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Prededucibilità nella consecuzione tra amministrazione giudiziaria ex art. 34, d.lgs. N. 159/2011 e Amministrazione straordinaria
Giulia Carlozzo, Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente,
presso l’Università degli Studi di Palermo, facoltà di Economia e Commercio
La nota commenta un decreto del Tribunale di Catania che ha escluso la prededucibilità dei crediti sorti nel corso di una amministrazione giudiziaria ex art. 34, D.Lgs. n. 159/2011 nella successiva amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003. Il Tribunale ha reputato diversa la ratio del complesso delle disposizioni in materia di prevenzione, che dovrebbe essere quello di mantenere lo svolgimento dell’attività di impresa, rispetto a quella delle procedure concorsuali, che sono volte alla soluzione della crisi di impresa. L’A., dopo avere ripercorso la disciplina positiva della prededucibilità in generale e sulla consecuzione tra procedure, espone alcune considerazioni critiche.
The note comments on a decree of the Court of Catania which has excluded the predeductibility of claims arising during a judicial administration pursuant to art. 34 of Legislative Decree n. 159/2011 in the subsequent extraordinary administration pursuant to Legislative Decree n. 347/2003. The Court found the ratio of the set of prevention provisions different, which should be that of maintaining the conduct of the business activity, compared to the insolvency procedures, which are aimed at solving the business crisis. The A., after retracing the positive discipline of pre-deductibility in general and on the execution between procedures, exposes some critical considerations.
Keywords: extraordinary administration of large enterprises – judicial administration ex art. 34 Anti-Mafia Code – consecution of procedures – claims arising during judicial administration – predeductibility – art. 111 L. Fall.
Commento
Sommario:
1. Il caso - 2. Dai 'debiti della massa' ai 'crediti prededucibili' - 3. Evoluzione delle norme in materia di prededuzione - 4. La prededucibilita' e la consecuzione tra procedure - 5. La procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003 - 6. Spunti di riflessione. Conclusioni - NOTE
1. Il caso Il Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, disponeva per la durata di sei mesi la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34, 2° comma, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di tutte le attività economiche ed imprenditoriali esercitate da una Società, nonché il sequestro ex art. 34, 9° comma, Codice Antimafia del 100% delle quote della stessa Società. Analogo provvedimento veniva emesso nei confronti di una società controllata. Nel corso dell’amministrazione giudiziaria, il Giudice Delegato alle misure di prevenzione autorizzava l’Amministratore Giudiziario alla stipula di un contratto e restava debitrice di somme. A seguito della revoca dell’amministrazione giudiziaria, la società controllante e tutte le società del gruppo chiedevano [continua ..]
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2. Dai 'debiti della massa' ai 'crediti prededucibili' Il Codice di commercio del 1852 ha introdotto alcune categorie di crediti che trovavano soddisfazione prima di ogni altro debito che gravava sull’attivo fallimentare. Si prevedeva l’esclusione dal concorso dei crediti sorti in relazione alle «spese di giustizia e di amministrazione» al fine di consentire, appunto, l’amministrazione stessa della procedura, che non sarebbe stata possibile ove coloro che vi erano deputati fossero stati costretti al concorso con gli altri creditori e al conseguente pagamento falcidiato dei propri compensi [1]. Il beneficio aveva rilevanza processuale e non sostanziale: ai crediti non veniva attribuito un privilegio all’interno del concorso, bensì l’esclusione dal concorso medesimo, in quanto sorti in occasione e in funzione del procedimento fallimentare, in applicazione del principio per cui il patrimonio del debitore utile al soddisfacimento dei creditori concorsuali è quello che residua dopo [continua ..]
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3. Evoluzione delle norme in materia di prededuzione Ben presto, il sempre maggiore ricorso alle procedure concorsuali minori e l’esigenza di favorirne l’utilizzo indussero alcuni interpreti ad ipotizzare l’ulteriore estensione della prededuzione ai crediti sorti per la continuazione dell’attività di impresa all’interno della procedura di concordato preventivo. Gradualmente, è stata ammessa nel successivo fallimento la prededuzione dei debiti sorti durante la procedura di amministrazione controllata, cui fosse seguito il fallimento dell’impresa, in forza del principio della c.d. consecutio tra la procedura minore di amministrazione controllata e la procedura maggiore di fallimento. La giurisprudenza ha iniziato a distinguere tra spese utili all’imprenditore a spese utili alla massa dei creditori contratte nel corso del concordato preventivo, ammettendo la possibilità di applicare a queste ultime quanto previsto dall’art. 111 L. Fall. [9]. Gli [continua ..]
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4. La prededucibilita' e la consecuzione tra procedure Dalla precedente esposizione emerge che la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente. L’evoluzione normativa sopra delineata ha inoltre posto l’attenzione anche ai debiti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, riconoscendo la prededuzione dei crediti sorti proprio per risolvere la crisi dell’impresa. Il legislatore ha dato la possibilità al debitore di esperire le c.d. “procedure minori” prima di ricorrere al definitivo fallimento. Il debitore, nello spirito della legge, può continuare la propria attività d’impresa al fine di preservare i suoi attivi e di soddisfare le ragioni dei suoi creditori. Tali finalità sono alla base della previsione e regolamentazione delle procedure minori volendosi evitare, [continua ..]
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5. La procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003 Le norme introdotte dal D.L. n. 347/2003, si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che hanno determinati requisiti e intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’articolo 27, 2° comma, lett. b), D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (art. 1, D.L. n. 347/ 2003), che regola l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nella disciplina dettata dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione della legge delega 30 luglio1998, n. 274, all’art. 20 è stato sancito che «i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato d’insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell’art. 111, primo comma, n. 1 L. Fall.»; nel successivo art. 52 è stata ribadita la natura prededucibile [continua ..]
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6. Spunti di riflessione. Conclusioni In questo complesso quadro normativo, il Tribunale di Catania, con la sentenza in commento, ha escluso la prededucibilità dei crediti che sono sorti in costanza di amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia, nella successiva procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003 (legge Marzano). Il Tribunale ha fondato la decisione sul fatto che sarebbe «diversa la ratio del complesso delle disposizioni in materia di prevenzione: la procedura concorsuale mira a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza; la misura di prevenzione mira a consentire una gestione dell’attività imprenditoriale scevra da influenze di criminalità». A ben vedere questa impostazione non appare coerente con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sopra delineata in tema di prededucibilità dei crediti e consecuzione tra procedure concorsuali. I crediti prededucibili [continua ..]
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NOTE