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In tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67,comma 2, l. fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 2729
Massime precedenti Conformi: N. 25379 del 2013 Rv. 628473 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 526 del 2016 Rv. 638257 - 01
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In tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67,comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo.
(Nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche enzionate nell'atto pubblico di vendita).
(massima ufficiale)