home / Archivio / Fascicolo / Sulla (il)legittimita' del concorso della liquidazione Fallimentare con la vendita disposta dal ..

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sulla (il)legittimita' del concorso della liquidazione Fallimentare con la vendita disposta dal giudice dell'esecuzione

Pasqualina Farina, Professore associato di Diritto Processuale Civile e

di Diritto della Crisi d’impresa presso l’Università Sapienza di Roma

Muovendo da una recente ordinanza del Giudice dell’esecuzione di Busto Arsizio, che ha escluso il potere della curatela di liquidare, in via successiva, il bene già sottoposto a pignoramento dal creditore fondiario, lo scritto ripercorre la disciplina in materia di rapporti tra credito fondiario e fallimento e conferma la correttezza – elaborata dalla più recente giurisprudenza di merito – della soluzione proposta, difformemente da quanto sostenuto in passato dalla Suprema Corte.

Moving from a recent judgment, which narrows the rights of the mortgagee creditor according to paragraph 41, subsection 2, of the Italian Consolidated Law on Banking (D.Lgs. 1° September 1993, n. 385) to satisfy his claims, this work examines the relevant provision concerning the right of mortgage bank banks to satisfy their claims notwithstanding bankruptcy proceedings anddistances itself from the conclusions reached in the past by the Supreme Court.

Keywords: bankruptcy order – seizure of debtor’s assets by individual creditors – mortgage creditor – auction – lis pendens.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, ord., 29 novembre 2018 es. dott. S. Passafiume Fallimento – Esecuzione individuale – Effetti sui creditori – Vendita fallimentare – Creditore fondiario – Istanza di vendita – Legittimità della autorizzazione a vendita disposta dal giudice dell’esecuzione. (Artt. 43, 51, 107 L. Fall.; art. 567 c.p.c.; D.Lgs. n. 385/1993, art. 41, 2° comma) Nel caso di esecuzione individuale intrapresa dal creditore fondiario su un immobile del debitore dichiarato fallito, permane il diritto del medesimo creditore di chiedere la vendita forzata al giudice dell’esecuzione e ciò nonostante sia stata disposta la vendita del medesimo bene in sede concorsuale. (Omissis) La (Omissis) Bank Spa ha dato avvio alla presente espropriazione immobiliare su beni immobili di proprietà di (Omissis) Srl in liquidazione, meglio descritti in atti, e ciò in forza di crediti di natura fondiaria.
 La [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Il caso di specie - 2. I motivi posti a fondamento della decisione - 3. Il principio di unicita' delle procedure esecutive. La posizione della dottrina e della giurisprudenza - 4. La (incerta) attuazione del criterio della priorita' temporale - 5. La soluzione proposta: l'illegittimita' della tesi che ammette il concorso delle due procedure espropriative
 - 6. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Il caso di specie
Il creditore aveva intrapreso un’espropriazione forzata su beni immobili della debitrice, in forza di crediti di natura fondiaria.
In seguito al fallimento della debitrice, il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ha chiesto al giudice dell’esecuzione la dichiarazione d’improcedibilità dell’esecuzione individuale; dal proprio canto il medesimo giudice, in forza del privilegio processuale che assiste il creditore fondiario, ha disatteso la suddetta istanza. Ed infatti, a norma dell’art. 42, R.D. 16 luglio 1905 n. 646 sul credito fondiario, la cui applicabilità è fatta salva dall’art. 51 L. Fall., la sopravvenienza del fallimento del debitore non travolge l’esecuzione individuale che l’istituto mutuante fondiario abbia intrapreso sul bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria e, quindi, non incide sul diritto del creditore di chiederne la vendita.
 Successivamente, nel corso [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


2. I motivi posti a fondamento della decisione
Molteplici sono le ragioni che fondano la decisione e che possono riassumersi nei seguenti termini. La prima è da individuarsi nel c.d. principio di unicità delle procedure esecutive ex artt. 524 e 561 c.p.c., principio che, come noto, esclude la contemporanea soggezione dello stesso bene all’espropriazione individuale e concorsuale.
In tal senso deve essere letto ed interpretato l’art. 41, 2° comma, TUB che conferisce espressamente al creditore fondiario il potere di procedere in via esecutiva in pendenza di fallimento ed attua – in concreto – il suddetto principio, derogando espressamente alle regole generali della liquidazione concorsuale. La seconda ragione consiste nel fatto che il bene, oggetto di azione esecutiva intrapresa dal creditore fondiario, non può essere liquidato in sede fallimentare, ad eccezione dell’ipotesi di inerzia o disinteresse di tale creditore. Ed infatti, nel nostro ordinamento manca [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


3. Il principio di unicita' delle procedure esecutive. La posizione della dottrina e della giurisprudenza
La decisione in commento ci sembra corretta [3]. Per comprenderne appieno la portata – specialmente nella parte in cui prende le distanze dal risalente orientamento della Cassazione – occorre soffermarsi brevemente sui risultati interpretativi raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Da sempre la migliore dottrina ha negato che gli organi del fallimento possano legittimamente liquidare il bene oggetto di espropriazione intrapresa o proseguita dal creditore fondiario: l’ordinamento processuale – che si avvale del principio di unicità delle procedure esecutive [4] – non tollera il concorso di più azioni esecutive sullo stesso bene, come dimostrano gli artt. 524 e 561 c.p.c., che disciplinano l’istituto del pignoramento successivo [5] ed attuano il c.d. simultaneus processus [6]. Più in generale è stato affermato che sono precluse più espropriazioni sullo [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


4. La (incerta) attuazione del criterio della priorita' temporale
Ad evitare eventuali conflitti tra le due parallele procedure espropriative, la Suprema Corte ha stabilito che prevale quella che per prima ha disposto la vendita, senza che rilevi il momento del deposito dell’istanza di vendita [10]. Tuttavia, l’attuazione del criterio della priorità temporale non è sempre agevole se solo si considera che: i) l’espropriazione forzata è un processo strutturato per fasi (e tale è la fase di vendita che si apre con il provvedimento autorizzativo di cui al­l’art. 569 c.p.c. e si chiude con la pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.); e che ii) le rilevanti modifiche normative apportate, a metà degli anni 2000, al Libro III del Codice di procedura civile ed alla L. Fall. hanno giustificato diverse interpretazioni riguardo all’individuazione del momento rilevante per l’attuazione del suddetto criterio. Stando ad un primo, [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


5. La soluzione proposta: l'illegittimita' della tesi che ammette il concorso delle due procedure espropriative

Diversi sono gli argomenti di matrice testuale e sistematica che, a nostro parere, conducono a ritenere illegittimo il concorso tra la fase liquidativa dello stesso bene in sede fallimentare ed in sede di espropriazione individuale. Innanzi tutto l’elaborazione prospettata dalla Cassazione svilisce la portata del privilegio processuale espressamente attribuita dal legislatore al creditore fondiario. Ed infatti la legittimità della liquidazione dei beni immobili da parte degli organi fallimentari, nonostante l’esercizio dell’azione esecutiva singolare del creditore fondiario, non trova alcun riconoscimento positivo, né può desumersi dalla mancanza di un espresso divieto normativo in tal senso [16]. In secondo luogo non convince la premessa da cui muove la Suprema Corte, vale a dire che nessun pregiudizio deriverebbe al creditore fondiario in caso di liquidazione in sede fallimentare, stante il diritto di questi a percepire [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


6. Considerazioni conclusive
Se il legislatore ha previsto una particolare tutela per il creditore fondiario, non sembra trovi giustificazione alcuna l’introduzione – in via pretoria – di un diverso sistema, basato sul principio della celerità, principio che caratterizza tutte le procedure esecutive, singolari e concorsuali; né su altri principi di carattere generale (si pensi, ad esempio, alla possibilità di preferire la vendita più vantaggiosa, conclusa successivamente alla precedente ma per un importo più elevato) che non siano stati previsti espressamente dal legislatore. Al contrario, la conferma della operatività del canone della unicità delle procedure esecutive, anche in caso di concorso tra liquidazione fallimentare ed esecuzione singolare, è poi fornita dalla mancanza di qualsiasi deroga al principio di universalità oggettiva: dalla data della sentenza di fallimento il debitore subisce lo spossessamento dei beni [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


NOTE

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio