home / Archivio / Fascicolo / La transigibilita' della responsabilità illimitata del socio occulto nel fallimento

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La transigibilita' della responsabilità illimitata del socio occulto nel fallimento

Massimiliano Cocola, Dottorando di ricerca in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo nell’Università degli studi di Bari

Con il provvedimento in commento viene sancita l’inammissibilità della definizione transattiva del giudizio di estensione del fallimento incardinato ai sensi dell’art. 147 L. Fall.. L’approccio interpretativo si muove dall’indagine preliminare sulla portata estensiva della norma rispetto al tradizionale principio della spendita del nome, con l’obiettivo di definirne la natura derogatoria o alternativa, per poi proseguire con l’analisi circa l’adeguatezza del negozio prescelto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Infine, in via prettamente incidentale, vengono proposte alcune brevi considerazioni sugli strumenti alternativi al fallimento accessibili al socio illimitatamente responsabile.

The court ruling commented states the inadmissibility of a settlement agreement concerning the judgment based on the art. 147 Bankruptcy Law. The interpretative approach moves from the preliminary investigation about the extensive scope of the article 147, compared to the traditional principle. The aims are to investigate about the alternative or special nature of the rule and to verify the adequacy of the transaction purposed, from an objective and subjective point of view. At last, some brief remarks are purpose about any alternative solutions to the insolvency accessible to the unlimited liable shareholder.

Keywords: silent partner – unlimited liability – alternative tools

 

 
TRIBUNALE DI BENEVENTO, SEZ. II CIV. E FALL., 3 MARZO 2018 G.D. Pres. M. MONTELEONE Fallimento – Fallimento delle società – Estensione – Art. 147, 5° comma, L. Fall. – Automaticità – Accertamento – Effetti – Socio occulto – Società di fatto – Responsabilità illimitata – Art. 1966 c.c. – Inammissibilità – Procedure di sovraindebitamento – Inammissibilità. (Art. 147, 5° comma, L. Fall., artt. 1965 e 1996 c.c., L. 27 gennaio 2012, n. 3, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) L’esigenza di tutela dei terzi sottostante alla congenita responsabilità illimitata del socio che giustifica l’estensione del fallimento ex art. 147, co. 5, L. Fall., si pone come limite inderogabile all’autonomia privata: la transazione non rappresenta uno strumento idoneo per accordarsi [continua ..]


Commento

Sommario:

1. La vicenda - 2. La pronuncia - 3. Estensione del fallimento ex art. 147: tra norma eccezionale di imputazione della responsabilità e superamento del principio della spendita del nome - 4. Gli effetti del giudizio di accertamento della societa' di fatto - 5. La limitazione transattiva della responsabilità del socio di società occulta - 6. Procedure alternative di risoluzione del dissesto accessibili dal socio illimitatamente responsabile alla luce del D.Lgs. n. 14/2019 - NOTE


1. La vicenda
I curatori del fallimento [1] oggetto del giudizio, avendo rilevato nei rapporti giuridici ed economici sussistenti tra la società fallita Alfa s.r.l., il Notaio Tizio e la Beta s.r.l. una comunanza di interessi tale da integrare gli estremi tipizzanti il rapporto sociale [2], hanno proposto ricorso per l’instaurazione di un giudizio di accertamento ex art. 147, 5° comma, L. Fall. finalizzato ad ottenere la declaratoria di fallimento della società di fatto e, in estensione, dei soci illimitatamente responsabili. In pendenza di giudizio, stante la proposta transattiva, avanzata in itinere dal­l’accertando socio persona fisica, con la quale veniva offerta alla procedura la complessiva somma di euro 120.000 allo scopo di definire negozialmente la controversia e di comprimere in via preventiva gli eventuali effetti patrimoniali dell’esten­sione del fallimento al socio occulto in caso di accertamento della [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


2. La pronuncia
L’art. 147L. Fall. definisce al suo interno due istituti che assumono un ruolo cardine, nel diritto concorsuale, ossia la ripercussione e l’estensione del fallimento. I termini ripercussione ed estensione, seppur non citati espressamente nel testo del­l’art. 147, sono spesso utilizzati in maniera equipollente, entrambe espressioni riferite al fenomeno per cui il fallimento di una società con soci a responsabilità limitata produce il fallimento anche di quest’ultimi. Tuttavia essi assumono un significato diverso, in parte complementare, e si collegano a situazioni disomogenee: il fallimento per ripercussione è riconducibile all’estensione automatica del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, cioè senza che sia necessario l’accertamento autonomo dell’insolvenza; mentre, per fallimento in estensione, invece, si intende quel fenomeno per il quale ad una declaratoria di fallimento di un’impresa se ne [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


3. Estensione del fallimento ex art. 147: tra norma eccezionale di imputazione della responsabilità e superamento del principio della spendita del nome
Sorge, dunque, la necessità di inquadrare da un punto di vista sistematico il prototipo normativo di cui all’art. 147 L. Fall., posto che le argomentazioni che hanno orientato il provvedimento verso la negazione della fattibilità giuridica del negozio transattivo si imperniano sulla indisponibilità della qualità di socio, inidonea a formare valido oggetto di transazione ex art. 1966 c.c., e sulla portata costitutiva del giudizio di accertamento de quo. Tralasciando divaganti considerazioni sull’applicabilità dell’istituto alle varie de­clinazioni dell’esercizio indiretto (rectius occulto) dell’attività d’impresa (dibattito che ha visto un deciso punto di svolta risolutivo con la recente pronuncia della Corte costituzionale con cui si è attribuito all’esegesi estensiva di cui al 5° comma del­l’art. 147 il rango di diritto vivente, per effetto della [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


4. Gli effetti del giudizio di accertamento della societa' di fatto
Sulla base delle considerazioni ora svolte, l’estensione del fallimento di una società di capitali alla super-società di fatto non deriva dallo sgretolamento della personalità giuridica e la ripercussione ai soci di quest’ultima avviene per effetto della qualità di socio illimitatamente responsabile di una società irregolare [22]. Superata la questione relativa alla portata con cui opera l’istituto, nella fattispecie concreta in esa­me la ripercussione del fallimento sui soci presuppone in primis l’accertamento del­l’esistenza della società di fatto tra la società originariamente dichiarata fallita e coloro, siano essi persone fisiche o giuridiche, ad essa legati dall’affectio societatis. È ormai consolidato che l’affectio societatis vada valutato, più che nella sua dimensione psicologica [23], nella sua dimensione oggettiva e [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


5. La limitazione transattiva della responsabilità del socio di società occulta
Con la pronuncia in commento, il Giudice Delegato ha dichiarato l’inammissibi­lità della proposta transattiva tra la curatela del fallimento e il socio occulto persona fisica, adducendo l’indisponibilità di quest’ultimo dello status di socio, il cui riconoscimento è subordinato agli effetti costitutivi dell’accertamento della società di fatto. Dunque, posto che la ripercussione sui soci illimitatamente responsabili si realizza sulla base non dell’imputabilità ad essi dell’attività d’impresa, ma in forza della corresposnabilità patrimoniale connessa alla qualità di socio di società irregolare, l’inda­gine della decisione in commento non può che passare da un interrogativo: in che mo­mento avviene l’acquisto della qualità di socio di società di fatto occulta? Orbene, gli elementi che caratterizzano il [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


6. Procedure alternative di risoluzione del dissesto accessibili dal socio illimitatamente responsabile alla luce del D.Lgs. n. 14/2019
Se, dunque, al di fuori del rito concorsuale, al socio illimitatamente responsabile sono preclusi atti dispositivi aventi ad oggetto gli effetti patrimoniali del fallimento in estensione, la possibilità di definire alternativamente l’esposizione debitoria è invece rimessa all’autonomia negoziale solo nel contesto concorsuale mediante procedure esdebitatorie sottoposte, in maniera piò o meno pervasiva, al controllo giudiziale. Senza dubbio, lo strumento alternativo tipico predisposto dal legislatore che si adatta alla fattispecie concreta è il concordato fallimentare. Nel fallimento di una so­cietà ad autonomia patrimoniale imperfetta, ciascun socio può proporre un concordato, sia ai creditori sociali che a quelli particolari, ai sensi dell’art. 154 L. Fall. Con l’omologazione del piano concordatario, che può essere proposto in qualsiasi momento prescindere dallo stato in cui versa la [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


NOTE

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio