home / Archivio / Fascicolo / La “difficile” esenzione dal fallimento delle start up innovative in crisi

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La “difficile” esenzione dal fallimento delle start up innovative in crisi

Antonio Picchione, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università telematica Pegaso

L’autore analizza il provvedimento del Tribunale di Genova, il quale è chiamato a verificare l’esenzione dal fallimento della start up innovativa osservando, in particolare, la data di costituzione della società e la data di deposito della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 9, L. 27 gennaio 2012, n. 3.

Il suddetto Tribunale entra nel merito della distinzione tra costituzione e iscrizione al registro delle imprese per le società con attività ad alto valore tecnologico, così come individua il momento in cui inizia la procedura di sovraindebitamento.

Il provvedimento consente di analizzare l’avvio (con la costituzione) della start up innovativa e l’inizio della procedura di sovraindebitamento nel momento di crisi della stessa società, senza trascurare la possibilità di fallimento.

The author analyses the actions of the Court of Genoa, which was called to verify bankr­uptcy exemption of an innovative start up company, taking into account the date the company was established and the date that the deposition for a proposed debt settlement was filed, according to art. 9, law 27 January 2012, n. 3.

The aforementioned Court enters into merit of distinction between the establishment and registration in the register of companies, for companies with high technological value, as well as identifying the moment when the bankruptcy procedure began.

The courts actions allow us to analyse the creation (establishment) of the innovative start up company and the moment when the company got into difficulty and initiated the procedure to declare debt, without neglecting the possibility of bankruptcy.

Keywords: start up – innovative start-up – overindebtedness – overindebtedness crisis composition

TRIBUNALE DI GENOVA, 3 novembre 2019 Est. A. Lucca (Art. 31, 4° comma, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – L. 27 gennaio 2012, n. 3 – c.c., artt. 2463, 2188) Ai fini dell’applicazione dell’art. 31, 4° comma, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi­cazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 il quinquennio durante il quale le start up innovative non sono soggette a procedure concorsuali diverse da quelle di sovraindebitamento di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3 decorre dalla costituzione della società e non dalla sua iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – Start up innovative – Inizio procedura di sovraindebitamento – Instaurazione di una tra le tre procedure di sovraindebitamento. (Art. 31, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Considerazioni introduttive - 2. Le start up innovative assoggettabili alle procedure di sovraindebitamento - 3. La costituzione della start up innovativa - 4. Il quinquennio di esenzione dalle procedure concorsuali “maggiori” - 5. Presentazione della domanda per l’avvio del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e ruolo dell’OCC - NOTE


1. Considerazioni introduttive
Il provvedimento annotato deriva dalla proposta di accordo per la composizione della crisi [1] da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 9 della L. 27 gennaio 2012, n. 3 [2], depositato dalla società start up innovativa “N. s.r.l.” in liquidazione, quale soggetto escluso dall’applicabilità delle procedure concorsuali [3] in virtù dell’art. 31 del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221. In riferimento agli interventi normativi in parola, il giudice del Tribunale di Genova analizza l’applicazione della disciplina prevista per le start up innovative ed, in particolare, l’applicazione delle procedure concorsuali decorso il termine dei cinque anni dalla data di costituzione. Le ragioni della deroga alla disciplina delle procedure concorsuali sono chiarite nella Relazione illustrativa al D.L. n. 179/2012, nella quale la scelta viene illustrata sulla base “… [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


2. Le start up innovative assoggettabili alle procedure di sovraindebitamento
Le start up innovative [9] (di qualsiasi dimensione) possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, limitatamente al periodo di cinque anni dalla loro costituzione [10], diversamente dagli altri soggetti non fallibili. Le società hi-tech [11], quando si trovano in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio immediatamente liquidabile con cui farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, possono accedere alla procedura in esame [12]. Le start up, per definizione, hanno quale oggetto sociale [13] esclusivo o prevalente, “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” [14]. Il Ministero dello Sviluppo economico [15] specifica che i due macro-elementi “innovazione” e “alto valore tecnologico” rappresentano un binomio [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


3. La costituzione della start up innovativa
La trattazione del momento strutturale della costituzione di una s.r.l. presuppone, al fine della sua venuta ad esistenza e dell’acquisto in capo alla stessa della personalità giuridica e dell’autonomia patrimoniale perfetta, rispettivamente, la stipulazione dell’atto costituito per atto pubblico e l’iscrizione dello stesso presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale [47]. L’art. 2331 c.c., a cui rinvia l’art. 2463 c.c., specifica che per le eventuali operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito [48], nonché il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione. Il legislatore, al fine di incidere sui costi di costituzione, ha [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


4. Il quinquennio di esenzione dalle procedure concorsuali “maggiori”
Il Ministero dello Sviluppo Economico [69] afferma che la start up innovativa acquisisce personalità giuridica attraverso la pubblicità costitutiva presentando la domanda di iscrizione, contestualmente, sia nella sezione ordinaria che in quella speciale del registro delle imprese. La scelta legislativa è fissata con l’art. 31, 1° comma, D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 221/2012 [70], nel quale è disposto che le start up innovative non sono soggette a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della L. n. 3/2012 se regolarmente iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese. Al riguardo la giurisprudenza di merito ha chiarito che l’iscrizione nel registro delle imprese rappresenta il requisito necessario e sufficiente per ottenere la qualifica di “start up innovativa” e poter beneficiare, conseguentemente, dell’inapplicabi­lità delle [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


5. Presentazione della domanda per l’avvio del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e ruolo dell’OCC
La società innovativa che intende accedere al procedimento di sovraindebitamento deve rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi [80] iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia [81] e con sede nel circondario del tribunale competente [82], così integrandosi un limite di competenza territoriale. Nel caso concreto è stato individuato l’OCC costituito presso l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova. Le disposizioni della L. n. 3/2012 e, successivamente, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza assegnano all’OCC funzioni e compiti che interessano interamente tutte le fasi della procedura di sovraindebitamento. Gli OCC [83] sono enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza [84], professionalità [85] e di una determinata adeguatezza patrimoniale; nonché obbligatoriamente iscritti in un registro tenuto [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


NOTE

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio