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La nuova procedura di liberazione dei debiti del debitore incapiente
Nicola Soldati, Professore associato di Diritto dell’economia nell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna
L’articolo analizza criticamente il nuovo istituto della liberazione dei debiti del debitore incapiente introdotta volto nell’ordinamento italiano dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
Il nuovo istituto permette di superare la lacuna della L. n. 3/2012 che impediva al debitore privo di beni di accedere alle procedure di sovraindebitamento e, quindi, all’esdebitazione.
The assay critically analyzes the new regulation for the release of debts of the incapacitated debtor introduced in the Italian legal system by the “Code of business Crisis and of Insolvency” (Legislative Decree 12 January 2019, n. 14).
The new rule allows to overcome the lacuna of the Law n. 3/2012 which prevented the debtor without assets from accessing the over-indebtedness procedures and, therefore, the debt relief.
Keywords: overindebtedness – discharge of debt – insufficiency – Insolvency Code
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Sommario:
1. Premessa - 2. La legge delega e la rivisitazione delle procedure di sovraindebitamento - 3. L’esdebitazione dell’imprenditore e del consumatore nella L. n. 3/2012 - 4. Il dilemma del debitore incapiente nella L. n. 3/2012 - 5. La soluzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: la creazione di una nuova procedura dedicata al debitore incapiente - NOTE
1. Premessa
Il punto nodale che accomuna tutte le procedure di sovraindebitamento e le pone, peraltro, in linea con la recente Direttive EU 1023/2019, non ancora trasposta nell’ordinamento italiano [1], è rappresentato dalla possibilità per ogni debitore di ottenere la propria esdebitazione con il conseguente c.d. «refresh» e il ritorno ad una nuova vita, liberato definitivamente dai propri debiti pregressi [2]. Nella prima versione della L. n. 3/2012 l’esdebitazione non era prevista: infatti, è stata introdotta solamente in un momento successivo dal legislatore con il D.L. n. 179/2012 [3] in seguito alle numerose critiche mosse nei confronti di un istituto che, privo dell’esdebitazione, era di fatto svuotato del suo significato. In realtà, l’esdebitazione non costituisce un unicum normativo all’interno della disciplina delle procedure concorsuali, poiché, la legge fallimentare [4], agli artt. [continua ..]
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2. La legge delega e la rivisitazione delle procedure di sovraindebitamento
L’approvazione della legge delega n. 155/2017 ha costituito il punto di partenza per l’approvazione da parte del Governo del decreto legislativo elaborato dalla Commissione Rordorf, avvenuto nel mese di gennaio 2019 [10] per una riforma complessiva delle procedure concorsuali e, tra queste, anche della composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare, l’art. 9 della legge delega ha dettato i principi per una revisione della L. n. 3/2012 [11] che ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico un’apposita procedura per la riorganizzazione dei debiti degli imprenditori sotto soglia fallimentare, vale a dire, dei soggetti che non possono fallire e che nemmeno possono beneficiare delle procedure di definizione della crisi previste dalla legge fallimentare, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. Fall.) e il concordato preventivo (art. 160 L. Fall.) e ha esteso l’utilizzo di tale [continua ..]
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3. L’esdebitazione dell’imprenditore e del consumatore nella L. n. 3/2012
L’attuale art. 14-terdecies della L. n. 3/2012 contempla una disposizione premiale nei confronti del debitore persona fisica, analoga a quella prevista dalla legge fallimentare per l’imprenditore, che prevede per il debitore l’ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 16 della L. n. 3/2012; abbia svolto, nei quattro anni di cui all’art. 14-undecies, un’attività produttiva di reddito [continua ..]
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4. Il dilemma del debitore incapiente nella L. n. 3/2012
Nell’esperienza maturata alla luce delle previsioni contenute nella L. n. 3/2012 è stata evidenziata una fortissima criticità nell’utilizzo da parte del consumatore delle procedure di sovraindebitamento laddove questi non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori. Infatti, la giurisprudenza di merito [38] ha affermato che il ricorso allo strumento della liquidazione del patrimonio non sarebbe ammissibile per il debitore che non abbia beni da liquidare e ciò in forza di un’interpretazione letterale dell’art. 14-ter della L. n. 3/2012 che prevede che il debitore «può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni». Ciò starebbe a significare che, in assenza di beni da liquidare, verrebbe meno la ragione stessa della liquidazione; al contrario, differente sarebbe la possibilità di proporre un piano del consumatore, sempre in assenza di beni da liquidare, ma mettendo a disposizione quota [continua ..]
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5. La soluzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: la creazione di una nuova procedura dedicata al debitore incapiente
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha dato finalmente una risposta definitiva a questo problema, disciplinando espressamente, con un’apposita procedura, la liberazione dei debiti della persona fisica incapiente [45], vuoi imprenditore, vuoi professionista, vuoi consumatore: si tratta, quindi, non di una procedura di sovraindebitamento in senso proprio, ma di una procedura di esdebitazione appositamente disegnata per il debitore incapiente. Nella relazione di accompagnamento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si legge, infatti, che la ratio della norma [46] consiste «nell’offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi». Tale beneficio deve essere considerato eccezionale, tanto è vero che, la disciplina contenuta [continua ..]
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NOTE