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L´avviso di accertamento ante tempus in caso di fallimento del contribuente soggetto a verifica fiscale
Lorenzo Gambi, Dottore commercialista in Firenze
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, conferma le precedenti pronunzie di legittimità che hanno trattato il tema della rilevanza del termine ex art. 12, 7° comma, L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) laddove intervenga il fallimento del soggetto passivo d’imposta sottoposto a verifica fiscale, ribadendo che l’Amministrazione finanziaria, in tal caso, non è tenuta al rispetto del termine di sessanta giorni dalla chiusura della verifica ai fini dell’emissione dell’avviso di accertamento.
Il presente contributo intende esaminare i principali aspetti di diritto trattati dalla Suprema Corte in relazione al tema di cui sopra, soffermandosi sugli elementi che attengono al bilanciamento fra interessi erariali ed interessi della curatela fallimentare, segnalando altresì alcuni spunti che potrebbero indurre a ritenere applicabile la norma in oggetto anche al caso dell’intervento fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale, nella particolare prospettiva di tutela della massa dei creditori.
The Court of Cassation confirms its previous orientation about the relevance of the term relating to article 12, paragraph 7, Law n. 212/2000, in case of taxpayer failure, where Financial Administration is not required to comply the term of sixty days from the closing of the report to issue the assessment notice.
The essay examines the main topics covered by the Supreme Court, with a focus on the balance between tax interests and bankruptcy interests, indicating some aspects that could lead to the aforementioned rule of law applicable also to taxpayer failure, in the particular perspective of the mass of creditors.
Keywords: notice of assessment – bankruptcy – taxpayer protection – tax collaboration – tax interests – bankruptcy interests
Articoli Correlati: avviso di accertamento - fallimento - contradditorio tributario - tutela del contribuente - interesse erariale - interesse concorsuale
Commento
Sommario:
1. Il caso - 2. Le questioni di diritto - 3. Alcune osservazioni - 4. Conclusioni
1. Il caso Dalla sintetica esposizione dei fatti contenuta nell’ordinanza in commento è possibile ricostruire il caso sottoposto al vaglio del Supremo Collegio nel modo che segue. L’Agenzia delle Entrate dava inizio ad una verifica fiscale nei confronti di una società di persone in relazione a tributi diretti ed IVA per l’anno d’imposta 2012. Dopo l’avvio del procedimento tributario, la società veniva dichiarata fallita; l’ente impositore provvedeva ad invitare il curatore a depositare documentazione contabile e tributaria inerente al periodo d’imposta sottoposto a controllo. L’Amministrazione finanziaria, a motivo dell’intervenuto fallimento del contribuente, all’esito della chiusura della verifica, notificava l’avviso di accertamento sia alla società, sia ai soci [1], senza prima procedere alla notifica nei loro confronti del processo verbale di constatazione. L’Agenzia [continua ..]
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2. Le questioni di diritto L’art. 12, 7° comma, L. n. 212/2000, rubricato “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”, dispone che nel rispetto del principio di collaborazione fra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente [2], quest’ultimo, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura della verifica tributaria, può comunicare all’ente impositore, entro il termine di sessanta giorni, ogni propria osservazione e/o richiesta. Secondo la disposizione di cui sopra, l’avviso di accertamento può essere emesso solo qualora sia decorso il termine di sessanta giorni dalla chiusura della verifica fiscale, salvo che non vi siano circostanze di particolare e motivata urgenza. Tale regola, per effetto della norma prevista dall’art. 2, 1° comma, L. n. 212/2000, si applica a qualsiasi accesso, ispezione e verifica eseguita presso i locali destinati all’esercizio dell’attività [continua ..]
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3. Alcune osservazioni Si può ritenere che la Corte di Cassazione, con il consolidato orientamento cui si conforma l’ordinanza in oggetto, abbia effettuato un bilanciamento fra gli interessi in gioco. Da un lato, l’interesse erariale a prendere parte tempestivamente alla procedura concorsuale attraverso la presentazione della domanda d’ammissione al passivo, fondata sull’atto impositivo che scaturisca dalla conclusione del procedimento tributario. Quanto sopra a prescindere dal fatto che la partecipazione al concorso possa validamente avvenire entro il termine di dodici mesi dalla data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 101, 1° comma, L. Fall.). Ciò in quanto l’Amministrazione finanziaria – così come ogni altro creditore concorrente –, nel rispetto delle norme di legge, ha diritto di tutelare la propria posizione all’interno del concorso attraverso un’attività di monitoraggio del [continua ..]
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4. Conclusioni