunque, alla fase decisoria, con riferimento alla quale l’art. 207, 13° comma, CCI prevede che «il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall’udien­za o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie». Se ne deduce che, a differenza di quanto previsto per il rito ordinario, qui è solo eventuale la concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali, all’esito della fase di istruzione e trattazione. Circa, poi, il termine assegnato per il deposito delle memorie conclusionali, in mancanza di previsione espressa, è da ritenere che esso non debba quanto meno superare quello di sessanta giorni previsto dall’art. 190 c.p.c., in considerazione dell’intento acceleratorio perseguito dal legislatore. Anche il termine di sessanta giorni per l’emissione del decreto decisorio [continua ..]

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11. (Segue): g) contenuto della decisione e ricorso per cassazione

Il decreto con il quale viene decisa l’opposizione, l’impugnazione o la revocazione può essere, a seconda dei casi: a) di rigetto, in rito o in merito, del rimedio proposto, con conferma dello stato passivo; b) di accoglimento del rimedio e conseguente modifica dello stato passivo con ammissione del credito oggetto di opposizione o con esclusione del credito oggetto di impugnazione o, infine, con esclusione del credito ammesso o ammissione del credito escluso oggetto della revocazione. Ai sensi del 14° comma dell’art. 207, inoltre, «il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione». Da segnalare il dimezzamento dei termini ordinari per proporre ricorso per cassazione e la loro decorrenza dalla comunicazione del decreto (invece che dalla notificazione), sempre che evidentemente essa sia avvenuta in forma integrale e non con il solo biglietto di [continua ..]

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12. Efficacia del provvedimento decisorio e definitivo

Un’ultima questione da affrontare attiene all’efficacia del provvedimento che abbia deciso nel merito sul rimedio proposto avverso il decreto del giudice delegato di accertamento del passivo, una volta che detta decisione sia divenuta definitiva o perché non è stata sottoposta a ricorso per cassazione o dopo che si è esaurito anche detto ricorso. Nel passato, come noto, ampio è stato il dibattito intorno all’efficacia dei provvedimenti in questione. In particolare, mentre una parte della dottrina ha ammesso l’idoneità al giudicato dello stesso decreto del giudice delegato divenuto definitivo [26], l’orientamento maggioritario ha riconosciuto tale idoneità ai soli provvedimenti resi in sede di impugnazione [27]. Era poi intervenuto il legislatore con il D.Lgs. n. 5/2006 stabilendo nell’art. 96, 5° comma, L. Fall. che «il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le [continua ..]

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13. La stabilità dell’accertamento del passivo

Sennonché, ci si rende facilmente conto che una simile conclusione – certamente conforme alla lettera dell’art. 204, 5° comma, CCI – mal si concilia con il principio di ragionevolezza. Non è facile giustificare, infatti, per quale ragione l’identico procedimento sarebbe idoneo a produrre un accertamento incontrovertibile del diritto sostanziale quando in esso vengano avanzate domande di rivendicazione o di restituzione e non lo sarebbe, invece, ove si tratti di domande di accertamento di crediti. Nel tentativo di superare il vaglio di ragionevolezza probabilmente l’attenzione va rivolta non tanto alla qualità dell’accertamento del diritto oggetto del procedimento, quanto, piuttosto, agli effetti c.d. secondari della relativa pronuncia, ed in particolare agli effetti esecutivi della stessa e alla loro estensione soggettiva. Vale a dire che, ferma l’identica qualità e stabilità dell’accertamento dei [continua ..]

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14. Il problema della tutela del debitore in sede di accertamento del passivo

Se si condividono le conclusioni finora raggiunte a proposito della stabilità del­l’accertamento dei crediti e dei diritti reali, alla luce della singolare formulazione dell’art. 204, 5° comma, CCI, non ci si può esimere dal porsi anche il problema dell’estensione di tale accertamento al debitore sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale. A dire il vero, il problema rileverebbe anche laddove si dovesse accogliere la conclusione che, stando alla formulazione letterale dell’art. 204, 5° comma, CCI, l’accertamento con efficacia di giudicato andrebbe limitato solo ai diritti reali di terzi, come emerge anche dalla Relazione illustrativa del CCI. È evidente, infatti, che nel nostro sistema processuale – al di fuori dei limitati casi stabiliti dall’art. 2909 c.c. – gli effetti del giudicato sostanziale non possono estendersi anche nei confronti di terzi estranei al giudizio all’esito del [continua ..]

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NOTE

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