Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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L´arbitrabilità delle azioni revocatorie e di inefficacia nella prospettiva del codice della crisi * (di Salvatore Ziino, Professore associato di Diritto processuale civile nell’Università di Palermo)


Tra i compiti del curatore vi è quello di ricostruire il patrimonio del debitore, al fine di garantire la par condicio creditorum. A questo scopo il curatore può proporre azioni dirette a far dichiarare la inefficacia degli atti compiuti dal debitore. Si tratta di azioni con presupposti ed effetti tra loro diversi; una azione è diretta a far dichiarare la inefficacia ex lege atti compiuti dal debitore; le altre sono lazione revocatoria ordinaria e l’azione revocatoria fallimentare. Per altro verso, il cura­tore potrebbe essere convenuto in azioni revocatorie dirette a fare dichiarare inefficaci atti di cui ha beneficiato il debitore prima del fallimento o la stessa curatela. In tutte queste ipotesi, occorre verificare la ammissibilità del ricorso all’arbitrato. Le superiori tematiche saranno esaminate anche alla luce delle disposizioni contenute nel Codice della crisi e dell’insolvenza.

According to Italian bankruptcy law one of the trustee’s duties is to rebuild the debtor’s assets, in order to guarantee the equal treatment among creditors. For this purpose, the trustee can bring actions to invalidate the debtor’s fraudulent acts and conveyances. These actions have different grounds and effects; an action is aimed at declaring the ineffectiveness ex lege of acts made by the debtor; there are also the ordinary actio pauliana and the “azione revocatoria fallimentare” (bankruptcy invalidation action). On the other hand, the trustee may be sued in similar actions. In all these cases, it is necessary to establish the admissibility of the use of arbitration. These issues will be examined in light of the provisions contained in the Bankruptcy Law and in the recent Crisis and Insolvency Code, which will soon replace the Bankruptcy Law.

Keywords: avoidance actions – ordinary avoidance action – bankruptcy avoidance action – actio pauliana – arbitration

SOMMARIO:

1. Oggetto dello studio - 2. Inefficacia ex lege degli atti compiuti dal debitore - 3. L’azione revocatoria fallimentare - 4. L’azione revocatoria ordinaria - 4.1. Natura e fondamento dell’azione revocatoria - 4.2. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di actio pauliana - 5. Ammissibilità della convenzione di arbitrato rituale - 6. La convenzione di arbitrato rituale stipulata dalla curatela - 7. Il lodo arbitrale rituale. Cenni sull’arbitrato irrituale - 8. Le azioni revocatorie nella liquidazione controllata del sovraindebitato - NOTE


1. Oggetto dello studio

Il Codice civile e la legge fallimentare regolano una serie di istituti che sono diretti a garantire la tutela del diritto di credito a fronte di atti che comportano la dimi­nuzione del patrimonio responsabile del debitore e possono pregiudicare le possibilità di soddisfazioni dei creditori. Questi istituti sono tra loro eterogenei ed hanno caratteristiche e finalità differenti. I relativi contenziosi di solito vengono devoluti al giudice ordinario; in questo scritto sarà esaminata la ammissibilità del procedimento arbitrale per risolvere eventuali controversie aventi ad oggetto la declaratoria di inefficacia di atti lesivi della c.d. par condicio creditorum, formula tralatizia che esprime la aspirazione alla parità di trattamento nei casi in cui il patrimonio del debitore è insufficiente per soddisfare tutti suoi creditori e che assume diversa intensità nelle procedure concorsuali rispetto all’esecuzione individuale. Prima di entrare nel merito dell’argomento occorre definire il tema dell’indagi­ne, distinguendo i vari istituti rilevanti, che hanno autonomi ambiti di applicazione anche al di fuori delle procedure concorsuali. Lo studio della natura giuridica dei singoli istituti costituisce un presupposto necessario per stabilire se si tratta di controversie arbitrabili e, in caso affermativo, per determinare entro quali limiti è possibile fare ricorso all’arbitrato e con quali cautele, nell’ipotesi in cui una delle parti sia sottoposta a procedura concorsuale, con le relative conseguenze sulla disponibilità della lite e sul rito applicabile. Non va neppure trascurato che è stata promulgata la riforma complessiva delle procedure concorsuali [1]; sebbene non ancora in vigore, la riforma produce importanti conseguenze sul tema che sarà qui esaminato e pertanto sarà fatto cenno alle novità. Tra i diversi istituti che andremo ad esaminare viene in rilievo innanzitutto l’a­zione revocatoria (o, più semplicemente, revocatoria), istituto assai interessante dal punto di vista teorico e importantissimo per gli effetti pratici, perché di quasi quotidiana applicazione. Quando si parla di revocatoria, si fa riferimento, a ben vedere, a due azioni con caratteristiche diverse: l’azione revocatoria ordinaria, regolata negli artt. 2901-2904 c.c. nonché nell’art. 2652, n. 5, c.c. [2], e [continua ..]


2. Inefficacia ex lege degli atti compiuti dal debitore

Le ipotesi di inefficacia ex lege sono disciplinate dagli artt. 64 e 65 L. Fall. Ai sensi dell’art. 64 L. Fall. sono privi di effetto rispetto ai creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Se si tratta di beni immobili o beni mobili registrati, questi beni vengono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nei registri immobiliari. Ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione nelle forme previste dall’art. 36 L. Fall., che regola il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. L’art. 65 L. Fall. dichiara inefficaci i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Queste disposizioni sono state riprodotte negli artt. 163 e 164 CCII, che ha pure ampliato le ipotesi di inefficacia rispetto alle disposizioni della legge fallimentare [5]. Più precisamente, l’art. 163 CCII prevede la inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due anni che precedono il deposito della domanda alla quale è seguita l’a­pertura della procedura concorsuale; la legge fallimentare invece ancorava il termine biennale alla dichiarazione di fallimento. Come nel sistema attuale, i beni immobili e i beni mobili registrati oggetto degli atti inefficaci sono acquisiti al patrimonio della procedura mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura concorsuale, ma gli interessati possono proporre reclamo al giudice delegato avverso la trascrizione. L’art. 164, 1° comma, CCII, dichiara privi di effetti rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, o posteriormente, «se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori». Anche in questo caso il Codice della crisi ha rafforzato l’istituto a tutela della par condicio creditorum, ancorando la decorrenza del termine a ritroso dal deposito della domanda di ammissione alla procedura, che può essere depositata dal creditore, dal debitore o dal pubblico ministero e che [continua ..]


3. L’azione revocatoria fallimentare

Come è noto le disposizioni in materia di azione revocatoria fallimentare sono contenute negli artt. 67 ss. L. Fall., che sono stati sostanzialmente riprodotti, con al­cune modifiche, nel artt. 166-171 CCII. Il Codice della crisi non contiene una definizione di queste azioni: l’art. 166 è rubricato “Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie” e nelle disposizioni successive è utilizzata semplicemente l’espressione «azione revocatoria». In omaggio ad un uso ormai consolidato e per evitare confusione con l’istituto della azione revocatoria ordinaria, regolata dal Codice civile, continueremo a usare l’e­spressione azione revocatoria fallimentare per indicare questa speciale azione che potrà essere promossa dal curatore nel caso di liquidazione giudiziale (si ricorda che il Codice della crisi ha mantenuto il termine curatore per indicare l’organo della liquidazione giudiziale che è chiamato ad amministrare il patrimonio del debitore; nella procedura di liquidazione controllata invece il Codice della crisi prevede la nomina di un liquidatore). Per quanto riguarda i presupposti dell’azione, la disciplina della legge fallimentare ha subito soltanto lievi modifiche. In punto di esenzioni, è previsto che gli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato non sono immuni da revocatoria se vi sia stato dolo o colpa grave del debitore o dell’attestatore ed il creditore ne sia venuto a conoscenza prima del compimento dell’atto autorizzato dal piano; nell’art. 166, 3° comma, CCII viene precisato che l’esenzione dalla revocabilità degli atti di esecuzione di un piano attestato, di un piano concordatario o di un accordo di ristrutturazione opera anche con riguardo all’azio­ne revocatoria ordinaria [10]. Il Codice della crisi ha pure aggiornato le disposizioni in materia di revocatoria fallimentare in relazione alle recenti riforme in materia di famiglia ed ha parificato al coniuge le parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso e i conviventi di fatto al coniuge (art. 169 CCII, che riproduce, con modifiche l’art. 69 L. Fall.). La principale novità in materia di azioni revocatorie fallimentari contenuta nel Codice della crisi è costituita dalla retrodatazione del periodo sospetto, che viene ancorato al deposito della domanda che ha dato inizio al procedimento che ha [continua ..]


4. L’azione revocatoria ordinaria

Il terzo strumento a disposizione del curatore per impugnare gli atti compiuti dal debitore fallito in frode ai creditori concorrenti è l’azione revocatoria ordinaria, che può essere da lui esercitata in forza dell’art. 66 L. Fall. Il Codice della crisi nell’art. 65 ha continuato a riservare al curatore la legittimazione a proporre l’azione revocatoria ordinaria e non ha apportato modifiche alla precedente disciplina. L’azione revocatoria ordinaria costituisce un rimedio generale, concesso ai creditori dall’art. 2901 c.c. a tutela della garanzia patrimoniale. Ai fini di questo scritto occorre tratteggiare gli aspetti principali dell’istituto, per inquadrare la sua natura giuridica e verificare se si tratta di controversia suscettibile di essere deferita ad arbitri. La sua origine risale al diritto romano classico, nel quale il pretore introdusse diversi procedimenti diretti a consentire ai creditori di ottenere la revoca degli atti in frode ai creditori a contenuto patrimoniale. Nel periodo giustinianeo i diversi rimedi furono riuniti in un’unica azione, passata nella tradizione giuridica con il nome di Pauliana sulla scorta di un passo del Digesto [26]. L’azione revocatoria è disciplinata negli artt. 2901 ss. c.c. tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. L’azione attribuisce al creditore il potere di soddisfare il suo diritto con l’azione esecutiva su beni che, essendo usciti dal patrimonio del debitore, non sono più di proprietà del debitore e pertanto non potrebbero formare oggetto della responsabilità patrimoniale e non potrebbero essere aggrediti dal creditore [27]. Al fine di inquadrare la funzione dell’azione revocatoria ordinaria, va ricordato che il creditore ai sensi dell’art. 2910 c.c. ha il potere di espropriare i beni del debitore; l’assoggettabilità dei beni del debitore all’azione esecutiva del creditore, però, non priva il debitore del potere di disporne. A causa delle esigenze del commercio giuridico e stante la necessità di garantire ad ogni soggetto di potere godere e mettere a frutto i propri beni, e quindi sviluppare la propria personalità, l’ordinamento deve necessariamente consentire ai debitori di disporre dei propri beni, anche se vi è il rischio che gli atti di disposizione possano pregiudicare la garanzia patrimoniale dei [continua ..]


4.1. Natura e fondamento dell’azione revocatoria

Il creditore mediante l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria può ottenere, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione e quindi, se munito di titolo esecutivo, può aggredire il bene, che apparteneva al debitore. Se si tratta di un creditore individuale, la vendita ha luogo nelle forme dell’espro­priazione presso terzi; se l’azione è proposta dal curatore e ha ad oggetto atti di disposizione compiuti dal debitore prima della dichiarazione di insolvenza, trovano applicazione le disposizioni sulle vendite fallimentari. Sotto il profilo civilistico, il bene resta di proprietà del terzo, ma il terzo deve subire l’azione espropriativa, come se il bene fosse ancora di proprietà del debitore [32]. L’azione proposta dal debitore (o dal curatore, in sua vece) è classificata in dottrina come una azione di accertamento della inefficacia relativa, mentre la giurisprudenza la considera un’azione di natura costitutiva, al pari dell’azione revocatoria fallimentare [33]. In entrambi casi, è considerata come un’azione di impugnativa dell’atto, che mira a recuperare il bene al patrimonio responsabile ai soli fini della successiva espropriazione forzata. Se il meccanismo di tutela è chiaro, maggiori dubbi sussistono sul fondamento dell’azione, perché la tesi tradizionale, che vede il fondamento dell’azione in un illecito del debitore [34], è stata soggetta a critiche. Segnatamente, si è affermato che l’azione revocatoria ordinaria trova fondamento in una limitazione del potere dispositivo del debitore, almeno per gli atti compiuti dal debitore dopo il sorgere del credito, mentre per gli atti di disposizione anteriori sa­remmo in presenza di un illecito, in quanto l’art. 2901 c.c. inserisce nella fattispecie tipica la dolosa preordinazione del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e ne richiede pure la conoscenza da parte del terzo [35]. Per quanto attiene gli atti compiuti dal debitore dopo il sorgere del credito, la stessa dottrina esclude che l’azione revocatoria sia un rimedio ad un illecito sulla base della considerazione che non è configurabile un diritto soggettivo del creditore avente ad oggetto la garanzia patrimoniale generale e quindi non vi è un corrispondente obbligo del [continua ..]


4.2. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di actio pauliana

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in diverse occasioni si è pronunciata sulla competenza a conoscere le azioni revocatorie e, per decidere le questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte, ha dovuto esaminare la natura giuridica del­l’actio pauliana, che, con forme e modalità differenti, trova applicazione in tutti paesi dell’Unione Europea [46]. Le pronunce della Corte di Giustizia forniscono ulteriori argomenti a fondamento della teoria che vede come fondamento dell’azione un illecito. Segnatamente, la Corte di Giustizia, dopo avere dato atto che nei diversi paesi europei la actio pauliana presenta alcune caratteristiche comuni derivanti dal diritto francese [47], ha ricollegato questa azione all’inadempimento dell’obbligazione che grava sul debitore. La Corte di Giustizia ha ritenuto che non si tratta di un’azione reale, in quanto non ha ad oggetto il riconoscimento di diritti reali e non tende a determinare l’esten­sione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni, né ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo [48]. La Corte di Giustizia ha pure escluso che possa essere considerata un’azione prov­visoria o cautelare perché non ha il fine di preservare una situazione di fatto o di diritto in attesa della decisione del giudice del merito. L’azione è volta invece a far modificare dal giudice la situazione giuridica del patrimonio del debitore e di quello del terzo beneficiario disponendo la revoca, nei riguardi del creditore, dell’atto dispositivo che abbia leso i diritti del creditore [49]. Secondo i giudici dell’Unione Europea l’azione revocatoria non rientra neppure tra le cause in materia di esecuzione forzata, perché non mira a far dirimere una controversia sorta circa il «ricorso alla forza, alla coercizione o all’espropriazione di beni mo­bili ed immobili per assicurare l’esecuzione materiale delle decisioni e degli atti» [50]. Con la sentenza 26 marzo 1992, C-261/90, emessa nella causa Reichert e Kockler II, i giudici dell’Unione Europea hanno pure escluso che l’azione proposta dal creditore contro il terzo avente causa possa essere considerata una azione relativa a un delitto o a un [continua ..]


5. Ammissibilità della convenzione di arbitrato rituale

La superiore ricostruzione della natura giuridica dell’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, consente di individuare alcuni punti fermi per affrontare il tema relativo alla possibilità di sottoporre le relative controversie alla cognizione arbitrale. L’azione revocatoria è diretta all’accertamento di un illecito in vista della successiva tutela esecutiva di diritti di credito. Ha un contenuto di accertamento e può anche avere un contenuto condannatorio, nel caso in cui abbia ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di pagamenti di denaro o nel caso in cui il convenuto abbia alienato a terzi il bene oggetto del trasferimento. Se esercitata dal curatore, ha pure una efficacia restitutoria, perché il curatore potrà apprendere il bene, in vista della liquidazione nelle forme regolate dalle vendite concorsuali. Non si tratta di un’azione cautelare e non invade le prerogative statali in materia di esecuzione forzata, sicché non sussistono ostacoli alla stipula della convenzione di arbitrato [57]. Per le superiori ragioni la controversia che ha oggetto una azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, o una azione di inefficacia, ha ad oggetto diritti disponibili e può essere sottoposta alla cognizione degli arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., il quale stabilisce che le parti possono far decidere da arbitri tutte le controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge [58]. Anche le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia ex lege degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nel biennio anteriore la dichiarazione di fallimento possono essere rimesse ad arbitri, perché pure queste controversie hanno ad oggetto pretese di natura economica e, quindi, diritti disponibili. La disponibilità dei diritti della curatela derivanti dall’esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia ex art. 64 L. Fall. è confermata dalle numerose disposizioni della legge fallimentare che consentono la cessione delle azioni revocatorie (cfr. artt. 106 e 124, 4° comma, L. Fall., ora artt. 215 e 240 CCII) [59]. Questa conclusione non è inficiata dalla considerazione che le disposizioni in materia di azioni revocatorie e di azioni di inefficacia hanno natura inderogabile, trattandosi di norme che regolano i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; esistenza di [continua ..]


6. La convenzione di arbitrato rituale stipulata dalla curatela

La stipula della convenzione di arbitrato o l’eventuale subentro nelle clausole com­promissorie, che erano state stipulate dal debitore prima dell’inizio della procedura, incontrano i limiti che derivano dall’applicazione delle norme e dei principi che regolano le procedure concorsuali liquidatorie. All’esito di un complesso excursus legislativo, dottrinario e giurisprudenziale non si dubita che la curatela fallimentare possa stipulare convenzioni di arbitrato così co­me può subentrare nelle clausole arbitrali che erano state stipulate dal debitore [61]. Tuttavia, l’ufficio fallimentare deve rispettare alcune specifiche disposizioni, che sono contenute negli artt. 25, n. 7, e 35 L. Fall. (il cui contenuto è stato trasfuso, rispettivamente, nell’art. 123, lett. g), e nell’art. 137 CCII). Ai sensi dell’art. 35 L. Fall. la stipula del compromesso deve essere autorizzata dal comitato dei creditori, il quale deve valutare la convenienza ed opportunità, per il ceto creditorio, della scelta del curatore. Se l’atto è di valore superiore a cinquantamila euro, il curatore deve previamente informarne il giudice delegato [62]. La nomina dell’arbitro è invece rimessa al giudice delegato dall’art. 25, n. 7, L. Fall., su proposta del curatore. Per la nomina del proprio difensore il curatore deve attenersi alle medesime regole che governano la nomina del difensore in un giudizio ordinario e pertanto ai sensi dell’art. 25, n. 6, L. Fall. (ora art. 123, lett. g, CCII) il curatore deve essere autorizzato a stare in giudizio come attore o come convenuto, ma la scelta del legale è rimessa al curatore. L’equivalenza di effetti tra il procedimento arbitrale e il giudizio ordinario non consente di ipotizzare alcuna diversa soluzione [63]. Si è detto che, in linea di massima, il curatore può stipulare nuove convenzioni di arbitrato oppure può subentrare nelle convenzioni che erano state stipulate dal fallito. Sono però opportune alcune precisazioni, che derivano dalla natura delle azioni revocatorie, che rientrano tra le azioni a tutela della massa. Il curatore esercita queste azioni nell’interesse della collettività dei creditori. Poiché si tratta di pretese che non erano nel patrimonio del fallito, non si può ipotizzare un subentro in precedenti clausole compromissorie [continua ..]


7. Il lodo arbitrale rituale. Cenni sull’arbitrato irrituale

Laddove il curatore abbia stipulato una convenzione di arbitrato al fine di proporre azione revocatoria o una azione di inefficacia, il relativo procedimento arbitrale si svolge nelle forme ordinarie. Se la controversia ha ad oggetto beni immobili, la domanda giudiziale può essere trascritta. Il successivo lodo arbitrale rituale produce effetti della sentenza pronunciata dal­l’autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione (art. 824-bis c.p.c.) e attribuisce alla curatela una tutela analoga a quella della decisione del giudice dello Stato. Al lodo arbitrale rituale divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione nei termini va riconosciuta l’attitudine a conseguire gli effetti tipici del giudicato sostanziale al pari di una sentenza dell’autorità giudiziaria passata in giudicato formale [72]. Inoltre il lodo arbitrale rituale dichiarato esecutivo dal Presidente del tribunale ai sensi dell’art. 825 c.p.c. è titolo esecutivo (se contiene statuizioni di condanna) ed è titolo per la trascrizione nei registri immobiliari in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Nel caso delle azioni revocatorie o di inefficacia fallimentare, la trascrizione nei registri immobiliari è necessaria in vista della successiva vendita dei beni a terzi da parte della curatela. Prima di concludere la ricostruzione dei rapporti tra fallimento ed azioni revocatorie rimane da affrontare il problema relativo alla possibilità di rimettere in arbitrato irrituale la decisione di azioni revocatorie o di inefficacia fallimentare. Per affrontare il tema occorre ricordare che all’esito dell’arbitrato irrituale viene emesso un lodo definito dall’art. 808-ter c.p.c. «lodo contrattuale», in omaggio alla dottrina che ancora oggi riconosce natura giurisdizionale al solo arbitrato rituale, che invece è destinato a concludersi con un lodo avente gli stessi effetti della sentenza resa dall’autorità giudiziaria [73]. Non è questa la sede per ripercorrere i contrasti in dottrina sulla natura giuridica del lodo rituale ed irrituale [74] ed è sufficiente ricordare che entrambi mirano alla risoluzione di una controversia. I rapporti tra arbitrato irrituale (detto anche libero) e fallimento si svolgono secondo coordinate simili ai rapporti tra arbitrato [continua ..]


8. Le azioni revocatorie nella liquidazione controllata del sovraindebitato

Prima di concludere occorre esaminare le disposizioni che regolano le azioni revocatorie nella «Liquidazione controllata del sovraindebitato». La liquidazione controllata è una nuova procedura introdotta dagli artt. 268 ss. CCII ed ha come suo antecedente la procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 14-ter ss. L. 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul sovraindebitamento), introdotti dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221. La liquidazione del patrimonio è stata la prima procedura concorsuale di carattere generale a carico del c.d. debitore civile (rectius: del debitore non fallibile), riguarda l’intero patrimonio del debitore ed è basata sul sovraindebitamento [79]. Tuttavia l’accesso alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato è subordinato ad una istanza dello stesso debitore ovvero costituisce una «sanzione» nei confronti del debitore, nel caso in cui altra procedura da lui instaurata non è andata a buon fine, a causa di condotte colpose o fraudolente dello stesso debitore, con con­seguente conversione in liquidazione giudiziale. Segnatamente, la apertura della liquidazione è prevista nel caso di revoca del piano del consumatore ai sensi dell’art. 11, 5° comma, L. n. 3/2012 (per commissione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori) o di cessazione di diritto dei suoi effetti per il mancato pagamento entro novanta giorni delle somme dovute alla pubblica amministrazione e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 14-bis, 1° comma, L. n. 3/2012, che richiama l’art. 11, 5° comma, della stessa legge), o ancora nei casi di risoluzione o di annullamento del piano determinati da cause imputabili al debitore (art. 14-bis, 2° comma, lett. a), e lett. b), L. n. 3/2012). Nelle stesse ipotesi è prevista la conversione dell’accordo nella procedura di liquidazione del patrimonio. L’art. 14-decies L. n. 3/2012, in materia di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, attribuisce al liquidatore l’esercizio di «ogni azione prevista dalla leg­ge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell’attività di amministrazione» e l’esercizio delle «azioni volte al recupero dei [continua ..]


NOTE