home / Archivio / Fascicolo / La pendenza del contratto di factoring unilateralmente inadempiuto

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La pendenza del contratto di factoring unilateralmente inadempiuto

Gianni Capobianco, Tirocinante presso il Tribunale di Siena

Con la decisione in commento, la Sezione fallimentare del Tribunale di Benevento si è pronunciata in tema di sospensione e/o scioglimento del contratto di factoring in fase pre concordataria, nel caso di cessione di crediti pro solvendo. In particolare, dopo aver ricostruito i rapporti in­tercorrenti tra la disciplina generale in materia di rapporti pendenti fissata all’art. 72 L. Fall. e quella – specifica – dettata in ambito concordatario all’art. 169-bis L. Fall., il giudice campano ha esa­minato il caso in cui il factor si renda – unilateralmente – inadempiente. Da ultimo, il Tribunale si è interrogato sulla ratio da attribuire a tale istanza concludendo sulla necessità di sviluppare una lettura funzionale, della stessa, rispetto al contenuto del piano concordatario che – qualora persegua l’obiettivo della continuità – potrebbe dirsi pregiudicato proprio dal mancato scioglimento e/o sospensione del contratto di factoring poiché, in tal modo, si precluderebbe alla società di beneficiare del cash flow indispensabile a realizzare tale continuità aziendale.

With the decision here in comment, the Bankruptcy Section of Benevento Court has pronounced on the suspension and/or dissolution of the factoring contract in the pre-agreement phase. In particular, after having reconstructed the relationships between the general discipline in matter fixed to art. 72 L.F. and that – specific – dictated for concordato preventivo to art. 169-bis L.F., the judge has examined the case in which, after the demand for dissolution, the factor makes default. Finally, the Court of First Instance questioned the rationale for such protective measures and concluded that it was necessary to develop a functionalised reading with respect to the content of the agreement plan which – if it pursues business continuity – could be said to be affected by the failure to dissolve and/or suspend the factoring contract because, in this way, the company would be prevented from benefiting from the cash flow necessary to achieve such business continuity.

Keywords: factoring – pendency – pending contracts

Articoli Correlati: factoring - pendenza - contratti pendenti

TRIBUNALE DI BENEVENTO, 10 OTTOBRE 2019 Pres. M. Monteleone, Rel. M.L. d’orsi (Artt. 169-bis e 72 L. Fall.) L’unilateralità dell’inadempimento del factor, dopo la domanda di scioglimento, non è affatto ostativa all’applicazione dell’art. 169-bis dal momento che non è deducibile l’applicazione del requisito del reciproco inadempimento di cui all’art. 72 L. Fall. Il Tribunale, allo scopo di decidere se concedere o meno l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti, deve scrutinare la coerenza della misura richiesta con il piano di concordato prospettato; in un piano che preveda la continuità aziendale, tali misure mirano alla riduzione del fabbisogno concordatario derivante dai contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti così incrementando i margini di attivo realizzabili da destinare ad una più ampia comunità dei creditori. (Omissis) RAGIONI DI [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Premessa - 2. Rapporti e contratti pendenti: l’ambito applicativo dell’art. 169-bis L. Fall. - 3. Il contratto di factoring unilateralmente inadempiuto - 4. La continuità aziendale realizzata attraverso lo scioglimento e/o sospensione del contratto pendente - 5. L’indennizzo dell’altro contraente - 6. Prospettive future nel CCII - NOTE


1. Premessa
Il caso sottoposto all’attenzione del Collegio fallimentare beneventano originava da un’istanza di scioglimento (o, in subordine, di sospensione) di un contratto – ex art. 169-bis L. Fall. – depositata nell’ambito di una procedura concordataria con riserva ex art. 161, 6° comma, L. Fall. [1]. Con tale istanza, invero, il debitore ricorrente chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento di un contratto di factoring – o, in subordine, la sua sospensione – stipulato qualche anno prima con il Medio Credito Italiano Spa, avendone previamente accertato la pendenza. Con il decreto in commento, il Tribunale di Benevento, dopo aver ricostruito sommariamente la disciplina dettata in materia di contratti pendenti, di cui all’art. 169-bis L. Fall., ha inoltre colto l’occasione per interrogarsi sul suo ambito applicativo rispetto alla generale disciplina dettata agli artt. 72 ss. L. Fall., in tema di “rapporti pendenti” [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


2. Rapporti e contratti pendenti: l’ambito applicativo dell’art. 169-bis L. Fall.
Come già anticipato, una delle principali questioni che ha interessato la decisione in commento riguarda l’individuazione dell’esatto ambito applicativo della disci­plina dettata all’art. 169-bis e, quindi, dei suoi rapporti con la disciplina prevista agli artt. 72 ss. L. Fall. Si tratta, invero, di una questione di grande importanza in con­siderazione della centralità assunta dalla contrattazione d’impresa non solo nella sua fase fisiologica – in bonis – ma anche nella definizione dei rapporti giuridici pendenti al momento della gestione negoziata della crisi [3]. Come noto, in seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012, è stato introdotta una specifica disciplina in materia di “contratti pendenti” in ambito concordatario [4]. Il debitore, infatti, anche con la presentazione della domanda prenotativa di cui all’art. 161, 6° comma, L. Fall., può domandare al Tribunale [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


3. Il contratto di factoring unilateralmente inadempiuto
Posta la distinzione tra la disciplina dettata all’art. 169-bis e quella prevista in ambito fallimentare, altro profilo di indiscussa novità è rappresentato dalla soluzione fornita dal giudicante con riferimento alla particolare fattispecie contrattuale oggetto del suo sindacato. Questo, invero, era rappresentato dalla richiesta di scioglimento di un contratto di factoring stipulato dal debitore istante con una società di factoring, appena qualche anno prima dell’approccio alla procedura concordataria. Come noto, si tratta di una tipologia contrattuale importata nel nostro ordinamento dai paesi di Common Law, già a partire dagli anni ’60 del secolo scorso [20]. È opinione pacifica, sia in giurisprudenza che in dottrina, che tale accordo non costituisca un contratto pienamente tipizzato, nonostante il legislatore sia recentemente intervenuto in materia [21]. Il contratto di factoring è un accordo con il quale un [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


4. La continuità aziendale realizzata attraverso lo scioglimento e/o sospensione del contratto pendente
Un ultimo aspetto di grande interesse affrontato dal collegio attiene alla funzionalità dello scioglimento ex art. 169-bis rispetto al contenuto del piano concordatario. È qui solo il caso di osservare come il caso concreto, sottoposto all’attenzione dei giudici, fosse una domanda di concordato c.d. in bianco, volta alla successiva presentazione di un piano di concordato con continuità aziendale. Sul punto, nella domanda di autorizzazione allo scioglimento, la società aveva rappresentato come pro­prio l’utilizzo delle somme di cui ai crediti oggetto del contratto di factoring avrebbe consentito la prosecuzione dell’attività di impresa. Al contrario, il mancato scioglimento del contratto di factoring avrebbe impedito, alla ricorrente, di beneficiare di quel cash flow – di rilevante entità – determinato dai pagamenti di alcuni dei suoi più importanti clienti. Dunque, l’incasso dei crediti [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


5. L’indennizzo dell’altro contraente
L’accoglimento dell’istanza di scioglimento del contratto di factoring ha comportato il conseguente riconoscimento di un indennizzo in favore della società che ne ha subito gli effetti che, secondo l’art. 169-bis L. Fall., deve essere “equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento” della società scioglienda. Il legislatore, invero, ha sul punto evidenziato come allo scioglimento del contratto consegue la caducazione della disciplina legale e convenzionale ivi inserita, facendo salva la clausola compromissoria eventualmente contenuta. A tal fine è bene subito precisare che la ratio di tale indennizzo risiede nell’opportunità di riequilibrare gli opposti interessi delle parti costituiti, da un lato, nella necessità dell’im­prenditore di ricercare le soluzioni a lui migliori per ristrutturare il proprio debito e quindi soddisfare nel migliore modo possibile i creditori e, [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


6. Prospettive future nel CCII
La nuova disciplina sui contratti pendenti nel concordato preventivo è contenuta all’art. 97 CCII [31]. Tale disposizione contiene una definizione, oltre alla relativa disciplina, dei contratti pendenti definiti quali “contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti alla data del deposito della domanda di concordato”. Ecco allora che il debitore può, con autonoma istanza, chiedere l’autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione di uno o più contratti. È qui appena il caso di osservare come, secondo la nuova disciplina contenuta nel combinato disposto di cui agli artt. 97, 7° comma e 44, 1° comma, CCII, fino a quan­do non è presentato il piano di concordato, il debitore può chiedere solo la sospensione – che nel decreto attuativo non potrà superare il termine concessi ai fini del deposito della proposta e del piano – [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


NOTE

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio